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Sentenza — n. 36382/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca, formulata dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, della sospensione condizionale della pena concessa con tre sentenze a Eduardo Manda.

Regesto Legislator

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art. 665 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Cass.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale controllo della commisurazione della pena revoca del mandato esecuzione della pena declinatoria di competenza competenza dell'esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. proc. pen
Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDA EDUARDO nato a NAPOLI il 16/07/1987 avverso l'ordinanza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette, egtite-le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nell'intestazione della presente sentenza il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca, formulata dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, della sospensione condizionale della pena concessa con tre sentenze a Eduardo Manda.

2. Eduardo Manda propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 16 e 665 cod. proc. pen. Rileva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, poiché l'ultima sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti è quella del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Marano di Napoli - in data 10 luglio 2018, confermata dalla Corte di appello di Napoli in data 11 giugno 2019 e divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2020. Osserva che in virtù del d. Igs. 2 luglio 2012, n. 152 la Sezione Distaccata di Marano di Napoli rientra nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 4/7/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).

2. Stabilisce l'art. 665, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al citato art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello".

Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Cass.

Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/2/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 e Sez. 1, n. 34578 del 12/7/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833: in entrambi i casi la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena).

3. Nel caso in esame il ricorrente individua - correttamente - come ultimo provvedimento divenuto irrevocabile una pronuncia del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Marano del 2018, ma, pur indicando l'Ufficio giudiziario unitario nel Tribunale di Napoli, insiste sulla competenza del Tribunale di Napoli Nord, facendo parte oggi il comune di Marano di Napoli del circondario del Tribunale di Napoli Nord. Va, però, osservato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2-bis e 2-quinquies, d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non ha inciso sulla competenza del Tribunale di Napoli a conoscere dei provvedimenti dallo stesso emessi nell'ambito di procedimenti già pendenti al 13 settembre 2013 (si veda Cass. Sez. 4, n. 35910 del 14/9/2021, Mazzella, Rv. 281885), e che il difensore, a supporto della propria censura, avrebbe dovuto documentare una pendenza del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza divenuta esecutiva per ultima successiva a tale data.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos