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Sentenza — n. 36365/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36365/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 28 settembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria aveva respinto la 'richiesta, presentata il 14 settembre 2021, del difensore di Francesco Napoli di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna n. 29/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, pronunciata in data 26 febbraio 2021 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione. Con ordinanza depositata in data 24 novembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata, in data 15 ottobre 2021, dal difensore di Francesco Napoli di revoca dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. La richiesta della parte aveva avuto ad oggetto la revoca di provvedimento impugnabile e, dunque, era inammissibile non essendo consentita la revoca di provvedimenti impugnabili.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36365/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso riguarda il merito del procedimento di restituzione nel termine, che è profilo estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Si tratta dunque di motivo non consentito. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,00.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto impugnabilità della decisione di rinvio termine di revisione pagamento degli arretrati istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Con ordinanza depositata in data 24 novembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata, in data 15 ottobre 2021, dal difensore di Francesco Napoli di revoca dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLI FRANCESCO nato a POLISTENA il 13/02/1973 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Maria Emanuela Guerra che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28 settembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria aveva respinto la 'richiesta, presentata il 14 settembre 2021, del difensore di Francesco Napoli di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna n. 29/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, pronunciata in data 26 febbraio 2021 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione. Con ordinanza depositata in data 24 novembre 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata, in data 15 ottobre 2021, dal difensore di Francesco Napoli di revoca dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. La richiesta della parte aveva avuto ad oggetto la revoca di provvedimento impugnabile e, dunque, era inammissibile non essendo consentita la revoca di provvedimenti impugnabili.

2. Il difensore di Francesco Napoli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione dell'assunto secondo il quale il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare una sua precedente ordinanza. In altri casi, la stessa Corte di appello di Reggio Calabria aveva revocato ordinanze pronunciate in tema di liquidazione di compensi in gratuito patrocinio. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa assunzione di prova decisiva.

Solo in data 19 ottobre 2021 la difesa aveva ricevuto l'attestazione formale della data di deposito della sentenza (28 maggio 2021 ore 14.36), dunque avvenuto oltre il termine. La prova del caso fortuito, che aveva impedito alla difesa di osservare il termine per l'impugnazione, era dunque stata ottenuta dopo il termine di dieci giorni per chiedere la restituzione nel termine. L'ordinanza impugnata ha dunque errato nel ritenere legittima la decisione di rigetto della istanza di restituzione nel termine.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Viene impugnata ordinanza di inammissibilità di istanza con la quale la parte aveva chiesto, al giudice che l'aveva pronunciata, la revoca di ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso sentenza di condanna. A fronte della decisione impugnata, fondata sul rilievo che l'oggetto della istanza riguardava provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione e dunque non revocabile dal giudice che l'aveva emesso, il ricorso, con il primo motivo, sostiene che si trattava di provvedimento revocabile in quanto emesso senza tener conto di documentazione che la difesa aveva prodotto, ma non era stata considerata.

Il motivo è manifestamente infondato. La richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine è stata presentata nella pendenza del termine per l'impugnazione, e quindi la richiesta aveva ad oggetto la revoca di provvedimento impugnabile, e dunque non revocabile dal giudice che l'aveva pronunciato. Le ragioni della revoca, nella specie, l'omessa valutazione di atti pre- esistenti, non incidono sulla non revocabilità del provvedimento, che era impugnabile anche in relazione alla omessa valutazione di prove rientranti nel compendio a disposizione del giudice.

Il secondo motivo di ricorso riguarda il merito del procedimento di restituzione nel termine, che è profilo estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Si tratta dunque di motivo non consentito. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa