Sentenza — n. 36355/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, Domenico Vulpis chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i . quali risultava condannato in forza di alcune sentenze divenute irrevocabili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 36355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Domenico Vulpis ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VULPIS DOMENICO nato a BARI il 19/03/1992 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, Domenico Vulpis chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i . quali risultava condannato in forza di alcune sentenze divenute irrevocabili.
2. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione e rideterminava in anni cinque e mesi dieci di reclusione la pena complessiva per i reati giudicati con tali sentenze.
3. Il difensore di Domenico Vulpis ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'entità degli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) 1.2.
Ciò posto in astratto, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il suddetto condivisibile principio di diritto, perché non ha reso motivazione adeguata in ordine alla determinazione delle frazioni di pena in aumento per i reati satellite, ma ha fornito una motivazione apparente, essendosi limitato a richiamare incongruamente nell'ordinanza, in mancanza di alcuna specificazione argomentativa e di precisi riferimenti alla consistenza dei vari delitti, la «rilevanza antigiuridica dei reati satelliti» e la «capacità a delinquere del Vulpis desumibile dalle indicazioni del certificato penale».
2. Per le ragioni esposte, fermo restando il riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari, giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Così