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Sentenza — n. 35373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court ruling on joint gun possession due to insufficient evidence of shared control.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Review Tribunal's order rejecting Francesco Scognamillo's request for a retrial regarding charges of joint possession and carrying of altered firearms. The lower court had convicted Scognamillo based on the presence of weapons found on associates during a police raid in an auto-repair shop, citing their alleged mafia summit. The Supreme Court found the evidence insufficient to prove Scognamillo's direct responsibility or shared control over the weapons, noting that mere presence and awareness did not establish joint possession. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new trial with corrected reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 648, 110, 416-bis.1 cod. pen.: The court must establish direct responsibility or shared control over weapons; mere presence, awareness, or contextual criminality does not suffice to prove joint possession or carrying.

Parole chiave

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joint possession of weapons carrying of firearms insufficient evidence shared control mafia association aggravating review tribunal annulment indirect evidence violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per
Art. 648, 110, 416-bis.1 cod. pen.
2 e 7 I. n. 895 del 1967
pen., 2 e 7 I. n. 895 del 1967, 23 I.
23 I. n. 110 del 1975
895 del 1967, 23 I. n. 110 del 1975).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace
Conf., n. 12916/80
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMILLO FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 31/05/1994 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che conclude per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Francesco SCOGNAMILLO avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24 gennaio 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di concorso nella detenzione e porto di armi alterate e ricettazione, con l'aggravante di agevolare un'associazione mafiosa (artt. 110, 648, 416-bis.1 cod. pen., 2 e 7 I. n. 895 del 1967, 23 I. n. 110 del 1975). 1.1.

Secondo la non controversa ricostruzione dei fatti, la polizia giudiziaria effettuava un occasionale controllo all'interno di un'autofficina accertando la presenza di quattro soggetti, tra cui il ricorrente, intenti a discutere animatamente nel locale ad uso ufficio. La perquisizione portava al rinvenimento di una pistola alterata addosso a Umberto Loffredo, di una pistola provento di furto addosso a Gennaro Catone, nonché di una pistola marca Tanfoglio, provento di furto, custodita all'interno di un borsello di colore nero appoggiato sulla scrivania tra Francesco Scognamillo e Sepe.

Secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, i quattro, tutti con precedenti penali e inseriti in ambienti della criminalità organizzata, stavano tenendo un summit di camorra per la spartizione delle piazze di spaccio, tanto che erano sopraggiunti sul luogo del fatto a bordo del medesimo veicolo e utilizzavano l'ufficio, luogo insospettabile, per discutere dei loro affari illeciti. Con riguardo a SCOGNAMILLO, i giudici della cautela evidenziavano le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il quale riferiva che, durante la latitanza del padre, questi si era recato da lui per prendere un appuntamento con Massimiliano Esposito onde ottenere un incontro finalizzato ad attribuire a Daniele SCOGNAMILLO il possesso delle piazze di spaccio a Soccavo, al rione Traiano e a Fuorigrotta.

Lo stesso indagato, secondo il collaboratore, aveva chiesto ad Esposito, durante il periodo di detenzione del padre, di poter aprire una piazza di spaccio, chiedendogli di acquistare della droga. Per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essa è stata ravvisata nella anomala presenza dei quattro pregiudicati, appartenenti a organizzazioni camorristiche, all'interno dell'ufficio con l'unico scopo di raggiungere accordi criminali.2. Ricorre Francesco SCOGNAMILLO, a mezzo del difensore avv. Raffaele Chiummariello, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento alle fattispecie incriminatrici nonché agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla attribuzione al ricorrente della disponibilità delle armi senza che sia stata in alcun modo dimostrata la co-detenzione delle stesse, nonché l'insussistenza della circostanza aggravante fondata unicamente sulla presunta appartenenza a una organizzazione criminale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo alla gravità indiziaria del delitto di concorso nella detenzione e nel porto di armi, restando assorbita la questione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

2. L'ordinanza impugnata appare affetta dal denunciato vizio motivazionale poiché essa fonda la responsabilità sulla circostanza che i quattro erano sopraggiunti presso l'officina tutti insieme, a bordo dello stesso veicolo, che due di essi erano palesemente armati, in quanto portavano la pistola nella cinta dei pantaloni e comunque in modo visibile, nonché in forza della considerazione secondo la quale la possibilità di vedere il calcio della terza pistola, che era custodita all'interno del borsello appoggiato sulla scrivania di fronte alla quale si trovavano SCOGNAMILLO e Sepe, costituisce elemento dimostrativo della piena consapevolezza di concorrere nella detenzione e porto delle armi.

Si tratta, tuttavia, di elementi privi di convergente e specifica validità indiziante, sicché il provvedimento impugnato appare illogico. 2.1. Si è da tempo chiarito che «ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne» (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806). L'ordinanza omette qualunque specifica indicazioni di elementi di fatto da cui sia stata desunta la personale e diretta disponibilità dell'arma da parte di SCOGNAMILLO. 2.2.

La giurisprudenza di legittimità, che ha specificamente esaminato la rilevanza della consapevolezza dell'altrui detenzione di armi, ha chiarito che essa, da sola, costituisce semmai una connivenza non punibile, dovendosi, invece, ravvisare il concorso quando il reo, stabilmente collegato con l'autore e il luogo di detenzione, ponga in essere ulteriori condotte materiali di tolleranza della altrui detenzione e di dissimulazione dell'altrui illecita attività che siano dimostrative di un rapporto diretto con l'arma. Si è, in particolare, affermato che «integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698; Conf., altresì, n. 12916/80, Rv. 146999).

3. Ciò premesso, non è chiaro, anzitutto, in forza di quale elemento possa essere attribuita al ricorrente la responsabilità per le armi rinvenute addosso agli altri due soggetti controllati all'interno dell'ufficio, posto che risulta unicamente accertata la diretta disponibilità delle armi da parte di ciascuno di essi. L'argomentazione secondo la quale le armi in discorso potevano essere scorte al di sotto dei vestiti indossati dai due uomini può, semmai, giustificare l'affermazione della consapevolezza da parte di SCOGNAMILLO che essi erano armati, ma non certo fondare l'affermazione di una comune detenzione e porto delle armi, quando non emergano elementi indicativi, oltre che della piena consapevolezza, della concordata preordinazione del comportamento e della condivisa disponibilità delle armi in caso di bisogno.4.

Non risulta, del pari, chiarita la rilevanza indiziaria, per desumere la diretta disponibilità dell'arma, che il tribunale del riesame ha attribuito alla circostanza che la terza pistola, custodita all'interno di un borsello appoggiato su una scrivania, fosse nella disponibilità di tutti gli indagati e, in particolare, di SCOGNAMILLO. Anche in questo caso, la circostanza che l'arma potesse essere scorta all'interno del borsello che si presentava aperto, dimostra unicamente che gli astanti erano consapevoli della presenza della pistola, ma non consente, di attribuire, essa sola, la detenzione e il porto dell'arma a SCOGNAMILLO, mancando, anche in questo caso, qualunque elemento di fatto che possa indicare, anche solo a livello indiziario, la sussistenza di un rapporto disponibilità di fatto in capo al ricorrente.

5. Non sono, in particolare, dotati della richiesta gravità, precisione e concordanza, gli elementi indiziari concernenti l'arrivo dei quattro a bordo del medesimo veicolo, il colloquio tra gli stessi intercorso all'interno dell'ufficio e la presunta appartenenza di essi ad organizzazioni mafiose, poiché si tratta di elementi che non attengono alla condotta contestata, ma descrivono semmai il contesto socio-criminale e la personalità del ricorrente.

6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale del riesame perché proceda, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per