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Sentenza — n. 37680/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rachid Mouhritz ha proposto appello al Tribunale di Firenze avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2019 dal Giudice di pace di Empoli con la quale era stato condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. imm.) commessa in Castelfiorentino in data 30 ottobre 2014. 1.1. Col primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per la mancata prova della identità e della responsabilità dell'imputato il quale, negli atti di indagine, è indicato come nato in Marocco il 6 agosto 1978 mentre nel decreto di citazione a giudizio risulta nato il 6 agosto 1978 a Kribka, sicché persiste il dubbio sulla identità dell'imputato. 1.2. Col secondo motivo, denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. 1.3. Col terzo motivo denuncia l'estinzione del reato commesso il 30 ottobre 2014 per decorso del termine di prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma altresì la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634). 1.3.

Parole chiave

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rischio di soggiorno illegale infrazioni alla legge sugli stranieri immigrazione clandestina permesso di dimora retroattivo riconoscimento dello statuto di rifugiato altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUHRITZ RACHID nato a KRIBKA( MAROCCO) il 06/08/1978 avverso la sentenza del 16/10/2019 del GIUDICE DI PACE di EMPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo t:t« tithYd, 4'.3s.(520

RITENUTO IN FATTO

1. Rachid Mouhritz ha proposto appello al Tribunale di Firenze avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2019 dal Giudice di pace di Empoli con la quale era stato condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. imm.) commessa in Castelfiorentino in data 30 ottobre 2014. 1.1. Col primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per la mancata prova della identità e della responsabilità dell'imputato il quale, negli atti di indagine, è indicato come nato in Marocco il 6 agosto 1978 mentre nel decreto di citazione a giudizio risulta nato il 6 agosto 1978 a Kribka, sicché persiste il dubbio sulla identità dell'imputato. 1.2. Col secondo motivo, denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. 1.3. Col terzo motivo denuncia l'estinzione del reato commesso il 30 ottobre 2014 per decorso del termine di prescrizione.

2. L'appello è stato dichiarato inammissibile, perché la condanna inflitta aveva per contenuto la sola pena pecuniaria; l'impugnazione è stata inoltre riqualificata come ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. Innanzitutto, va rilevato che il ricorrente non ha esteso l'impugnazione al provvedimento del Tribunale che aveva, irritualmente, «dichiarato inammissibile l'impugnazione» con lo stesso provvedimento col quale aveva «riqualificato il gravame quale ricorso per cassazione». 1.1. Il primo motivo di ricorso, comunque, è generico atteso che non emerge allo stato alcuna incongruità dalle indicazioni fornite in ordine al luogo di nascita dell'imputato, perché la città richiamata come luogo di nascita dell'imputato (Kribka) è effettivamente in Marocco, sicché non appare rilevante l'incongruenza denunciata dal ricorrente in termini di incompatibilità tra il contenuto degli atti di indagine e l'atto di citazione a giudizio. 1.2.

Il secondo motivo è privo di motivazione specifica perché con esso si asserisce genericamente che è assente la prova della permanenza dell'imputato sul territorio nazionale, senza evidenziare argomenti effettivi di critica del provvedimento impugnato in ordine a tale punto.Va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma altresì la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634). 1.3.

Il terzo motivo sulla sopravvenuta decorrenza del termine di prescrizione non può essere esaminato, perché il ricorso nel resto è inammissibile e, al momento della sentenza impugnata (16/10/2019), il termine di prescrizione massimo quinquennale non era ancora decorso (il fatto di reato contestato risale al 30.10.2014). Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164), infatti, l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido, poiché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge, preclude ogni possibilità di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata o di rilevarla d'ufficio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore