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Sentenza — n. 36340/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for violating oral hearing rights under emergency pandemic decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding accessory penalties due to a procedural violation. The defense had timely requested an oral hearing via PEC, but the court proceeded with written proceedings after incorrectly assuming no such request existed. The court ruled that under emergency pandemic rules, a single request for oral debate covers the entire appeal decision, making the subsequent written trial a nullity that violated the right of defense.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 3 d.l. 9 novembre 2020 n. 149; In emergency pandemic proceedings, a timely request for oral debate submitted by the defense covers the entire appeal decision and is not repeated upon adjournment, so proceeding without it constitutes a nullity violating the right of defense.

Parole chiave

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emergency pandemic rules oral hearing rights right of defense violation procedural nullity appeal proceedings written vs oral trial Cassation annulment rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 3 d.l. 9 novembre 2020 n. 149
Gino Bove, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 23, comma 3, d.l.
Art. 23 comma 1 d.l. 9 novembre 2020 n. 149
Gino Bove, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 23, comma 3, d.l.
Art. 23-bis I. n. 176/2020
Gino Bove, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 23, comma 3, d.l.
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Cass. Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello
Cass. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PASQUALE nato a NOCERA INFERIORE il 02/11/1959 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso, limitatamente alle pene accessorie;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 6 febbraio 2019, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno il 31 ottobre 2017, rideterminava nei riguardi di Pasquale Giordano, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1, e 219, secondo comma, n. 1, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), la durata delle pene accessorie nella misura di due anni.

2. Ricorre Pasquale Giordano con atto del difensore, avv. Gino Bove, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 23, comma 3, d.l. 9 novembre 2020, n. 149. La difesa rappresenta e documenta di avere tempestivamente inoltrato a mezzo PEC richiesta di trattazione orale in data 23 gennaio 2021, per l'udienza da celebrarsi il 10 febbraio 2021 dinanzi alla Corte di appello. A tale data la trattazione veniva rinviata al 10 novembre 2021 per l'assenza di prova della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, oltre che per impedimento del difensore. Ciò nonostante, all'udienza indicata la Corte di appello, sull'erroneo presupposto che non vi fosse istanza di discussione orale, procedeva alla trattazione cartolare in violazione del disposto dell'art. 23, comma 3, del dl. n. 149 dei 2020, in concreto, così incorrendo in una violazione del diritto di difesa.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura degli atti processuali - accessibile in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che: - in data 23 gennaio 2021, e dunque entro il termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 23, comma 3, d.l. n. 149 del 2020, veniva tempestivamente inoltrata e consegnata a mezzo PEC all'ufficio procedente l'istanza difensiva di trattazione orale per l'udienza del 10 febbraio 2021;- detta udienza, alla quale non presenziavano né l'imputato né il difensore di fiducia, sostituito da quello d'ufficio prontamente reperibile, era rinviata al 10 novembre 2021 perché mancava la prova della notificazione all'imputato del decreto di citazione e vi era richiesta di differimento per impedimento del difensore di fiducia; - alla successiva udienza, la Corte, dato erroneamente atto che non vi era stata richiesta di trattazione orale, preso atto della presenza delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, della loro comunicazione al difensore dell'imputato e alla parte civile e della mancanza di conclusioni scritte da parte dell'imputato, riservava la decisione «ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176/2020».

3. Alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento emerge, dunque, che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23, comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, inoltrandola attraverso i canali telematici, come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art.

23. A prescindere dalla motivazione del rinvio disposto dalla Corte, non è ragionevole ritenere che la richiesta dovesse essere reiterata per le udienze successive, essendo previsto dall'art. 23, comma 1, cit. che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - dovesse valere per la «decisione degli appelli» e non per le singole udienze; sicché anche la richiesta di trattazione orale non poteva che essere riferita alla decisione (e dunque all'intero procedimento che di norma si esaurisce in unica udienza in sede di gravame); né poteva farsi carico alla difesa di documentare la tempestività della propria istanza, quando la stessa era stata già ritualmente depositata con le modalità di trasmissione prescritte dalla medesima disciplina emergenziale all'ufficio di cancelleria deputato a riceverla.

E, infatti, è stato chiarito che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Cass.

Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello, Rv. 283002; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172).

4. Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in esame ha, dunque, determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, in relazione al giudizio d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale.

5. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame, limitato - così come imposto dalla sentenza rescindente - alla rideterminazione delle pene accessorie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così decis