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Sentenza — n. 38133/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38133/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRVINE EDMUND nato il 10/11/1965 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Ceroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; vista la successiva rinuncia al ricorso, fatta pervenire in data 11 maggio 2022.

Regesto Legislator

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art. 127 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia fatta pervenire a mezzo p. e. c. in data 11 maggio 2022, a firma dei difensori muniti di procura speciale, avv.ti L. Stella e M. Barconcini). 4.1. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale domanda tardiva di ricusazione procedimento in contumacia facoltà di astenersi dal testimoniare revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod. proc. pen
pen., per aver emesso il provvedimento senza fissare l'udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., nonostante la proposta opposizione, con nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, ex artt.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRVINE EDMUND nato il 10/11/1965 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Ceroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; vista la successiva rinuncia al ricorso, fatta pervenire in data 11 maggio 2022.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha confermato l'applicazione provvisoria dell'affidamento ex art. 47 Ord. Pen., disposta dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede, in data 14 giugno 2021, nei confronti di Edmund Irvine modificando soltanto la prescrizione di cui al punto 3 dell'indicata ordinanza, quanto all'orario di rientro presso la propria dimora. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite dei difensori, avv.ti M. Barconcini e L. Stella, denunciando con motivo unico, inosservanza dell'art. 678, comma 1 e 1-ter, cod. proc. pen., in relazione all'art.666, comma 3 e 4 cod. proc. pen., per aver emesso il provvedimento senza fissare l'udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., nonostante la proposta opposizione, con nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, ex artt. 178, lett.

c) e 179 cod. proc. pen. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando che non risulta l'opposizione di Irvine Edmund all'ordinanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova in data 14 giugno 2021; si rileva che anche dal testo del provvedimento impugnato non si evince il deposito dell'opposizione in questione, rilevando il Tribunale di Sorveglianza, a tale proposito, che i termini per l'opposizione erano "decorsi".

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia fatta pervenire a mezzo p. e. c. in data 11 maggio 2022, a firma dei difensori muniti di procura speciale, avv.ti L. Stella e M. Barconcini). 4.1. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2