Sentenza — n. 35318/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 maggio 2019, il Tribunale di Ravenna, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava Marco Mosconi alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori della propria abitazione, il 14 settembre 2016, un coltello da cucina con lama lunga cm 15,50 e una pistola giocattolo priva del tappo rosso previsto dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 35318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Mosconi ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., le violazioni dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e dell'art. 23-bis, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello derivante dalla omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza fissata per il giorno 26 febbraio 2021 dinanzi alla Corte di appello di Bologna.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCONI MARCO nato a FORLI' il 24/06/1967 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato LEONE ANTONIO si riporta al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2019, il Tribunale di Ravenna, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava Marco Mosconi alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori della propria abitazione, il 14 settembre 2016, un coltello da cucina con lama lunga cm 15,50 e una pistola giocattolo priva del tappo rosso previsto dalla legge.
2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di Mosconi proponeva appello.
3. Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
4. La difesa di Mosconi ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., le violazioni dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e dell'art. 23-bis, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello derivante dalla omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza fissata per il giorno 26 febbraio 2021 dinanzi alla Corte di appello di Bologna.
Secondo le doglianze difensive, la nomina del difensore di fiducia era stata depositata regolarmente il 26 agosto 2020. Perciò, la notifica del citato avviso, avvenuta il 2 novembre 2020, avrebbe dovuto essere diretta non al precedente difensore di ufficio, bensì al difensore di fiducia successivamente nominato. Il ricorrente sostiene che l'omesso avviso al difensore di fiducia integra una nullità assoluta, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Alla medesima conclusione deve giungersi nel caso ora in esame, tenuto conto anche del fatto che l'omessa notificazione al difensore di fiducia ha impedito l'opzione della difesa per lo svolgimento del giudizio di appello con trattazione orale e l'eventuale scelta dell'imputato di comparire personalmente, ai sensi dell'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26 febbraio 2021, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile ma espone una censura fondata. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore è obbligatoria la presenza, e non rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; in motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, è leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore dì sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.