Sentenza — n. 37366/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quello emesso dal Tribunale di Napoli che aveva disposto la confisca di alcuni immobili intestati a Francesco Imparato e a terzi intestatari Vincenzo Imparato e Mariarosa Carmela Imparato, figli del primo. La Corte territoriale ribadiva la pericolosità qualificata di Francesco Imparato, condannato definitivamente per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 per la partecipazione ad un'associazione per delinquere operante dal 17/9/2002 al mese di maggio 2006, di cui era stato cassiere e nella quale aveva ricoperto un ruolo apicale dopo l'arresto del fratello Salvatore, Gli acquisti erano stati effettuati nel periodo di emersione della pericolosità di Imparato, che non aveva la disponibilità di capitali provenienti da attività lecita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 37366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La teste della difesa Raffaellina Sicignano, che aveva riferito di prestiti al cognato, era risultata confusa, mentre i versamenti dalla stessa riferiti non erano riscontrati documentalmente. I beni, benché intestati ai figli, erano sicuramente nella disponibilità di Francesco Imparato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPARATO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (ITALIA) il 22/10/1955 avverso il decreto del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Nicola Lettieri che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quello emesso dal Tribunale di Napoli che aveva disposto la confisca di alcuni immobili intestati a Francesco Imparato e a terzi intestatari Vincenzo Imparato e Mariarosa Carmela Imparato, figli del primo. La Corte territoriale ribadiva la pericolosità qualificata di Francesco Imparato, condannato definitivamente per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 per la partecipazione ad un'associazione per delinquere operante dal 17/9/2002 al mese di maggio 2006, di cui era stato cassiere e nella quale aveva ricoperto un ruolo apicale dopo l'arresto del fratello Salvatore, Gli acquisti erano stati effettuati nel periodo di emersione della pericolosità di Imparato, che non aveva la disponibilità di capitali provenienti da attività lecita.
La teste della difesa Raffaellina Sicignano, che aveva riferito di prestiti al cognato, era risultata confusa, mentre i versamenti dalla stessa riferiti non erano riscontrati documentalmente. I beni, benché intestati ai figli, erano sicuramente nella disponibilità di Francesco Imparato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Francesco Imparato, deducendo violazione di legge nonché mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Entrambi i giudici avevano disatteso le compiute deduzioni e osservazioni della difesa. I beni acquisiti da Imparato non avevano nessuna correlazione temporale rispetto al momento della sua pericolosità ed erano stati acquistati con proventi del tutto legittimi. La pericolosità sociale di Imparato era cessata nel 2006 e i beni erano pervenuti nel patrimonio del proposto come frutto di attività lecita.
La scelta di fissare nel tempo l'inizio della condotta di Imparato sulla base della data di acquisto del primo bene era errata e smentita dalla sentenza di condanna. Era insufficiente il generico riferimento alla registrata sproporzione tra situazione patrimoniale ed economica del prevenuto e i redditi dichiarati negli anni precedenti ai fini fiscali mentre l'analisi della testimonianza della Sicignano era frettolosa ed erronea. Il ricorrente richiama i principi in tema di confisca di prevenzione ed evoca la sentenza della Corte EDU, De Tommaso, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, nella requ isitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorrente si limita a formulare censure decisamente generiche al provvedimento impugnato, evidenziando elementi di fatto che, non solo non possono essere valutati da questa Corte, ma che sono privi di qualsiasi supporto documentale. D'altro canto - come è noto - il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello in tema di misura di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: nel caso in esame, mentre il provvedimento indica con precisione i presupposti di legge sussistenti ai fini dell'adozione della misura della confisca (pericolosità accertata con sentenza di condanna irrevocabile; acquisti effettuati nel periodo di emersione della pericolosità; mancanza di redditi leciti; fittizia intestazione dei beni ai figli), il ricorso lamenta, in sostanza, un'erronea valutazione delle risultanze, sollecitando, quindi, un giudizio di merito che questa Corte non può effettuare.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il