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Sentenza — n. 35323/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new ground of appeal violating devolutum limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised a new legal argument for the first time in this stage. The defense argued that the special mitigation for active dissociation from mafia organizations should not be balanced against aggravating circumstances. The court rejected this, citing established precedent that such grounds must be raised before the appellate court to respect procedural limits.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 416 bis.1 cod. pen.: The special mitigation for active dissociation from mafia organizations is not subject to balancing with opposing circumstances and must be raised before the appellate court.

Parole chiave

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devolutum limits active dissociation mafia mitigation new ground appeal procedural inadmissibility riciclaggio di denaro aggravato recidiva nell'infrazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
In ciò consiste la specialità dell'attenuante in esame, assistita dalla sua inderogabile prevalenza e dall'esclusione della medesima dal giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen. per le circostanze comuni.
Art. 416 bis.1 cod. pen.
69 dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Ripercorrendo le origini di tale attenuante, costituente la codificazione della precedente attenuante di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152
Ripercorrendo le origini di tale attenuante, costituente la codificazione della precedente attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L.
art. 69 cod. pen
In ciò consiste la specialità dell'attenuante in esame, assistita dalla sua inderogabile prevalenza e dall'esclusione della medesima dal giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano
Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
In virtù del rilievo del tema di diritto sollevato, e in termini generali, va ribadito che a tenore della sentenza delle Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 25891/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation order due to continued high social danger and lack of genuine reform.
Sentenza — n. 39189/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding indult revocation timing. The court rejected the claim that a new crime occurred outside the five-year window. The defense's argument on crime consummation date was deemed irrelevant to the revocation requirement. The appeal was declared inadmissible under Article 1 of Law 241/2006. The court upheld the appellate court's decision to revoke the indult. The legal principle concerns the strict temporal limits for indult revocation in permanent crimes. The court emphasized that the crime must have commenced or continued after the statutory deadline. The defense's specific date argument did not alter the substantive outcome. The ruling reinforces the consolidated judicial orientation on permanent crimes and indults. The decision ensures legal certainty regarding the five-year revocation period. The court found the appeal grounds to be generic and unsupported by facts.
Sentenza — n. 31929/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding continued punishment for crimes where acquittal was already granted by higher court.
Sentenza — n. 41608/2025 — snpen
Cassation court allows appeal against dismissal of continuatio request based on new co-defendant judgment.
Sentenza — n. 12239/2024 — snpen
Cassation annuls detention order due to contradictory reasoning regarding mafia association evidence and lack of sufficient indicia of guilt.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BLANCO VINCENZO, nato a NISCEMI (CL) il 14/08/1977 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, FRANCA ZACCO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/3/2021 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 29/1/2019 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Vincenzo Blanco alla pena di anni quattro di reclusione e C 800 di multa per i delitti, avvinti in continuazione, di partecipazione ad associazione mafiosa, aggravata dalla disponibilità di armi, esclusa la qualità apicale dell'imputato, e di rapina pluriaggravata,; veniva riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., dichiarata equivalente alle ulteriori aggravanti accertate, tra le quali la recidiva infraquinquennnale; fatti accertati in Niscemi fino al marzo del 2009.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Claudio Galletta, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento al divieto di assoggettamento al giudizio di comparazione ex art. 69 dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Ripercorrendo le origini di tale attenuante, costituente la codificazione della precedente attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. n. 203/1991, si rivendica che detta attenuante speciale non sia soggetta al giudizio di comparazione con circostanze di segno opposto, in virtù della sua ratio, costituita dalla volontà del legislatore di offrire un concreto incentivo alla dissociazione operosa dalle compagini di criminalità organizzata, come ha affermato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10713 del 2013. In ciò consiste la specialità dell'attenuante in esame, assistita dalla sua inderogabile prevalenza e dall'esclusione della medesima dal giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen. per le circostanze comuni.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione prospettata dalla rappresentante della Procura generale. Infatti, è inammissibile una doglianza dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo il motivo di impugnazione viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Peraltro, la denunciata violazione non configura un caso di illegalità della pena, il che consentirebbe l'intervento ex officio della Corte di legittimità, dovendosi intendere per tale una sanzione non prevista dall'ordina- mento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma non già profili commisurativi della stessa (da ultimo, Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).

4. In virtù del rilievo del tema di diritto sollevato, e in termini generali, va ribadito che a tenore della sentenza delle Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929, «L'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze». Tale arresto trova fondamento nella ratio legis della disposizione, che privilegia l'interesse primario del legislatore allo scompaginamento dei sodalizi mafiosi rispetto alla severità della risposta sanzionatoria verso i colpevoli anche di gravi reati che abbiano decisivamente contribuito a quella dissoluzione. Pertanto, detta attenuante deve trovare applicazione concreta e non meramente eventuale, al fine di offrire un effettivo incentivo alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 aprile 2