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Sentenza — n. 38181/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38181/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38181/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza formulata da Massimiliano Cerrai, condannato a pena detentiva, per ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della predetta ordinanza deducendo, con richiamo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38181/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della predetta ordinanza deducendo, con richiamo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione ricollocamento in un istituto riabilitazione riesame della curatela dipendenza dall'assistenza sociale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERRAI MASSIMILIANO nato a ROMA il 29/04/1965 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sep1e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Domenico A. R. Seccia, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza formulata da Massimiliano Cerrai, condannato a pena detentiva, per ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della predetta ordinanza deducendo, con richiamo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Nella valutazione della possibilità di concedere la misura alternativa richiesta, l'ordinanza impugnata non è rispettosa del dato normativo e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato. L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici previsti in astratto dalla legge per la concessione della misura.

Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver esposto indicazioni sulla gravità dei reati commessi e sull'entità della pena inflitta, nel prendere in esame l'allegazione dell'istante circa lo svolgimento di attività lavorativa part-time presso un'associazione sportiva, la svaluta sulla base di osservazioni non persuasive. L'ordinanza ritiene, per un verso, che l'associazione sia stata creata in modo strumentale nel febbraio 2021 da familiari dell'istante e, per altro verso, che l'attività svolta dall'associazione, indicata nell'ordinanza come una sala giochi, che offre all'istante la retribuzione ritenuta modesta di euro 6.000,00 annui, non sia edificante nel senso voluto dalla norma che ha come finalità la rieducazione dei condannati.L'esame della motivazione, poi, mostra che non sono stati soppesati adeguatamente il tempo trascorso dalla commissione dei reati - risalenti all'anno 2014 - né gli elementi favorevoli contenuti nella relazione UEPE.

In assenza di una esaustiva ponderazione di tali elementi, sono insufficienti, per spiegare il rigetto pieno dell'istanza, le considerazioni rassegnate dal Tribunale di sorveglianza.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza, ma dovrà rispettare i principi che regolano la materia e rendere congrua motivazione. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso