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Sentenza — n. 37831/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to loss of interest after home detention granted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant lost his concrete interest in the proceedings after home detention was granted. The applicant argued that new elements of novelty should have prevented the lower court from dismissing the request for provisional suspension of sentence. The court ruled that since the favorable measure was adopted, the specific interest to pursue the cassation appeal had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: When the interest in a cassation appeal ceases to exist after its filing due to the adoption of a favorable measure, the appeal is inadmissible without imposing costs or fines.

Parole chiave

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loss of interest cassation appeal home detention provisional suspension inadmissibility supervisory judge penal procedure allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale
non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTI DOMENICO (RINUNCIANTE) nato a BARI il 15/09/1952 avverso il decreto del 15/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di differimento provvisorio della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da Domenico ZAMBETTI, non essendo stati rappresentati elementi di novità rispetto ad analoga procedura che era in corso di definizione e per la quale era stata disposta perizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto dovevano considerarsi sussistenti, in realtà, quegli elementi di novità che avrebbero dovuto indurre il giudice di sorveglianza a trattare nel merito la questione, senza addivenire a una declaratoria di inammissibilità. In particolare, si censura l'irragionevolezza della motivazione laddove il Tribunale di sorveglianza avrebbe 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni inviate personalmente dallo ZAMBETTI e dal suo difensore avv. Corrado LIMENTANI in data 26 gennaio 2022, che, nelle more, è stata concessa al condannato la richiesta misura della detenzione domiciliare, con il che è venuto meno il suo interesse attuale e concreto a coltivare il presente ricorso. Il Collegio non può che prendere atto della intervenuta adozione della misura favorevole indicata.

5. La sopravvenuta inammissibilità del ricorso non comporta, tuttavia, provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022 Il Consigliere estensore o. Il Pr