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Sentenza — n. 36560/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36560/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata il 24 aprile 2019 con cui il Tribunale di Pescara aveva condannato Francesco Michele Mandras alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso tra il 24 febbraio e il 19 marzo 2017 e consistito nella contravvenzione al provvedimento del Questore di Arezzo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Pescara con divieto di farvi ritorno per la durata di anni tre.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36560/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Francesco Michele Mandras, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della norma incriminatrice, sotto il profilo della natura inscindibile della contestuale imposizione dell'obbligo di rientro nel comune di residenza e del divieto di ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, come condizione di legittimità dell'emissione del foglio di via obbligatorio. Con il secondo motivo si denuncia la genericità del capo di imputazione, privo della descrizione della condotta ascritta. Con il terzo e quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla legittimità dell'atto amministrativo presupposto e in ordine all'accertamento del fatto.

Parole chiave

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ritorno legittimo inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan impedimenti all'allontanamento impugnabilità della decisione di rinvio principio di non respingimento recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDRAS FRANCESCO MICHELE nato il 07/04/1988 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. ALOE' Tulliola conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata il 24 aprile 2019 con cui il Tribunale di Pescara aveva condannato Francesco Michele Mandras alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso tra il 24 febbraio e il 19 marzo 2017 e consistito nella contravvenzione al provvedimento del Questore di Arezzo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Pescara con divieto di farvi ritorno per la durata di anni tre.

2. Ricorre per cassazione Francesco Michele Mandras, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della norma incriminatrice, sotto il profilo della natura inscindibile della contestuale imposizione dell'obbligo di rientro nel comune di residenza e del divieto di ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, come condizione di legittimità dell'emissione del foglio di via obbligatorio. Con il secondo motivo si denuncia la genericità del capo di imputazione, privo della descrizione della condotta ascritta. Con il terzo e quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla legittimità dell'atto amministrativo presupposto e in ordine all'accertamento del fatto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Questa Corte, nelle sue più recenti pronunce, ha affermato in modo costante il principio, che può ritenersi consolidato, per cui in tema di misure di prevenzione personali le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni (nella fattispecie in esame, quella relativa all'ordine di rientro nel Comune di residenza), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, CIURAR, Rv. 282851). Risultando, dunque, che l'atto di amministrativo si è limitato a intimare il divieto di rientro nel territorio del Comune di Pescara, va pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. C