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Sentenza — n. 36336/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36336/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 10 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 14 febbraio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Con essa Salvatore Toscano era stata condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 1 e 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - in concorso con il germano Giuseppe Toscano (amministratore unico, consigliere e, infine, amministratore delegato della Digitmedia s.r.I., dichiarata fallita in data 10 settembre 2015) e con altre persone, per avere - nella qualità di consigliere di amministrazione della società, a conoscenza dell'inesistenza del capitale sociale - cagionato il dissesto della società attraverso un'operazione fittizia di capitalizzazione consistita nell'apportare un pacchetto di obbligazioni della Deutsche Bank del valore nominale di sette milioni di euro, a mezzo della società di diritto lettone CR Holding, facente capo al coimputato Tenconi, pacchetto obbligazionario inesistente e falsamente valutato dal perito Elena Maffeis, aumento di capitale deliberato il 29 dicembre 2011 e sottoscritto il 19 gennaio 2012, con l'effetto di esporre, nei bilanci dal 2012 al 2014 e nelle situazioni patrimoniali, un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro inesistente, così facendo apparire la società operativa con un patrimonio netto diverso da quello reale, al fine di ottenere licenze radiotelevisive nazionali; e, comunque, per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose; nonché per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, rappresentando l'esistenza di un deposito titoli inesistente.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Toscano assumeva il ruolo di amministratore unico. In data 29 dicembre 2011 l'assemblea dei soci deliberava l'aumento del capitale sociale, con ingresso quale nuovo socio della CR Holding di Cesare Tenconi, società di diritto lettone, che apportava un pacchetto obbligazionario del valore di 7 milioni di euro, emesso dalla Deutche Bank; la stessa assemblea approvava, inoltre, la trasformazione della Digitmedia da società per azioni a società a responsabilità limitata, della quale Giuseppe Toscano assumeva la funzione di amministratore unico.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico truffa in materia di credito frode all'imposta sul valore aggiunto irregolarità finanziarie danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con essa Salvatore Toscano era stata condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, in relazione all'art.
art. 110 cod. pen
223 legge fallimentare avesse ricoperto in ambito societario, tale da consentirne l'incriminazione per i reati ascrittigli, ovvero se egli vi abbia, in ipotesi, concorso ai sensi dell'art. 110 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende dalle considerazioni che precedono il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSCANO SALVATORE nato a GENOVA il 28/12/1971 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato GARDELLA GIACOMO del foro di GENOVA in difesa di TOSCANO SALVATORE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VIGLIONE FABIO del foro di ROMA in difesa di TOSCANO SALVATORE che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 10 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 14 febbraio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Con essa Salvatore Toscano era stata condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 2, e secondo comma, n. 1 e 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - in concorso con il germano Giuseppe Toscano (amministratore unico, consigliere e, infine, amministratore delegato della Digitmedia s.r.I., dichiarata fallita in data 10 settembre 2015) e con altre persone, per avere - nella qualità di consigliere di amministrazione della società, a conoscenza dell'inesistenza del capitale sociale - cagionato il dissesto della società attraverso un'operazione fittizia di capitalizzazione consistita nell'apportare un pacchetto di obbligazioni della Deutsche Bank del valore nominale di sette milioni di euro, a mezzo della società di diritto lettone CR Holding, facente capo al coimputato Tenconi, pacchetto obbligazionario inesistente e falsamente valutato dal perito Elena Maffeis, aumento di capitale deliberato il 29 dicembre 2011 e sottoscritto il 19 gennaio 2012, con l'effetto di esporre, nei bilanci dal 2012 al 2014 e nelle situazioni patrimoniali, un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro inesistente, così facendo apparire la società operativa con un patrimonio netto diverso da quello reale, al fine di ottenere licenze radiotelevisive nazionali; e, comunque, per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose; nonché per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, rappresentando l'esistenza di un deposito titoli inesistente.

