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Sentenza — n. 34889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESSI' IVAN nato a CAGLIARI il 23/06/1997 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Pi (l /4:0 Pi Will 9) Akii Q4,41 .Yk,<. h.L. DU, ft:1 1)0, Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Ivan Dessi emessa dal g.i.p. del Tribunale di Cagliari in relazione al reato di concorso in porto in luogo pubblico di 11 armi da sparo (artt. 110 ed 81 cod. pen., 10, 12, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 34889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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porto abusivo di armi carcerazione in diritto degli stranieri diritti del detenuto atti istruttori penali disarmo traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESSI' IVAN nato a CAGLIARI il 23/06/1997 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Pi (l /4:0 Pi Will 9) Akii Q4,41 .Yk,<. h.L. DU, ft:1 1)0, Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Ivan Dessi emessa dal g.i.p. del Tribunale di Cagliari in relazione al reato di concorso in porto in luogo pubblico di 11 armi da sparo (artt. 110 ed 81 cod. pen., 10, 12, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, per mancanza del requisito del riscontro esterno individualizzante delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato Andrea Melis. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, per mancanza del requisito del riscontro esterno individualizzante, sempre in relazione all'argomento del primo motivo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Franca Zacco, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il controllo che la corte di legittimità può effettuare sulla motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è limitato alla mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, cui consegua una motivazione meramente apparente, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente, infatti, al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel caso in esame, nei due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta la mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coindagato Melis, ma i riscontri a queste dichiarazioni, in realtà, sono riportati nella ordinanza impugnata, e consistono nella circostanza che in occasione di uno degli acquisti di armi, Melis sia stato fermato e controllato insieme a Dessì da una pattuglia della Guardia di Finanza.

I riscontri riguardano il fatto per cui vi è contestazione e la persona fisica del ricorrente, talchè rispettano i canoni dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nella interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, PG in proc. Campo, Rv. 276744: In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità), mentre il peso che ha ritenuto di attribuire loro il Tribunale nel contesto del compendio probatorio portato alla sua attenzione non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

01 N N 03 42. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle G.cna spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle x " teg ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma »—: disp. att. cod. proc. pen.