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Ordinanza — n. 36753/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36753/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza-decisione pronunciata in data 14 aprile 2022, all'esito della camera di consiglio svolta in pari data, la Corte di cassazione, Sezione Settima penale, si è pronunciata sul ricorso indicato in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile. In data 23 agosto 2022 è stato promosso di ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella compilazione del ruolo di udienza riguardante l'indicato ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36753/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'esame del ruolo emerge che il provvedimento impugnato è indicato essere «l'ordinanza del 18/11/2021 del Trib. Sorveglianza di Roma», invece che «l'ordinanza del 24/09/2020 del Magistrato di sorveglianza di Roma», come risultante dagli atti contenuti nel fascicolo (ordinanze e ricorso), avendo il Tribunale di sorveglianza in data 18 novembre 2021 solo riconvertito in ricorso per cassazione il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che ha rimesso a questa Corte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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correzione di errore materiale motivi di cassazione revisione di una decisione cognizione del ricorso per cassazione accertamento inesatto dei fatti errore amministrativo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione del ruolo dell'udienza in camera di consiglio del 14/04/2022 della Corte di cassazione, Sezione Settima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 42545/2021 Reg. Gen., proposto da Intrieri Antonio, nato a Montalto Uffugo il 04/09/1963, avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del Magistrato di sorveglianza di Roma; visti gli atti; udita la relazione del presidente Angela Tardio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza-decisione pronunciata in data 14 aprile 2022, all'esito della camera di consiglio svolta in pari data, la Corte di cassazione, Sezione Settima penale, si è pronunciata sul ricorso indicato in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile.

2. In data 23 agosto 2022 è stato promosso di ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella compilazione del ruolo di udienza riguardante l'indicato ricorso.

3. Dall'esame del ruolo emerge che il provvedimento impugnato è indicato essere «l'ordinanza del 18/11/2021 del Trib. Sorveglianza di Roma», invece che «l'ordinanza del 24/09/2020 del Magistrato di sorveglianza di Roma», come risultante dagli atti contenuti nel fascicolo (ordinanze e ricorso), avendo il Tribunale di sorveglianza in data 18 novembre 2021 solo riconvertito in ricorso per cassazione il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che ha rimesso a questa Corte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

4. La correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale e non incide su interessi confliggenti delle parti (artt. 625-bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.). Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

dispone correggersi il ruolo dell'udienza in camera di consiglio del 14/04/2022 della Corte di cassazione, Sezione Settima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 42545/2021 Reg. Gen., nel senso che, laddove è scritto che il provvedimento impugnato è «l'ordinanza del 18/11/2021 del Trib. sorveglianza di Roma», deve leggersi che il provvedimento impugnato è «l'ordinanza del 24/09/2020 del Magistrato di sorveglianza di Roma». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Co