Sentenza — n. 36568/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carni Elton, nato in Albania il 03/12/1974 avverso l'ordinanza dell'11/01/2022 del Tribunale dì sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36568/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., avanzata dal detenuto Elton Carni. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nelle more del giudizio, il ricorrente, come sopra rappresentato, ha rinunciato all'impugnazione proposta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carni Elton, nato in Albania il 03/12/1974 avverso l'ordinanza dell'11/01/2022 del Tribunale dì sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., avanzata dal detenuto Elton Carni. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nelle more del giudizio, il ricorrente, come sopra rappresentato, ha rinunciato all'impugnazione proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso medesimo, che deve essere dichiarata in questa sede, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci