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Sentenza — n. 36395/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36395/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Paparesta Gaetano, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Foggia del 19.5.2016; con il medesimo provvedimento concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36395/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Paola Mastrobernardino, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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durata del successo d'integrazione provvedimento di reinserimento riattivazione del procedimento ripristino dello statuto di rifugiato ricongiungimento familiare inverso mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Marco Scillitani, per "erronea applicazione di norma giuridica di cui si deve tenere conto ex art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPARESTA GAETANO nato a FOGGIA il 03/06/1964 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Paola Mastrobernardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Paparesta Gaetano, tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Foggia del 19.5.2016; con il medesimo provvedimento concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Marco Scillitani, per "erronea applicazione di norma giuridica di cui si deve tenere conto ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b)". Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto del precedente provvedimento, emesso il 23.5.2017, con il quale il Paparesta era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale nell'ambito di un procedimento relativo ai medesimi fatti commessi in un lasso temporale più ridotto; rispetto a tali fatti - reato era stata la stessa Procura della Repubblica di Foggia a chiedere la revoca della sentenza di condanna "in ragione della concorrenza con altra sentenza che abbracciava un periodo maggiore; conseguentemente, la compatibilità tra i titoli esecutivi e il regime di pena alternativa in corso sarebbe in re ipsa.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Paola Mastrobernardino, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento. Come osservato dal Procuratore generale, la circostanza che l'ordinanza impugnata non abbia fatto riferimento alla precedente ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non costituisce vizio di legittimità della decisone impugnata. Essa, infatti, risulta adeguatamente e congruamente motivata su elementi che non sono stati oggetto di censura nell'atto di ricorso, alla stregua dei quali il Tribunale ha ritenuto il Paparesta non meritevole della concessione della più ampia misura alternativa, non potendo formulare una prognosi totalmente positiva nei riguardi del predetto.

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.