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Sentenza — n. 38772/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38772/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 5/10/2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del difensore di fiducia di Giuseppe Tirico volta ad ottenere declaratoria di ne bis in idem con contestuale revoca della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello Militare in data 11/07/2017, irrevocabile il 12/07/2018. Detta pronuncia aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato per il reato di falso in merito alle attestazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori in data 30/07/2014 e 9/09/2014, mentre aveva assolto il Tirico con formula piena con riguardo ai reati di abuso d'ufficio ex articolo 323 cod. pen. a favore di Marra Italo, amministratore della società, e truffa militare pluriaggravata in concorso limitatamente alla fattura 36, consistita nel predisporre la documentazione necessaria riguardante le offerte economiche del 4/07/2014 ed inducendo così in errore il Tenente Colonnello Corradi, il Ten.

Regesto Legislator

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articolo 323 cod. pen, art. 669 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Massimo Mangazzo, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione rispetto alle emergenze procedimentali. 2.1. Il ricorrente evidenzia come dalle risultanze istruttorie contemplate dai due giudici di merito emerga una piena sovrapponibilità fra i fatti contestati all'imputato: le due sentenze vertono infatti sullo stesso fatto "naturalistica- mente inteso" ed in entrambi i casi tale fatto è stato inteso ed accertato in termini di "lavori eseguiti ma in ritardo".

Parole chiave

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reati contro i doveri di servizio allegazioni di persecuzione contraddittorie impunità risarcimento per errore giudiziario lavoro del detenuto riparazione dei danni di guerra

Disposizioni normative citate

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articolo 323 cod. pen
Detta pronuncia aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato per il reato di falso in merito alle attestazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori in data 30/07/2014 e 9/09/2014, mentre aveva assolto il Tirico con formula piena con riguardo ai reati di abuso d'ufficio ex articolo 323 cod. pen.
art. 669 cod. proc. pen
Massimo Mangazzo, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione rispetto alle emergenze procedimentali.
art. 616 cod. proc. pen
Deriva da tali valutazioni l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIRICO GIUSEPPE, nato a ROMA il 06/11/1957 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5/10/2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del difensore di fiducia di Giuseppe Tirico volta ad ottenere declaratoria di ne bis in idem con contestuale revoca della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello Militare in data 11/07/2017, irrevocabile il 12/07/2018. Detta pronuncia aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato per il reato di falso in merito alle attestazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori in data 30/07/2014 e 9/09/2014, mentre aveva assolto il Tirico con formula piena con riguardo ai reati di abuso d'ufficio ex articolo 323 cod. pen. a favore di Marra Italo, amministratore della società, e truffa militare pluriaggravata in concorso limitatamente alla fattura 36, consistita nel predisporre la documentazione necessaria riguardante le offerte economiche del 4/07/2014 ed inducendo così in errore il Tenente Colonnello Corradi, il Ten.

Col. Verrangia ed il Maggiore Chiello, firmatari degli ordini di pagamento in favore della società. L'istanza di declaratoria di ne bis in idem veniva respinta perché il giudice dell'esecuzione non apprezzava l'identità del fatto oggetto delle due pronunce - quella del Tribunale Militare di Roma del 20/7/2016, confermata con sentenza della Corte di appello Militare in data 11/07/2017, irr. 12/7/2018, e quella del Tribunale di Roma del 27/4/2018, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Roma del 9/9/2019 - a prescindere dalla descrizione di detto fatto contenuta nei capi di imputazione: nella sentenza del Tribunale penale ordinario si era infatti ritenuto insussistente il reato di truffa per lavori "mai eseguiti", diversamente da quella del Tribunale militare di Roma, in cui si riteneva dimostrata la truffa per lavori "non completati".

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Massimo Mangazzo, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione rispetto alle emergenze procedimentali. 2.1. Il ricorrente evidenzia come dalle risultanze istruttorie contemplate dai due giudici di merito emerga una piena sovrapponibilità fra i fatti contestati all'imputato: le due sentenze vertono infatti sullo stesso fatto "naturalistica- mente inteso" ed in entrambi i casi tale fatto è stato inteso ed accertato in termini di "lavori eseguiti ma in ritardo".

L'unico punto sul quale vi è un parziale discostamento della pronuncia della Corte di appello Militare da quella del Tribunale ordinario è l'elemento "dell'ingiustizia del profitto con altrui danno". Rileva infatti il ricorrente che, da un lato, il Tribunale ordinario non ravvisava l'elemento dell'ingiustizia del profitto, ma soltanto una tardiva esecuzione dei lavori, dall'altro lato, invece, il Tribunale Militare riteneva che, pur sussistendo l'ingiusto profitto, questo costituiva in realtà un post factum che non incideva sulla già avvenuta consumazione del reato.

Il difensore rileva dunque una piena contraddizione interna all'ordinanza impugnata poiché, pur asserendo che per decidere in merito ad una declaratoria di ne bis in idem sia necessario fare riferimento esclusivamente alla motivazione dei provvedimenti e non ai capi di imputazione, siffatta ordinanza fonda in realtà il rigetto proprio sulle differenze fra capi accusatori, senza valutare la motiva- zione. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 2.2. Con motivi aggiunti, trasmessi digitalmente in data 15/4/2022, la difesa del ricorrente ha approfondito il concetto di "identità del fatto" ai fini dell'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Nel caso in esame non sussiste identità del fatto, elemento fondante l'istituto del ne bis in idem di cui si invoca l'applicazione. Il caso si è già presentato all'esame di questa Corte, che con sentenza n. 41787 del 24/3/2021, respingendo il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di revisione della sentenza del Tribunale Militare di Roma del 20 luglio 2016, irrevocabile il 12 luglio 2018, per contrasto di giudicati, aveva già chiarito che non era apprezzabile l'identità dei fatti oggetto dei diversi giudizi, posto che dall'indicata sentenza emergeva che il giudizio celebrato davanti al Tribunale ordinario di Roma aveva avuto ad oggetto la sola vicenda relativa al pagamento della fattura n. 35 del 2014, e non quella relativa alla fattura n. 36 del 2014, vicenda per la quale era stato affermato il difetto di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario, ed infatti poi giudicata con sentenza di condanna dalla Corte Militare di appello dell'11/07/2017, confermata da questa Corte con sentenza n. 50417 del 2018. 1.2.

La predicata identità naturalistica è dunque insussistente, pur derivando i due delitti da una comune vicenda riguardante lavori che all'epoca delle attestazioni di esecuzione a regola d'arte - rispettivamente in data 30/7/2014 per le opere liquidate con fattura n. 35, e in data 9/9/2014 per quelle liquidate con fattura n. 36 - risultavano non eseguiti, e se anche successiva- mente completati, sono stati oggetto di differenti valutazioni giuridiche da parte , dei due giudici, ordinario e speciale, senza che ciò possa incidere sulla sorte dei rispettivi accertamenti.

In termini generali, ci si attiene al principio per cui «Ai fini del divieto di bis in idem, l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato» (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Delle Vergini, Rv. 275068: in applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse precluso il giudizio per truffa, consistita nel fraudolento procacciamento del noleggio di un'autovettura, nei confronti di un imputato già condannato con sentenza irrevocabile, per essersi poi indebitamente appro- priato della medesima autovettura, omettendo di restituirla alla scadenza del contratto).

2. Deriva da tali valutazioni l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammend