Sentenza — n. 36562/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata il 14 luglio 2021 il Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Davide Arata con sentenza in data 5 ottobre 2016 dello stesso Tribunale e con sentenza 13 gennaio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36562/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Davide Arata ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di legge, in quanto la revoca della sospensione condizionale della pena era stata disposta senza tener conto che, in relazione alle condanne per truffa, Arata aveva chiesto il riconoscimento della continuazione e che, quindi, in caso di accoglimento della richiesta, la pena sarebbe stata rideterminata con possibilità di contenimento della pena nei limiti entro i quali è consentita l'applicazione della sospensione condizionale della pena.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARATA DAVIDE nato a GENOVA il 09/05/1990 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Marco dall'Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 14 luglio 2021 il Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Davide Arata con sentenza in data 5 ottobre 2016 dello stesso Tribunale e con sentenza 13 gennaio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.
2. Il difensore di Davide Arata ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di legge, in quanto la revoca della sospensione condizionale della pena era stata disposta senza tener conto che, in relazione alle condanne per truffa, Arata aveva chiesto il riconoscimento della continuazione e che, quindi, in caso di accoglimento della richiesta, la pena sarebbe stata rideterminata con possibilità di contenimento della pena nei limiti entro i quali è consentita l'applicazione della sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Il motivo di impugnazione, nel denunciare l'illegittimità della decisione, presuppone che la distinta istanza di riconoscimento della continuazione in executivis sia accolta, circostanza allo stato insussistente, in quanto quella istanza, respinta dal giudice dell'esecuzione, risulta ancora sub judice. L'ordinanza impugnata, dunque, ricorrendone i presupposti ha legittimamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso in cui la richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. fosse accolta il giudice dell'esecuzione dovrà valutare la concedibilità del beneficio in parola. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,