2. Ricorre per cassazione Salvatore Toscano, a mezzo dei difensori di fiducia avv. Giacomo Gardella e Fabio Viglione, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fallimentare. La sentenza impugnata sarebbe giunta all'affermazione della responsabilità di Salvatore Toscano quale extraneus concorrente con l'amministratore, il germano Giuseppe Toscano, sulla base di inammissibili automatismi, essendosi limitata ad asserire «che egli avrebbe collaborato attivamente in ogni fase della vicenda, fornendo al fratello il sostegno morale e l'apporto necessario in qualità di componente il consiglio di amministrazione, nella realizzazione dei reati».

Muovendo dall'esposto del collegio sindacale in data 10 settembre 2015, la Corte ne fa discendere, in via meramente presuntiva, un contributo materiale da parte dell'imputato, consistente nella partecipazione alla deliberazione di aumento del capitale, così contravvenendo al monito contenuto nella sentenza rescindente che imponeva di chiarire il ruolo del medesimo «in base ad argomentazioni e prove». La sentenza impugnata non spiega in che modo si sia concretamente realizzato il «sostegno» dell'imputato al fratello, anche in relazione all'affermata esistenza di un accordo con il coimputato Tenconi. 2.2.

Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione degli artt. 110, cod. pen. e 216 legge fallimentare, nonché vizio di motivazione, in relazione all'omesso scrutinio della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, segnatamente della consapevolezza da parte di Salvatore Toscano del carattere fittizio dell'aumento di capitale, erroneamente ancorato a elementi di prova riguardanti la esclusiva posizione processuale di Giuseppe Toscano. La sentenza, con riferimento alla posizione dell'imputato, difetta non solo dell'imprescindibile autonomia motivazionale, ma anche del sostanziale aggiornamento sollecitato, con effetto vincolante, dalla sentenza di annullamento.

Infine, la difesa, nel ribadire il già denunciato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta il mancato confronto da parte della Corte territoriale con la tesi alternativa prospettata dalla difesa, nonostante la stessa fosse stata sviluppata in termini di significativa puntualità a confutazione di quella accusatoria.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. È preliminare, al fine di precisare la posizione rivestita dal ricorrente in relazione al fatto oggetto dell'imputazione, una concisa descrizione delle vicende correlate all'insolvenza della s.r.l. Digítmedia, dichiarata fallita il 10 settembre 2015, risultanti dalle sentenze di merito. 2.1. La società, sorta nel 2010 come Channel 24 s.r.l. e costituita dai germani Giuseppe e Salvatore Toscano (ricorrente), rispettivamente soci al 70% e al 30%, il 18 gennaio 2011 era trasformata in società per azioni e mutava la propria denominazione in Digitnnedia;

Giuseppe Toscano assumeva il ruolo di amministratore unico. In data 29 dicembre 2011 l'assemblea dei soci deliberava l'aumento del capitale sociale, con ingresso quale nuovo socio della CR Holding di Cesare Tenconi, società di diritto lettone, che apportava un pacchetto obbligazionario del valore di 7 milioni di euro, emesso dalla Deutche Bank; la stessa assemblea approvava, inoltre, la trasformazione della Digitmedia da società per azioni a società a responsabilità limitata, della quale Giuseppe Toscano assumeva la funzione di amministratore unico.

Le quote societarie erano così ripartite: a Giuseppe Toscano il 63,63%, a Salvatore Toscano il 27,27%, alla CR Holding il 9,1%. Dal 13 giugno 2012 la società veniva amministrata da un consiglio, presieduto da Tenconi e di cui il ricorrente era componente. 2.2. La condotta illecita veniva individuata nella causazione del dissesto per effetto dell'esposizione, nei bilanci al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014 e nelle situazioni patrimoniali successive, di un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro in realtà inesistente, con simulazione di uno stato di solidità della società che le aveva consentito di acquisire licenze televisive nazionali (per le quali era necessario esibire un capitale sociale superiore a 6 milioni di euro).

Complice una politica economica disinvolta, la situazione patrimoniale della società era peggiorata e le licenze ottenute erano state vendute, senza alcun passaggio dalla contabilità ovvero dai conti correnti della società, con evidente depauperamento della stessa. L'esistenza del nesso causale tra il falso in bilancio e il dissesto della Digitmedia s.r.l. era ritenuta dalla Corte di appello sulla base delle affermazioni contenute nell'esposto del collegio sindacale, in quanto, le false appostazioni erano state finalizzate a consentire all'amministratore condotte altrimenti impossibili e ad indurre i terzi, caduti in errore, a compiere azioni che altrimenti non avrebbero compiuto o ad omettere iniziative che altrimenti avrebbero intrapreso.

Esse avevano, quindi, certamente cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto.

3. Quanto al ruolo dell'imputato, la Corte di appello - nel solco dell'indicazione della sentenza rescindente che aveva evidenziato come, alla data della delibera assembleare di aumento (fittizio) di capitale, questi non svolgesse alcuna delle funzioni di amministrazione o controllo previste dall'art.223 della legge fallimentare e richiesto al giudice del rinvio di chiarire «eventualmente in base ad argomentazioni e prove non evidenziate dalla sentenza impugnata, quale ruolo tra quelli indicati dall'art. 223 legge fallimentare avesse ricoperto in ambito societario, tale da consentirne l'incriminazione per i reati ascrittigli, ovvero se egli vi abbia, in ipotesi, concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen.» - ha ritenuto ampiamente provata detta seconda condotta, sulla scorta delle risultanze del già richiamato esposto del collegio sindacale, oltre che della chiamata in correità di Cesare Tenconi.

4. Ciò premesso, i motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione logica delle censure esposte -sono privi di pregio. Con il ricorso è contestata l'attribuzione a Salvatore Toscano del ruolo di extraneus concorrente con l'amministratore di diritto della società fallita, il germano Giuseppe Toscano; si lamenta, in particolare, il difetto di adeguata motivazione con riferimento sia alla condotta concorsuale, sia all'elemento psicologico. La censurai non si confronta, tuttavia, con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha, con argomentazioni logicamente stringenti, ritenuto provata non solo la piena partecipazione del ricorrente alla condotta posta in essere dal fratello Giuseppe e da Tenconi, ma anche la consapevolezza, da parte dell'imputato interessato in quanto socio della società poi fallita, della sua natura fraudolenta.

La Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi logici, ha valorizzato la chiamata di correo di Cesare Tenconi (dichiarazioni rese, con l'assistenza del difensore, in sede di interrogatorio del pubblico ministero e pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato), il quale ha affermato che entrambi i fratelli Toscano erano consapevoli della fittizietà dell'aumento di capitale, siccome operazione necessaria al fine di raggiungere l'entità richiesta dalla normativa, all'epoca vigente, per ottenere alcune licenze televisive nazionali. Costui, infatti, ha precisato di avere prospettato a entrambi la possibilità di procurare titoli con valore nominale adeguato, ma in realtà privi di valore reale, al fine di consentire il necessario aumento di capitale.

Sì che - diversamente da quanto lamentato nel ricorso - non vi è alcuna operazione di «trascinamento argomentativo» degli elementi probatori a carico di Giuseppe Toscano a scapito del ricorrente, poiché è la stessa fonte dichiarativa che riferisce della comune determinazione dei germani, a conseguire il rilascio delle licenze televisive nazionali e l'altrettanto comune consapevolezza della falsità della operazione di capitalizzazione della società. Quale imprescindibile riscontro alla chiamata di correo del Tenconi, la Corte di merito ha valorizzato quanto emerso dalla denunzia del collegio sindacale.

