Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36384/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato manifestamente infondata e quindi inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. con cui Paolo Nicassio chiedeva la restituzione in termini in fase esecutiva ai fini dell'impugnazione della sentenza del medesimo Tribunale in data 10 maggio 2021, definitiva il 12 luglio 2021, rilevando che sarebbe stata emessa all'esito di procedimento nel quale egli era risultato "assente" all'udienza preliminare per difetto di notifica del decreto di fissazione della stessa udienza e nel quale conseguentemente non gli era stato notificato il decreto che dispone il giudizio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 670 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Paolo Nicassio propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e in particolare lamentando l'omessa pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione della nullità assoluta dell'intero procedimento penale per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e conseguentemente del decreto che dispone il giudizio e la mancata rimessione in termini al fine dell'impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Bari.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullità procedurale effetti di una sentenza di annullamento notificazione della decisione adempimento dei presupposti processuali restituzione del termine scaduto adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 670 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato manifestamente infondata e quindi inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Paolo Nicassio propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 179 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICASSIO PAOLO nato a BARI il 30/11/1961 avverso l'ordinanza del 23/12/2021 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettel4serrtite le conclusioni del PG _ ‘2n Letta la requisitoria del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato manifestamente infondata e quindi inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. con cui Paolo Nicassio chiedeva la restituzione in termini in fase esecutiva ai fini dell'impugnazione della sentenza del medesimo Tribunale in data 10 maggio 2021, definitiva il 12 luglio 2021, rilevando che sarebbe stata emessa all'esito di procedimento nel quale egli era risultato "assente" all'udienza preliminare per difetto di notifica del decreto di fissazione della stessa udienza e nel quale conseguentemente non gli era stato notificato il decreto che dispone il giudizio.

2. Paolo Nicassio propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e in particolare lamentando l'omessa pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione della nullità assoluta dell'intero procedimento penale per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e conseguentemente del decreto che dispone il giudizio e la mancata rimessione in termini al fine dell'impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. A parte l'equivoca impostazione dell'atto di impugnazione (redatto come ricorso personale, ma recante in calce la firma dell'avvocato "anche per accettazione della nomina" per proporre ricorso per cassazione), il Giudice dell'esecuzione correttamente ha dichiarato l'istanza inammissibile in quanto afferente a questioni che non riguardano il titolo esecutivo e che avrebbero dovuto costituire oggetto di un'autonoma impugnazione della sentenza. Invero, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, hanno chiarito che, in caso di giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore — come quella che si è verificata nel procedimento in esame a causa dell'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio - non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità in questi casi di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità stesse, attraverso la rescissione del giudicato (Rv. 280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Rv. 280931 — 02).

Il ricorso, di contro, reitera l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione e insiste su una rimessione in termini esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d