Sentenza — n. 36572/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs., 30 aprile 1992, n. 285 la pena sostituiva dei lavori di pubblica utilità applicata a Julio Junior Quispe Lopez disponendo il ripristino della pena dell'arresto per giorni 14.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36572/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Julio Junior Quispe Lopez eccependone, a mente dell'art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUISPE LOPEZ JULIO JUNIOR nato il 12/10/1984 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs., 30 aprile 1992, n. 285 la pena sostituiva dei lavori di pubblica utilità applicata a Julio Junior Quispe Lopez disponendo il ripristino della pena dell'arresto per giorni 14.
2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Julio Junior Quispe Lopez eccependone, a mente dell'art. 606 lett.
c) cod. proc. pen., la nullità per essere stata assunta senza la fissazione dell'udienza prescritta dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. .., 3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 27 aprile 2022 il difensore ricorrente ha segnalato che nelle more l'ordinanza impugnata era stata revocata e che il giudice procedente aveva fissato l'udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, come peraltro sollecitato dalla stesso ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse correlata alla sopravvenuta perdita di efficacia dell'ordinanza impugnata.
2. La declaratoria di inammissibilità in questo caso non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso, in Roma 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il