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Sentenza — n. 35346/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for failure to recognize criminal continuity due to lack of proven planning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding Wade Assane's sentence, specifically rejecting the refusal to apply the rule of criminal continuity. The defense argued that multiple instances of counterfeit goods possession stemmed from a single stockpiling event, yet the lower court failed to adequately verify this claim or consider the temporal and spatial proximity of the offenses. Consequently, the decision was overturned to send the case back for a new judgment where the continuity of the criminal design must be rigorously re-evaluated based on the specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The application of criminal continuity in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and temporal contiguity, and the subsequent offenses must have been planned at the time of the first crime.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings planned criminal design counterfeit goods judicial annulment contraffazione di merci commisurazione della pena per traffico di stupefacenti esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, neppure parziale, fra alcuni reati per i quali Wade Assane è stato condannato, riguardanti il commercio di merci contraffatte.
Art. 81 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 3 Cost.
Con il secondo motivo, il ricorrente espone una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art.
Art. 172 cod. pen.
3 Cost., dell'art. 172, ultimo comma, cod.
Art. 34 cod. proc. pen.
Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 3 Cost
Con il secondo motivo, il ricorrente espone una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Corte costituzionale n. 183 del 2013
pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WADE ASSANE nato il 28/10/1978 avverso l'ordinanza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, venivano richiesti, nell'interesse di Wade Assane, fra l'altro: la declaratoria di estinzione per prescrizione di pene inflitte a costui e inserite nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 6 maggio 2013; l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con alcune sentenze di condanna inserite nel cumulo; l'eliminazione, dal cumulo, delle pene relative al reato di cui all'art. 6 d.lgs. n. 286 del 1998; la correzione di eventuali errori di calcolo nel computo della pena definitiva da espiare; l'applicazione dell'indulto.

2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 17 luglio 2020, disponeva la revoca di alcune sentenze di condanna relative al reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, eliminando le relative pene, ma non accoglieva, tra l'altro, le richieste di declaratoria di estinzione delle pene inflitte per altri reati e di riconoscimento della continuazione.

3. La difesa di Wade Assane ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, neppure parziale, fra alcuni reati per i quali Wade Assane è stato condannato, riguardanti il commercio di merci contraffatte. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare che le merci, delle quali era stata accertata in varie occasioni la detenzione da parte del condannato, in realtà erano state acquistate in unica occasione dedicata all'approvvigionamento. 3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente espone una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., che esclude l'estinzione delle pene qualora il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha rispettato i suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili. L'ordinanza, infatti, non dimostra di aver preso in considerazione adeguatamente la tesi difensiva, secondo la quale le merci detenute da Wade Assane in varie occasioni erano state acquistate da costui in una sola occasione dedicata all'approvvigionamento. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esporre sull'argomento una congrua motivazione, stabilendo se la circostanza fosse emergente dalle sentenze di condanna e, in caso positivo, se ad essa potesse attribuirsi alcun rilievo ai fini dell'invocato riconoscimento del vincolo della continuazione.

2. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso l'ordinanza impugnata deve essere annullata con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.Il secondo motivo di ricorso, con il quale è esposta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, ultimo comma, cod. proc. pen., è assorbito, perché la valutazione sulla rilevanza e sul grado di fondatezza o infondatezza della questione - sebbene essa non attenga alla continuazione bensì all'estinzione delle pene inflitte - dovrà essere compiuta dal giudice dell'esecuzione nel quadro complessivo del giudizio di rinvio sulla questione relativa alla continuazione, dopo aver verificato se vi sia o debba negarsi alcuna correlazione fra i due istituti con riferimento al caso specifico in esame.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte