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Sentenza — n. 36317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to procedural nullity from oral hearing without defense notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal, declaring the crime extinguished by prescription. The defense argued the appeal hearing was oral without prior notification, violating procedural rights, while the prosecution requested annulment with remittal. The court ruled that the lack of communication regarding the shift to oral proceedings constituted a nullity under the Criminal Procedure Code, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.: The failure to notify parties of a change to an oral hearing in the appeal stage constitutes a nullity, which extinguishes the crime by prescription if the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity oral hearing notification extinction by prescription criminal appeal defense rights violation incendio colposo danni da incendio carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La mancata comunicazione del mutamento ha determinato la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett.
Art. 157 cod. pen.
per una pronuncia assolutoria - perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile, in relazione a quanto affermato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso per cassazione.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dichiarando che il reato è estinto per prescrizione - in mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, cod.
art. 157 cod. pen
per una pronuncia assolutoria - perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile, in relazione a quanto affermato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso per cassazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021
(Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep.
Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022
282897-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO ARMANDO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 04/08/1938 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni dell'avv. Salvatore Carmelo Occhiuto che, in difesa dell'imputato Armando D'Alessio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2019, il Tribunale di Rieti dichiarava Armando D'Alessio colpevole del reato di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., commesso il 22 agosto 2013, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, e al risarcimento dei danni subiti dalla persona danneggiata dal reato, costituitasi parte civile. Il giudizio di colpevolezza era basato sulle dichiarazioni testimoniali di Marco Cicerone, Andrea Cicerone, Massimiliano Marinelli, Antonio Ferreri, Nazareno Franchi, mentre veniva ritenuto che la responsabilità dell'incendio non poteva essere attribuita alla diversa persona sull'individuazione della quale aveva riferito Stefania D'Alessio.

2. La difesa dell'imputato proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

3. Con sentenza del 19 aprile 2021, a seguito di udienza svoltasi oralmente in assenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia, la Corte di appello di Roma, dopo aver nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza di appello la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando le violazioni dell'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 e dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, nel caso ora in esame, in data 8 aprile 2021 la cancelleria della Corte di appello di Roma aveva comunicato alla difesa le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Conseguentemente, la difesa aveva depositato le proprie conclusioni scritte in data 9 aprile 2021.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Roma abbia disposto la trattazione orale del processo, all'udienza del 19 aprile 2021, senza alcuna apparente giustificazione, in assenza di espressa richiesta di parte in tal senso. Di conseguenza, si sarebbe verificata una nullità, con impossibilità per l'imputato di essere assistito dal difensore di fiducia regolarmente nominato. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 533, comma 1, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, sarebbe stata pronunciata una sentenza di condanna in assenza della prova della responsabilità penale dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudice di appello avrebbe confermato integralmente la sentenza di condanna di primo grado sulla base delle dichiarazioni di Marco Cicerone, testimone in realtà inattendibile. Secondo il ricorrente, i testimoni Andrea Cicerone, Franchi e Ferreri si sarebbero limitati a riferire quanto affermato da Marco Cicerone, mentre Marinelli, che era del posto, avrebbe espressamente affermato di non aver riconosciuto la persona che aveva appiccato l'incendio.

Il giudice di appello non avrebbe nemmeno valutato adeguatamente che, al momento in cui i focolai erano stati appiccati, era presente anche una terza persona, circostanza riferita da Marco Cicerone e da Marinelli. Secondo le doglianze difensive, responsabile dell'incendio non fu Armando D'Alessio, ma detta terza persona, che Stefania D'Alessio aveva riferito potesse essere identificato in un dipendente della Edimac s.r.I., per questioni pregresse relative ai pagamenti delle prestazioni lavorative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dichiarando che il reato è estinto per prescrizione - in mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia assolutoria - perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile, in relazione a quanto affermato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso per cassazione. Dagli atti indicati dal ricorrente e allegati al ricorso emerge, infatti, che l'udienza del 19 aprile 2021 si è svolta con forme orali senza la previa comunicazione alla difesa dell'avvenuto mutamento delle forme di svolgimento del giudizio di appello.

In particolare, dagli atti indicati dal ricorrente risulta l'avvenuta comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per il giudizio di appello, circostanza idonea a far sorgere in capo alla difesa un affidamento sullo svolgimento del giudizio di appello con le forme cartolari. La mancata comunicazione del mutamento ha determinato la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750-01, in un caso analogo a quello ora in esame, in cui il giudizio di appello si era svolto con le forme orali nonostante la mancata richiesta di una delle parti in tal senso e nonostante l'avvenuta comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è