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Sentenza — n. 36383/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36383/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di Francesco Biondino avverso il provvedimento della stessa Corte del 30 giugno 2017, lamentando la nullità di quest'ultimo poiché adottato in violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36383/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discende l'applicabilità nella specie del principio richiamato dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale l'adozione "de plano", cioè senza fissazione della camera di consiglio, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione, ma solo qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/6/2020, Zampolo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 4/6/2019, Blasizza, Rv. 277247).

Parole chiave

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distrazione di valori patrimoniali confisca del veicolo a motore appropriazione indebita di beni demaniali confisca dei proventi di reato rivendicazione della proprietà azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
La Corte distrettuale ha rilevato che, trattandosi di un provvedimento di correzione dell'errore materiale, il vizio denunciato con l'incidente dell'esecuzione, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio previsto dall'art. 130 cod.
art. 178 cod. proc. pen
Ne discende l'applicabilità nella specie del principio richiamato dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale l'adozione "de plano", cioè senza fissazione della camera di consiglio, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIONDINO FRANCESCO, nato a TRENTOLA DUCENTA il 25/05/1959 avverso l'ordinanza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso per cassazione quale opposizione avverso il provvedimento impugnato, con le conseguenti determinazioni

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di Francesco Biondino avverso il provvedimento della stessa Corte del 30 giugno 2017, lamentando la nullità di quest'ultimo poiché adottato in violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen.

2. La Corte distrettuale ha rilevato che, trattandosi di un provvedimento di correzione dell'errore materiale, il vizio denunciato con l'incidente dell'esecuzione, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., avrebbe dovuto dedursi con ricorso per cassazione e rappresentando in tale sede il concreto interesse a partecipare all'udienza camerale al fine di allegare elementi di decisiva rilevanza.

3. Propone ricorso per cassazione Francesco Biondino, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 125, 127 e 130 cod. proc. pen. Deduce che il provvedimento del 30 giugno 2017 di cui sopra aveva confermato la confisca dell'immobile, sito a Trentola-Ducenta, in via delle Mimose n. 5, appartenente a terzi e sottoposto a sequestro nel procedimento nei confronti di Francesco Biondino per il delitto di trasferimento fraudolento di valori. Per tale delitto, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 novembre 2014, era però intervenuta pronunzia di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, senza che nulla si disponesse sulla confisca.

In tal modo il provvedimento qualificato come di "correzione", reso de plano il 30 giugno 2017 in violazione delle disposizioni in tema di contraddittorio, aveva modificato il contenuto sostanziale della sentenza, recando un pregiudizio concreto al ricorrente, potendo egli essere coinvolto, a seguito della confisca, in iniziative giudiziarie intentate dai proprietari dell'immobile rimasti estranei al procedimento. Di talché, la Corte d'appello, anziché pronunciare il rigetto per i motivi indicati, avrebbe dovuto esaminare le doglianze dedotte con l'incidente di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso rappresenta che nel procedimento penale in cui era stato disposto il sequestro dell'immobile, interveniva in primo grado la confisca e che la sentenza in seguito emessa in grado di appello non conteneva specificazioni in ordine alla confisca e conseguentemente neppure in ordine alla revoca e alla restituzione. Di talché, stando alle deduzioni, non rimane smentita la correzione di un'omissione materiale della sentenza di appello con riguardo a una parte della statuizioni di primo grado che, in ragione del contenuto della decisione, doveva essere mantenuta in presenza delle condizioni comportanti per legge la conferma in appello, essendo intervenuta la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori dopo l'accertamento in primo grado della responsabilità (Sez. 5, n. 1012 del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 271923).3.

Ne discende l'applicabilità nella specie del principio richiamato dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale l'adozione "de plano", cioè senza fissazione della camera di consiglio, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione, ma solo qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/6/2020, Zampolo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 4/6/2019, Blasizza, Rv. 277247).

4. Le doglianze mosse in questa sede non rappresentano tale interesse nei termini di concretezza e, pertanto, di attualità che rimangono imprescindibili sia in sede di ricorso per cassazione, sia per proporre le richieste al giudice dell'esecuzione, posto che fanno generico riferimento a possibili azioni giudiziarie da parte dei terzi intestatari del bene per ragioni che non risultano esplicitate. In tal modo peraltro si viene a rappresentare un'appartenenza ad altri del bene che porta a escludere la stessa possibilità che Biondino possa ricevere un concreto vantaggio dalla restituzione del bene sequestrato e poi confiscato. I terzi, in quanto unici titolari dell'interesse prospettato nel ricorso e rimasti estranei al procedimento di cognizione secondo le disposizioni del tempo, potranno sempre ottenere la tutela del loro interesse proponendo rituale istanza al giudice dell'esecuzione (fra le altre, Sez. 3, n 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le doglianze mosse risultano infondate e il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle