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Sentenza — n. 35363/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for lack of hearing, violating ne bis in idem and defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tribunal of Marsala's execution order regarding a request to revoke a prior judgment. The applicant argued that he had been tried twice for identical crimes within the same timeframe, violating the ne bis in idem principle. The court ruled that the execution judge must strictly observe the adversarial and defense guarantees mandated by the Code of Criminal Procedure, finding the 'de plano' order null and void.

Regesto Legislator

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Art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.: The execution judge must observe adversarial and defense guarantees; failure to do so renders the order null and void.

Parole chiave

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ne bis in idem execution proceedings nullity of order adversarial proceedings defense rights revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 666, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen.
Nel procedimento di esecuzione, disciplinato dell'art. 666, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen. "è necessario osservare le forme e le garanzie di contraddittorio e di difesa previste dall'art.
Art. 178, cod. proc. pen.
e che, in difetto, l'ordinanza del giudice della esecuzione è "viziata da nullità a norma dell'art. 178 cod.
Art. 649, cod. proc. pen.
Anche rispetto alla materia della revoca di sentenze pronunciate in violazione dell'art. 649 cod.
Art. 669, comma 1, cod. proc. pen.
pen." Tale principio opera anche laddove, il giudice dell'esecuzione sia chiamato a pronunziarsi, come nel caso in esame, sull'applicazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Anche rispetto alla materia della revoca di sentenze pronunciate in violazione dell'art.
art. 178 cod. proc. pen
e che, in difetto, l'ordinanza del giudice della esecuzione è "viziata da nullità a norma dell'art. 178 cod. proc. pen." Tale principio opera anche laddove, il giudice dell'esecuzione sia chiamato a pronunziarsi, come nel caso in esame, sull'applicazione dell'art.
art. 649 cod. proc. pen
Anche rispetto alla materia della revoca di sentenze pronunciate in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
è, infatti, necessario osservare le forme e le garanzie di contraddittorio e di difesa previste dai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 6 luglio 1992 n. 3228, Rv. 191588, Spina
(Sez. 1, 6 luglio 1992 n. 3228, Rv. 191588, Spina).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GANCITANO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 12/02/1964 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, deliberata il 24 giugno 2021 e depositata in pari data, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta - formulata nell'interesse del condannato Salvatore Gancitano - di revoca della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 24 giugno 2015 per violazione del divieto del ne bis in idem. A ragione osserva che la pronuncia di cui è stata chiesta la revoca aveva giudicato un fatto diverso rispetto a quello oggetto della sentenza in data 14 gennaio 2015 perché commesso in un lasso temporale ulteriore.

2. Ricorre Gangitano, per tramite del difensore di fiducia, articolando tre censure con cui deduce inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con 045Rk riferimento alla mancata fissazione dell'udienza di comparizione e nel emiro violazione del principio del ne bis in idem. A quest'ultimo proposito evidenzia di essere stato giudicato due volte dallo stesso Tribunale per reati identici commessi nello stesso periodo di tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Nel procedimento di esecuzione, disciplinato dell'art. 666, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen. "è necessario osservare le forme e le garanzie di contraddittorio e di difesa previste dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e che, in difetto, l'ordinanza del giudice della esecuzione è "viziata da nullità a norma dell'art. 178 cod. proc. pen." Tale principio opera anche laddove, il giudice dell'esecuzione sia chiamato a pronunziarsi, come nel caso in esame, sull'applicazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Anche rispetto alla materia della revoca di sentenze pronunciate in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è, infatti, necessario osservare le forme e le garanzie di contraddittorio e di difesa previste dai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, 6 luglio 1992 n. 3228, Rv. 191588, Spina).

2. L'ordinanza impugnata, che invece è stata emessa "de plano", è, conseguentemente, viziata da nullità a norma dell'art. 178 lett.

b) e c) cod. proc. pen. Essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame dell'istanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala Così deciso, in Ro