Sentenza — n. 38768/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata in data 23 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 19 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Nola aveva dichiarato Francesco Filippini e Luca Ventola colpevoli del delitto di tentato incendio di un esercizio commerciale, fatto commesso in san Vitaliano il 1° dicembre 2018, condannandoli, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Nelle prime ore del 1° dicembre 2018 veniva segnalato il divampare di fiamme da un locale al piano terra, adibito a esercizio commerciale; nell'immediatezza, gli investigatori accertavano, in ragione dei segni di effrazione e del recupero di contenitori con tracce di liquido infiammabile, la natura dolosa dell'incendio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38768/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FILIPPINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/06/1976 VENTOLA LUCA nato a NAPOLI il 12/09/1989 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. lette le conclusioni dei difensori che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 23 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 19 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Nola aveva dichiarato Francesco Filippini e Luca Ventola colpevoli del delitto di tentato incendio di un esercizio commerciale, fatto commesso in san Vitaliano il 1° dicembre 2018, condannandoli, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Nelle prime ore del 1° dicembre 2018 veniva segnalato il divampare di fiamme da un locale al piano terra, adibito a esercizio commerciale; nell'immediatezza, gli investigatori accertavano, in ragione dei segni di effrazione e del recupero di contenitori con tracce di liquido infiammabile, la natura dolosa dell'incendio.
Veniva anche identificato il soggetto (Giovanni Palmieri) che, quella notte, poco prima dell'incendio, aveva acquistato in un bar vicino una bottiglia identica ad altra che era stata rinvenuta sul luogo del fatto. Venivano attivate intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali emergeva che le persone offese avevano individuato il mandante dell'incendio in Filippini Francesco e gli esecutori in Giovanni Palmieri e Luca Ventola, soggetti che avevano poi ammesso le proprie responsabilità di fronte alle persone offese.
2. Francesco Filippini ha personalmente presentato ricorso per cassazione.
3. Il difensore di Luca Ventola ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della richiesta rinnovazione dell'istruttoria e all'accertamento della specifica responsabilità di Ventola. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, per assumere la testimonianza di Salvatore Nasti e Pasquale Politelli, era stata respinta solo perché i testi non erano stati indicati nella lista testimoniale della difesa e in quanto finalizzati a dare la prova contraria al contenuto delle intercettazioni, senza considerare che la necessità di queste testimonianze era sorta nel corso del dibattimento al fine di far emergere la verità dei fatti.
La condanna di Ventola era stata fondata sul contenuto di tre intercettazioni telefoniche intercorse tra i fratelli Nasti Salvatore, Alessandro e Adriana, sulla intercettazione di un dialogo in carcere tra Giovanni Palmieri e i suoi familiari e sul ritrovamento, sul luogo del fatto, di una bottiglia di acqua minerale con odore di sostanza infiammabile. La testimonianza di Salvatore Nasti avrebbe consentito di chiarire il contenuto della conversazione del 10 dicembre 2018 con la sorella Adriana Nasti, in relazione alla quale avevano testimoniato sia Adriana Nasti sia Maria Politelli, moglie di Salvatore Nasti, testi che avevano fatto emergere la non attendibilità di quanto dichiarato da Salvatore Nasti nel corso della telefonata con la sorella Adriana.
Le telefonate intercorse il 25 dicembre 2018 tra Nasti Salvatore e Alessandro e quella del 25 gennaio 2019 tra Nasti Adriana e Alessandro aveva avuto ad oggetto il litigio verificatosi tra Luca Ventola e Pasquale Politelli, marito di Adriana Nasti: il reale motivo del litigio era stato spiegato a dibattimento da Adriana Nasti e dall'imputato Luca Ventola, in termini diversi da quelli ritenuti dai giudici del merito. Il contenuto della intercettazione ambientale in carcere, dove Giovanni Palmieri aveva riferito ai genitori di aver commesso il fatto assieme al Ventola, era stato smentito dalla testimonianza di Adriana Nasti, che aveva dichiarato di aver appreso direttamente da Giovanni Palmieri che egli era stato l'unico autore del fatto, e da altri elementi che avevano riscontrato il fatto che il Palmieri fosse stato solo.
Con il secondo motivo vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio sulla circostanza aggravante. Dalla testimonianza dell'ispettore dei vigili del fuoco Auriemma era emerso che il fuoco era rimasto circoscritto al locale garage, senza interessare le altre parti dell'edificio. I testi Schiano e Sgambati non erano attendibili nella parte in cui avevano riferito che il loro appartamento era stato invaso dal fumo.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di Francesco Filippini ha depositato memoria di motivi nuovi. Il difensore di Luca Ventola ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.1. Quanto al ricorso presentato personalmente da Francesco Filippini, osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Stante la causa di originaria inammissibilità del ricorso, la memoria di motivi presentata dal difensore del ricorrente non può essere considerata.
2. Il ricorso del difensore di Luca Ventola propone motivi di merito. 2.1. Con il primo motivo viene proposta una ri-lettura diretta delle prove, nella prospettiva di far emergere l'infondatezza del giudizio formulato e la necessità della integrazione istruttoria richiesta nel giudizio di appello. Ora, le sentenze di merito hanno condiviso il giudizio di non attendibilità delle testi Maria Politelli e Adriana Nasti, che, ancorchè interlocutrici in diverse conversazioni aventi ad oggetto l'individuazione dei responsabili dell'incendio, avevano a dibattimento negato di aver acquisito sospetti su alcuno che non fosse Giovanni Palmieri.
Le sentenze, inoltre, avevano valorizzato come prove a carico le convergenti indicazioni, a carico degli imputati, desumibili dalle plurime conversazioni intercorse tra i parenti delle persone offese. L'impostazione difensiva ha inteso anche con il ricorso per cassazione proporre una diversa lettura delle prove, attribuendo piena attendibilità alle testi, in particolare nelle parti in cui avevano inteso dare una diversa spiegazione delle intercettazioni, e chiedendo, a ulteriore riscontro, l'esame testimoniale di Salvatore Nasti (marito di Maria Politelli) e di Pasquale Politelli (marito di Adriana Nasti).
Si tratta, peraltro, di una argomentazione interamente attinente al merito, funzionale a un nuovo giudizio di merito, che non è consentito in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo, relativo al giudizio sull'aggravante, ha contenuto di merito ed è generico. A fronte dell'accertamento relativo al fatto che le fiamme avevano interessato il piano seminterrato di un edificio che, ai piani superiori, era destinato a civile abitazione, il motivo deduce che in realtà le fiamme avevano attinto solo un mobile e la radio presenti nel garage.Si tratta di rilievo che ridimensiona l'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito - che avevano evidenziato che le fiamme erano state viste anche ai piani superiori e che i generi alimentari presenti nel locale dove il fuoco era stato acceso erano bruciati - e comunque non si confronta con il dato oggettivo che integra l'aggravante, il fatto cioè che il fuoco era stato appiccato in un immobile destinato anche a civile abitazione.
3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali