Sentenza — n. 36563/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata 1'11 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto, di cui alla legge n. 241/06, applicato a Pasquale Torre nella misura di anni tre di reclusione ed C 1219,74 di multa. In data 18 dicembre 2018 era divenuta irrevocabile condanna ad anni 16 per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, commessi dal maggio 2010 in permanenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36563/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, propone argomenti che attengono al merito, prescindendo dalle emergenze probatorie che l'ordinanza ha posto a fondamento dell'accertamento compiuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE PASQUALE nato a NAPOLI il 03/11/1977 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata 1'11 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto, di cui alla legge n. 241/06, applicato a Pasquale Torre nella misura di anni tre di reclusione ed C 1219,74 di multa. In data 18 dicembre 2018 era divenuta irrevocabile condanna ad anni 16 per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990, commessi dal maggio 2010 in permanenza.
2. Il difensore di Pasquale Torre ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della data del fatto oggetto della condanna sopravvenuta. La risalenza della condotta associativa del Torre ad epoca antecedente all'anno 2011 era stata fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, in realtà insufficienti a dare la prova dell'epoca in cui il ricorrente aveva aderito al sodalizio. L'unico dato fattuale certo aveva riguardato la presenza del Torre nel luogo ove era latitante il capo clan, circostanza risalente al maggio 2012. Le dichiarazioni del collaboratore Esposito, che aveva riferito che il Torre era partecipe sin dall'anno 2010, erano rimaste prive di riscontri, tali non essendo né la frequentazione da parte di Torre delle bische gestite dal clan Lo Russo né gli esiti delle intercettazioni, ancora relativi a epoca successiva al 2012.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è generico e con contenuto di merito. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha fondato l'accertamento - nel senso che sin dal maggio 2010 Pasquale Torre era partecipe al clan Lo Russo con ruolo concernente il gioco d'azzardo, una dei settori controllati dal sodalizio - sulla base di una pluralità di collaboratori ed, in particolare, sulle dichiarazioni di Mario Lo Russo, che aveva indicato il Torre come soggetto che aveva favorito la latitanza del capo clan Antonio lo Russo sin dal suo inizio, risalente, appunto, al maggio 2010, il ricorso propone una lettura alternativa dei fatti, privilegiando unicamente il dato relativo alla presenza del Torre nel luogo della latitanza del capo clan solo nel corso dell'anno 2012 e ponendo ai margini il dato relativo all'assidua frequentazione da parte del Torre delle bische del clan, dato che l'ordinanza ha valorizzato come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori che avevano indicato il ricorrente come sodale operante nel settore del gioco d'azzardo.
Il ricorso, dunque, propone argomenti che attengono al merito, prescindendo dalle emergenze probatorie che l'ordinanza ha posto a fondamento dell'accertamento compiuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm