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Sentenza — n. 36388/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36388/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione ha, su richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marcel Klein con la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 10 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2021.

Regesto Legislator

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art. 674 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36388/2022 — snpen · Corte di Cassazione: S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale competente per una nuova deliberazione sulla richiesta del pubblico ministero, nel rispetto dell'art. 666 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento penale revoca dell'atto amministrativo decisione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 674 cod. proc. pen
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art.
art. 666 cod. proc. pen
pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KLEIN MARCEL nato il 01/06/1983 avverso l'ordinanza del 22/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione ha, su richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marcel Klein con la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 10 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2021.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano, in violazione della regola procedimentale che impone il contraddittorio tra le parti.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Cass. Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 6/5/2008, Di Dia, Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e «il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti í procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Cass. Sez. 1 n. 54869 del 5/6/2018, Cusinatti, Rv. 274556).

3. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale competente per una nuova deliberazione sulla richiesta del pubblico ministero, nel rispetto dell'art. 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Trieste. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Con iere