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Sentenza — n. 34912/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution order, ruling failure to verify domicile factually violates procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting the revocation request regarding the irrevocability of a prior judgment. The defendant argued that service was invalid because the domicile declaration contained an address error, while the execution judge assumed a material mistake without factual verification. The court held that the judge failed to conduct the preliminary fact-finding required by law before concluding the address was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; The execution judge must verify the existence of a domicile factually before concluding it was declared erroneously, rather than inferring error from the absence of a specific residence.

Parole chiave

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execution proceedings domicile verification service of process material error procedural law violation notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione valida revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 5, infatti, "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio".
art. 161 cod. proc. pen
In particolare, l'istante sosteneva che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta ad indirizzo diverso da quello indicato come domicilio ex art. 161 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBOUP MBAYE nato il 08/01/1964 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti di Mbaye Mboup dal Tribunale di Salerno il 24 marzo 2016.

In particolare, l'istante sosteneva che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta ad indirizzo diverso da quello indicato come domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. Nella ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'atto in questione era una dichiarazione di domicilio, non una elezione di domicilio, che la dichiarazione di domicilio aveva riportato per mero errore materiale il civico n. 4 i di vicolo Vetriera di Montecorvino Rovello, anziché il n. 6, luogo di residenza anagrafica del soggetto, che in effetti al n, 6 l'agente postale aveva rinvenuto traccia del ricorrente, perché la cartolina è stata restituita solo per compiuta giacenza, ma non per irreperibilità del destinatario, e che conseguentemente il tentativo di notifica era stato corretto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che l'imputato aveva dichiarato domicilio nel civico n. 4 di vicolo Vetriera di Montecorvino Rovello, anziché nel n. 6 di residenza anagrafica, e che non è mai stato cercato a questo indirizzo. Inoltre, aggiunge che in atti non sono presenti comunicazione di avvenuto deposito ed avviso di ricevimento.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr, Pasquale Fimiani, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza è motivata in modo molto accurato e spiega perché il giudice dell'esecuzione è arrivato alla conclusione che il ricorrente non abbia mai dimorato al n. 4 di vicolo Vetriera, ove aveva dichiarato domicilio. E' senz'altro possibile che questa conclusione sia esatta. Però, il giudice dell'esecuzione ha preso questa decisione senza effettuare un preliminare accertamento di fatto sulla esistenza o meno di questo domicilio all'epoca in cui avrebbe dovuto essere effettuata la notifica oggetto della istanza.

Ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 5, infatti, "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio". Nel caso in esame, nulla è stato chiesto alle autorità competenti, perché il giudice ha ricavato, dalla inesistenza di una "residenza" in senso tecnico dell'imputato al n. 4 e dal documentato rinvenimento di una cassetta della posta con il nome dell'imputato al n. 6, la conclusione che l'equivoca formula usata dall'imputato nella dichiarazione di domicilio ("la mia residenza di Montecorvino Rovello vicolo Vetriera n, 4") contenesse un errore materiale nella indicazione del civico in cui si chiedeva di effettuare le notifiche.E' senz'altro possibile che l'imputato abbia commesso un errore nella dichiarazione di domicilio e volesse riferirsi al civico n. 6, così come è possibile che lo stesso abbia abusato del processo usando volontariamente una formula equivoca idonea ad indurre in errore il giudice, però la circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di un accertamento giudiziale (ad esempio, un tentativo di notifica al n. 4 oppure un accertamento di polizia sulla inesistenza dell'imputato al n. 4 al momento in cui gli doveva essere notificato l'estratto contumaciale).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così