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Sentenza — n. 38760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for failing to leave Italy, citing proof of notification and judicial discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense against a lower court's conviction for failing to comply with expulsion orders. The defense argued that notification of the orders was unproven and that the judge should have applied the crime continuation rule of their own motion. The court found evidence of notification in police records and ruled that the judge's failure to apply the continuation rule was merely an exercise of discretionary power, not a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The Court of Cassation examines appeals alleging lack of notification or failure to apply crime continuation rules, finding that notification is proven by police records and that the judge's discretion to apply continuation rules d'ufficio does not constitute a violation of law if not requested by the defense.

Parole chiave

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failure to leave Italy expulsion order notification crime continuation rule judicial discretion Cassation appeal dismissal continuazione dell'esecuzione inadempimento reiterato multa disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Luigi Ticino, lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 81 cod. pen.
Si deduce inoltre manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 81 cod.
Art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. 286 del 1998
Con sentenza in data 1°/8/2021, il giudice di pace di Enna dichiarava Sow Mandikou Dahirou responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.
Art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Il procuratore generale ha depositato una tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 81 cod. pen
Si deduce inoltre manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOW MANDICKOU DAHIROU, nato in SENEGAL il 28/01/1985 avverso la sentenza del 01/08/2021 del GIUDICE DI PACE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; letta la requisitoria del Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, tempestiva- mente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. LUIGI TICINO del foro di ENNA, il quale si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1°/8/2021, il giudice di pace di Enna dichiarava Sow Mandikou Dahirou responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. 286 del 1998, perché - senza giustificato motivo - non ottemperava all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, intimato dal Questore di Enna in data 18/5/2012, e dal Questore di Catania il 21/3/2014 e il 4/7/2018. In Enna dal 18/5/2012, in permanenza fino al 4/7/2018. Il giudicante - constatata la condizione di irregolare permanenza in Italia del Sow, privo di permesso di soggiorno o di altro titolo autorizzativo, in spregio agli ordini dell'autorità - riteneva certa la conoscenza da parte dell'imputato della propria inottemperanza ai reiterati ordini questorili, essendo stato ripetutamente condannato per lo stesso titolo di reato, come risultava dalle annotazioni sul certificato penale. L'imputato veniva quindi condannato, escluse le attenuanti generiche, alla pena di C 10.000,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sow, avv. Luigi Ticino, lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato reato. Invero, non vi è prova che l'imputato abbia avuto conoscenza legale degli ordini di allontanamento, mancando la prova della notifica dei medesimi; ed è illogica la motivazione sul punto resa nell'impugnata sentenza, poiché non sono state acquisite le sentenze di condanna per le medesime violazioni onde verificare la correttezza delle notifiche dei provvedimenti in quei casi. Si deduce inoltre manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 81 cod. pen., in quanto - una volta rilevata dal certificato penale l'esistenza di precedenti condanne irrevocabili per violazione della medesima normativa - il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'istituto della continuazione nel reato, che non necessita di sollecitazione da parte della difesa.

3. Il procuratore generale ha depositato una tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Anche la difesa del ricorrente ha depositato tempestive conclusioni in forma scritta, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo lamenta la mancanza di prova della notifica al Sow degli ordini questorili di allontanamento. La natura del vizio denunciato consente a questa Corte di esaminare gli atti onde verificarne la ricorrenza. Da tale verifica è emerso che vi è in atti "Annotazione inerente i provvedimenti presi a carico" del Sow, in data 4/7/2018, del Comm.

P.S. San Cristoforo di Catania, da cui risulta (ultimo periodo) che "Alle successive ore 20,00 l'indagato veniva accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione dove gli veniva notificata l'espulsione e contestuale ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale". Pertanto, risulta che l'imputato abbia avuto notifica quanto meno dei provvedimenti del Questore di Catania, anche se non risulta corretta la motivazione del giudice di pace che aveva tratto la conoscenza da parte dell'imputato di tali ordini dalla diversa circostanza di avere riportato precedenti condanne per lo stesso reato in contestazione. 1.2.

Parimenti infondata è la doglianza che il giudice non abbia valorizzato d'ufficio la continuazione tra il reato de quo e quelli di cui alle precedenti condanne: invero, in sede di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato in accertamento ed altri già giudicati può essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745), fermo restando che dall'impugnata sentenza non risulta alcuna sollecitazione in tal senso da parte dell'imputato, con la conseguenza che nemmeno incombeva al giudice indicare le ragioni del ritenuto mancato esercizio di tale facoltà.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 19 maggio