Sentenza — n. 36377/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza proposta da Raffaele Andreacchio di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che «in considerazione della gravità del reato, avvenuto per un fine puramente vendicativo, dell'entità della pena ancora da espiare e della totale assenza di revisione critica, come si ricava dalla breve osservazione svolta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)», il percorso fosse ancora prematuro per addivenire alla concessione dell'indicata misura alternativa che, oltre a rieducare il condannato, è finalizzata anche ad assicurare la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREACCHIO RAFFAELE nato a SOVERATO il 23/11/1988 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza proposta da Raffaele Andreacchio di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che «in considerazione della gravità del reato, avvenuto per un fine puramente vendicativo, dell'entità della pena ancora da espiare e della totale assenza di revisione critica, come si ricava dalla breve osservazione svolta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)», il percorso fosse ancora prematuro per addivenire alla concessione dell'indicata misura alternativa che, oltre a rieducare il condannato, è finalizzata anche ad assicurare la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati.
Invocato, pertanto, il principio di gradualità trattamentale, anche al fine di verificare un'eventuale evoluzione positiva circa la presa di coscienza da parte del condannato del proprio comportamento, reputava la misura della semilibertà, strutturata sulla base di un lavoro regolare e stabile, quale misura più idonea a contemperare le esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione dalla commissione di reati.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Andreacchio, chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno un unico, articolato motivo con cui lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in punto di verifica dei presupposti per la concessione della misura alternativa. Secondo il ricorrente, il contenuto dell'ordinanza si presenta contraddittorio in quanto, dopo aver esposto una serie di elementi a favore della concessione del beneficio (quali l'assenza di altre condanne e di segnalazioni a suo carico, lo svolgimento da circa tre anni di attività lavorativa, la disponibilità a essere inserito in un programma di volontariato, la conduzione di una vita riservata con il proprio nucleo familiare), il Tribunale è pervenuto a una decisione di segno contrario, ingiustificatamente indugiando su una indagine introspettiva affidata a una breve osservazione dell'UEPE, anziché ritenere le ritenute controindicazioni (gravità del reato ed epoca del fine pena) soccombenti rispetto a quelle, numerose e favorevoli, che dimostravano un già avviato percorso risocializzante dell'Andreacchio e di rieducazione rispetto al reato commesso.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo contraddittoria la valutazione del Tribunale in ordine all'inadeguata evoluzione del percorso compiuto dal condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada, di conseguenza, rigettata.
2. Il Tribunale, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria. In essa risulta, per un verso, che il ricorrente - appartenente a una famiglia di spicco della "ndrina" calabrese e condannato per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco commesso in concorso con altre persone, al fine di intimidire, con metodo mafioso, due gruppi di famiglie per problemi di vicinato - dal 2017 si è allontanato dalla Calabria, trasferendosi prima a Roma e poi ad Anzio, dove lavora stabilmente da circa tre anni, non è gravato da altre condanne né da segnalazioni a suo carico e conduce vita riservata con il proprio nucleo familiare.
Per altro verso, il Tribunale ha considerato che, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, non sussistono le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità del reato, del pericolo di recidiva (che - ha osservato - richiede più approfondita verifica, trattandosi di situazione in qualche modo collegata al contesto familiare di provenienza), dell'entità della pena ancora da espiare e, soprattutto, della totale assenza di revisione critica inferita dalla breve osservazione svolta dall'UEPE, nell'ottica della necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato.
3. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e appare invece corretta e congruamente radicata nelle risultanze del procedimento inerente alla chiesta misura alternativa. Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il Tribunale nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr.
Cass. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Cass. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.
Ciò tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. Degli esposti principi il Tribunale ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato, a fronte di un'assenza di revisione critica e pur nell'ambito di un percorso in qualche modo positivamente avviato, l'esigenza dell'ulteriore verifica suindicata. Tale motivazione, connotata da argomenti congrui e coerenti, è incensurabile in sede di legittimità.
4. Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua