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Sentenza — n. 36564/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding partial sentence cumulation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling the claim regarding improper sentence cumulation was manifestly unfounded. The defense argued that a 2019 order necessitated applying the mitigating criterion of Article 78 of the Penal Code, preventing subsequent partial cumulations. The court held that the lower court correctly applied procedural rules requiring distinct partial cumulations for pre-existing detention periods and that the public prosecutor's calculations were legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 663 cod. proc. pen.; Art. 657 cod. proc. pen.; Art. 78 cod. pen.: When determining the sentence to be executed involving multiple convictions and prior detention periods, the prosecutor must form distinct partial cumulations, calculating the total penalty for each group of crimes committed before the start of that specific detention period.

Parole chiave

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partial sentence cumulation execution of penalties public prosecutor duties manifestly unfounded appeal detention period calculation esecuzione delle pene e delle misure adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 78 cod.
Art. 663 cod. proc. pen.
La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico tí ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt.
Art. 657 cod. proc. pen.
va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peltro reato ...
Art. 616 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 78 cod. pen
Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 78 cod. pen.
art. 663 cod. proc. pen
La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico tí ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt.
art. 657 cod. proc. pen
va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peltro reato ...
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999
Innanzitutto, i provvedimenti di unificazione di pene concorrenti hanno natura amministrativa e dunque in relazione al loro contenuto non si forma il giudicato (Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999 Rv.
Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008
Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015
Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020
265966; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, DEL CECATO, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 15/06/1972 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Birritteri che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. tti\

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Vasto, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Vincenzo Costantino, proposta in data 31 gennaio 2020, di rideterminazione della pena da scontare rispetto a quanto indicato nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto in data 15 febbraio 2020.

2. Il difensore di Vincenzo Costantino ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 78 cod. pen. e il difetto di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che era stato notificato alle parti un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso in data 20 giugno 2019, che non aveva operato i così detti cumuli parziali ed aveva applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. sul cumulo materiale di tutte le pene inflitte.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'unico motivo è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. La difesa sostiene che, a seguito di un provvedimento di cumulo, emesso in data 20 giugno 2019, che "operava un cumulo per anni 34 di reclusione", era stata chiesta l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen., all'esito del quale si sarebbe dovuto disporre l'immediata liberazione del Costantino. Illegittimo, dunque, sarebbe stato il successivo provvedimento di cumulo, adottato in data 15 febbraio 2020, che aveva operato una serie di cumuli parziali, senza applicare il criterio moderatore. Il motivo di ricorso sostiene, dunque, che a seguito del provvedimento emesso in data 20 giugno 2019 non era più possibile procedere con i cumuli parziali e quindi, preso atto del cumulo di pene per anni 34 di reclusione, doveva essere applicata la riduzione ad anni trenta di reclusione, pena che il Costantino aveva già espiato.2.

Il motivo è manifestamente infondato. 2.1. Innanzitutto, i provvedimenti di unificazione di pene concorrenti hanno natura amministrativa e dunque in relazione al loro contenuto non si forma il giudicato (Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999 Rv. 214236). 2.2. Con il provvedimento emesso in data 20 giugno 2019 il pubblico ministero, pur senza esplicitare la formazione di cumuli parziali, aveva determinato in anni sedici e mesi uno di reclusione il quantum di pena da scontare, con decorrenza dal 14 dicembre 2012, dando atto che le pene inflitte per i reati commessi in data antecedente al 14 dicembre 2012 erano già state espiate, e così operando, correttamente, la formazione di cumuli parziali.

Con il successivo provvedimento in data 15 febbraio 2020 il pubblico ministero ha operato in termini più precisi, formando tre cumuli parziali: il primo relativo alle condanne inflitte per reati commessi in epoca antecedente al 14 dicembre 2012; il secondo, relativo alle pene inflitte per i reati commessi il 14 dicembre 2012; il terzo, comprendente la pena inflitta per nuovo reato commesso il 25 giugno 2014 e il residuo da scontare del secondo cumulo, così determinando in anni 14, mesi sei e giorni 18 di reclusione la pena da scontare, dal 26 giugno 2014.

La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico tí ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt. 71-80 cod. pen. va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peltro reato ... altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto".

Tale computo, ai sensi del comma 4 della norma processuale, riguarda "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". Si è dunque affermato che, nel caso in cui, nel determinare la pena da eseguirsi, si debba tener conto di una pluralità di condanne e di pregressi periodi di detenzione già sofferti, si deve procedere a formare distinti cumuli, così detti parziali, ciascuno comprensivo delle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione.In ciascun cumulo parziale va computata la pena complessivamente inflitta - con applicazione delle norme sul concorso di pene e quindi l'eventuale applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. - e la pena eseguita.

Il residuo di pena da scontare va cumulata alla pena inflitta per i reati compresi nel cumulo successivo al fine di determinare - con cumulo materiale ovvero giuridico - la complessiva pena e quindi, detratto il periodo di custodia ovvero di esecuzione sofferti, la pena residua da scontare (Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero,Rv. 242574;Sez. 5, n. 50135 del 27/11/201 5, Broegg, Rv. 265966; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, DEL CECATO, Rv. 278939). Principi cui l'ordinanza impugnata ha dato corretta applicazione.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo detérminare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila