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Sentenza — n. 36311/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against murder conviction where prior testimony was deemed insufficient to found guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Sergio Tatti's appeal against his conviction for intentional homicide, upholding the Appellate Court's decision to base the verdict on circumstantial evidence rather than the unavailable witness testimony. Although the witness Issam Tlili was rendered unfindable by his own choice to flee, the court found the conviction valid because the Appellate Court relied primarily on the testimony of another witness, Majri, who placed Tatti at the scene, combined with a proven motive derived from a prior fight and Tatti's own perjury. The court rejected Tatti's arguments that the circumstantial evidence was insufficient, noting that these same points had already been thoroughly examined and rejected in a previous cassation ruling.

Regesto Legislator

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Art. 512 cod. proc. pen.; Art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.: The unavailability of a witness due to their own voluntary absence does not preclude a conviction if the remaining evidence, including circumstantial proof and corroborating testimony, is sufficient to establish guilt without relying determinately on the absent witness's prior statements.

Parole chiave

Generato dall'IA
circumstantial evidence unavailable witness prior perjury motive for crime judicial review probative value contradictory trial testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512 cod. proc. pen.
Il verbale delle dichiarazioni rese dal Tlili era stato acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., essendosi il testimone reso irreperibile.
Art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
In diritto, la quinta sezione ha rilevato che la norma di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 512 cod. proc. pen
Il verbale delle dichiarazioni rese dal Tlili era stato acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., essendosi il testimone reso irreperibile.
art. 627 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione, Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 36311/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TATTI SERGIO nato a VILLAMAR il 27/05/1966 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato GIRIBALDI NICOLA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. MfD

RITENUTO IN FATTO

1. A Sergio Tatti è ascritto il reato di omicidio preterintenzionale di Alfonso Maria Vizzini, colpito, il 12 novembre 2008 all'interno della casa circondariale di Livorno dove entrambi erano reclusi, con una gomitata a causa della quale la vittima perdeva l'equilibrio e cadeva precipitando da una rampa di scale, urtando violentemente il capo e procurandosi gravi lesioni cranio- encefaliche, che lo portavano alla morte il 10 febbraio 2009. All'esito dei giudizi di merito, veniva identificato l'imputato come il soggetto che aveva colpito la vittima, facendola cadere dalle scale, sulla base delle dichiarazioni del detenuto Tlili, che aveva assistito al fatto e aveva fornito elementi che avevano consentito di individuare con certezza l'imputato. Il verbale delle dichiarazioni rese dal Tlili era stato acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., essendosi il testimone reso irreperibile.

2. Con sentenza in data 7 dicembre 2018 la quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. In particolare, la sentenza rescindente, riconosciuta la legittimità dell'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Tlili nel corso delle indagini preliminari, ne aveva, però, ritenuta la inutilizzabilità ai fini di una pronuncia di condanna in assenza di elementi a conferma dell'accusa. In fatto, era stato accertato che l'irreperibilità del Tlili era stata frutto di una libera scelta del teste, che, indagato in altro procedimento e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel 2015 era evaso facendo perdere le tracce di sé.

In diritto, la quinta sezione ha rilevato che la norma di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. non consentiva che un giudizio di condanna fosse fondato esclusivamente o in misura determinante sulla base di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio. La condanna era stata fondata, quanto meno in misura determinante, sulle dichiarazioni del Tlili, unica fonte di prova diretta di accusa, e dunque è stato ritenuto necessario rinnovare il giudizio onde procedere ad una nuova valutazione del residuo compendio probatorio.

3. Con sentenza in data 18 novembre 2019 la Corte di assise di appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che il compendio probatorio, diverso dalle dichiarazioni testimoniali di Issam Tini, integrava un quadro indiziario idoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, quadro indiziario rispetto al quale le dichiarazioni di Tlili costituivano elemento di positivo riscontro. In fatto, era stato accertato, anche tramite le osservazioni del consulente medico legale, che la caduta dalle scale del Vizzini non era stata accidentale, bensì determinata da una forza esterna che gli aveva fatto perdere l'equilibrio, facendolo cadere all'indietro.

Il responsabile della caduta doveva quindi essere individuato in uno dei detenuti assieme ai quali Vizzini stava salendo le scale per rientrare in cella. Con riguardo all'imputato, era emerso, tramite testimonianze, che poco prima del fatto, durante l'ora d'aria, egli aveva avuto un litigio verbale con la vittima. Il teste Kais Majri, pure detenuto, aveva dichiarato che, trovandosi a salire le scale, aveva sentito dietro di sé il rumore della caduta, di essersi immediatamente voltato, vedendo Vizzini a terra sul pianerottolo e un detenuto salire di corsa le scale, riconoscendo poi detto detenuto nell'imputato.

Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto che la condotta tenuta da Tatti nel contesto del fatto - essersi allontanato di corsa proprio mentre la vittima cadeva - era significativa di una sua responsabilità, dato che era riscontrato dall'esistenza di un movente - la ritorsione per il recentissimo litigio. Inoltre, Tatti, nelle indagini preliminari aveva negato anche il precedente litigio, rilasciando una dichiarazione falsa, compatibile con la volontà di allontanare da sé sospetti. Rispetto a siffatto, già probante, quadro indiziario, la prova diretta costituita dalla testimonianza di Issam Tlili, che aveva assistito al fatto e aveva riferito di aver visto che la vittima aveva perso l'equilibrio a causa del colpo ricevuto da altro detenuto che era subito scappato, e che era stato identificato nell'imputato, costituiva elemento che andava a confermare il delineato quadro indiziario.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sergio Tatti, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. I dati oggettivi disponibili non avevano provato la presenza del ricorrente sul luogo e al momento del fatto; il movente era stato individuato nel precedente alterco intervenuto tra l'imputato e la vittima durante l'ora d'aria, alterco dovuto a ragioni banali e insufficienti a determinare, verosimilmente, una proditoria e violenta reazione del Tatti.La testimonianza di Majiri non era stata valutata sotto il profilo dell'attendibilità, nonostante fosse emerso che nessuno degli altri detenuti l'aveva confermata e nonostante il teste avesse riconosciuto un soggetto che aveva visto solo di spalle.

Inoltre, era stato provato, dalle annotazioni interne, che l'imputato era rientrato dal passeggio cinque minuti prima degli altri detenuti, tra i quali anche la vittima, e nessun detenuto aveva riferito di aver raggiunto e superato Tatti durante la salita delle scale; le dichiarazioni dei detenuti Tlili e Majiri non avevano trovato conferma alcuna.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. La pronuncia di annullamento della prima sentenza di appello era stata fondata sul rilievo che il giudizio di colpevolezza aveva valorizzato in maniera determinante la testimonianza di Issam Tlili, soggetto che si era reso irreperibile e quindi aveva reso impossibile l'assunzione della sua testimonianza nel contraddittorio con la difesa. Compito del giudice del rinvio era, dunque, di rinnovare il giudizio di colpevolezza avendo cura di rivalutare la prova dichiarativa menzionata, che non avrebbe potuto costituire il fondamento del giudizio.

Innanzitutto, tale compito è stato assolto dalla Corte di appello che ha fondato la condanna sulla prova indiziaria desumibile, in primis, dalla testimonianza di Majri, che aveva riferito di aver visto l'imputato salire di corsa le scale proprio nel luogo e nel momento in cui la vittima era caduta al suolo. La valenza indiziaria di tale dato era confermata dall'individuazione di un movente - il precedente litigio tra l'imputato e la vittima - riferibile al Tatti. La rilevanza accusatoria di tale antefatto era stata poi, indirettamente, confermata dal mendacio reso sul punto dal Tatti, che, non solo aveva negato l'addebito, ma aveva anche negato il litigio, rendendo sul punto una dichiarazione falsa, risultando quel diverbio provato attraverso plurime fonti di prova.

Rispetto a tale quadro indiziario la testimonianza di Tlili - diretta sul fatto e sulla responsabilità dell'imputato - assumeva il limitato rilievo di riscontro, conformemente alla valenza probatoria che è possibile attribuire alle dichiarazioni predibattimentali rispetto alle quali la difesa non abbia potuto, per scelta del dichiarante, esercitare il contraddittorio.A fronte di detta motivazione il ricorso ha proposto censura motivazionale, tendente a ridimensionare la valenza probatoria del quadro indiziario, sia in ragione della banalità del movente e quindi per la inverosimiglianza del giudizio secondo il quale quel diverbio avrebbe potuto costituire motivo del delitto, sia per l'assenza di prove dichiarative a conferma dei due testimoni Tlili e Majiri pur essendosi il fatto verificato alla presenza di numerose persone.

Invero, si tratta di argomentazioni che già erano state sottoposte con il precedente ricorso per cassazione e già vagliate dalla sentenza rescindente. In particolare, la testimonianza Majiri prova la presenza dell'imputato sul luogo e al momento del fatto, dato storicamente certo che non può essere revocato in dubbio solo perché Tatti aveva preceduto gli altri detenuti di cinque minuti nel rientro dal passeggio ovvero perché nessun teste ha ricordato e riferito di aver, rientrando, raggiunto -il Tatti. Con riguardo poi alla valenza probatoria assegnata alla condotta dell'imputato che, diversamente da tutti gli altri presenti, non si era fermato a vedere cosa fosse successo al compagno di detenzione, ma si era messo a correre per raggiungere prima possibile la cella dove era ospitato, non viene proposto alcun rilievo critico.

Al rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M