Sentenza — n. 36356/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 2 settembre 2021 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Antonino Gioffrè di revoca, per violazione del divieto di bis in idem, della sentenza in data 30 aprile 2010 con la quale il Tribunale di Palmi l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., permanente in Seminara dall'aprile al 17 novembre 2007. Infatti, con l'ulteriore sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di assise di Palmi in data 21 giugno 2011, la condanna per reato associativo era stata limitata al periodo dal 18 novembre 2007 al 30 aprile 2009.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 669 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36356/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Antonino Gioffrè ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della decisione. La condanna pronunciata dalla Corte di assise di Palmi era stata fondata sul concorso in diversi reati, commessi nell'ottobre 2007 e dunque rientranti nell'ambito cronologico della condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOFFRE' ANTONINO nato a MONTERODUNI il 04/12/1969 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Giordano che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. /1111i
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 2 settembre 2021 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Antonino Gioffrè di revoca, per violazione del divieto di bis in idem, della sentenza in data 30 aprile 2010 con la quale il Tribunale di Palmi l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., permanente in Seminara dall'aprile al 17 novembre 2007. Infatti, con l'ulteriore sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di assise di Palmi in data 21 giugno 2011, la condanna per reato associativo era stata limitata al periodo dal 18 novembre 2007 al 30 aprile 2009.
2. Il difensore di Antonino Gioffrè ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della decisione. La condanna pronunciata dalla Corte di assise di Palmi era stata fondata sul concorso in diversi reati, commessi nell'ottobre 2007 e dunque rientranti nell'ambito cronologico della condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivo generico e manifestamente infondato. A fronte della chiara motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha spiegato che le condanne erano state pronunciate per la partecipazione al medesimo sodalizio di stampo mafioso, ma con riferimento a diversi periodi di tempo, che si ponevano tra loro in termini di successione, e non di sovrapposizione, il ricorso ha proposto l'argomento relativo alla identità dei dati probatori. Invero, ben può essere che il giudizio relativo alla condotta associativa successiva a una certa data si fondi su condotte tenute in data antecedente, ma ai fini del presente giudizio - che riguarda l'identità o meno del fatto oggetto di condanna - viene in rilievo solo il contenuto delle decisioni, che hanno avuto riguardo diversi periodi di tempo e dunque fatti storici diversi.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C