In primo luogo, il fatto che il ricorrente, unitamente al germano, avesse tenuto ben salda la titolarità delle quote societarie della fallita, sin dalla sua costituzione nel 2010 (70% a Giuseppe e 30% a Salvatore), tanto è vero che, in seguito al fittizio aumento di capitale, alla conferente CR Holding, amministrata dal Tenconi, era stato attribuito solo il 9,1% delle quote, percentuale irrisoria se tale conferimento fosse stato reale, soprattutto considerato il capitale iniziale della società, pari a soli 156.000,00 euro. È stato ancora osservato - con motivazione non manifestamente illogica - che l'inesistenza del conferimento di sette milioni di euro era emersa evidente dalla circostanza che tali titoli erano stati oggetto di ricerca per anni, dapprima da parte del Collegio sindacale e quindi del curatore fallimentare senza alcun esito, fino a quando il Tenconi ne aveva ammesso la fittizietà, confessando come fosse stata falsificata la perizia di stima da parte della commercialista Maffeis.

Tale anomalia era certamente nota allo stesso imputato che - come sottolinea la Corte di merito - solo tardivamente e al fine di sviare da sé i sospetti aveva avviato le ricerche presso la banca madrilena dove sarebbero state depositate le obbligazioni; ciò, peraltro, solo in seguito a un incarico conferito, da parte dell'organo di controllo, ad un legale perché effettuasse ricerche in merito al capitale depositato. E, ancora, si è reputato rilevante in chiave confermativa delle parole di Tenconi la circostanza che quando, a causa delle preoccupanti notizie ricevute dal collegio sindacale, l'organo di controllo aveva convocato con urgenza un'assemblea dei soci nel luglio del 2015, l'imputato, unitamente al fratello, non vi avevano partecipato.

Sicché corretta è l'affermazione della Corte di merito secondo la quale vi era da parte del ricorrente (e ovviamente del fratello) uno specifico interesse a ottenere, tramite la cennata operazione fraudolenta, il rilascio di licenze televisive nazionali. Sotto tale profilo corretto è il rilievo assegnato alla circostanza che il ricorrente avesse sin dall'origine della società (segnatamente, dapprima come socio della Channel 24, quindi quale socio della Digitmedia s.p.a., da ultimo quale componente del consiglio di amministrazione della Digitrnedia s.r.I.), pienamente condiviso con il fratello Giuseppe tutte le fasi cruciali della vita della stessa, ivi compresa - si aggiunge - la partecipazione alla delibera assembleare di aumento del capitale.

Assemblea cui, rileva il Collegio, egli partecipò dunque nella piena consapevolezza del valore fittizio del pacchetto obbligazionario, senza peraltro azionare alcuno dei poteri pur spettanti al socio di minoranza dissenziente. La sentenza impugnata, dunque, ha chiaramente tratto dalla suindicata serie di elementi fattuali e logici, la prova della consapevole partecipazione dell'imputato alla condotta fraudolenta posta in essere dal germano e dal Tenconi, ponendosi nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui in tema di bancarotta societaria causativa del dissesto, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto medesimo, laddove quest 'ultima va intesa non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Cass.

Sez. 5, n. 50489 del 16/5/2018, Nicosia, Rv. 274449; Sez. 5, n. 42257 del 6/5/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/3/2012, Baraldi, Rv. 252804). Tale principio di diritto inerisce certamente anche all'ipotesi che ci occupa, in cui la condotta illecita è stata posta in essere, dall 'amministratore di diritto di concerto con l'imputato, allo scopo, dapprima, di ottenere l 'ammissione alle licenze televisive, quindi di continuare l 'attività, rappresentando a creditori ed organi di controllo, una situazione contabile e finanziaria inveritiera.

Di tale principio di diritto la Corte di merito ha fatto buon governo, argomentando la sussistenza dell 'elemento psicologico del delitto contestato sulla base tenendo conto dell 'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede l'imputato del tutto inconsapevole, per anni, delle reali vicende societarie.

5. Discende dalle considerazioni che precedono il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento