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Sentenza — n. 34884/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34884/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AMMENDOLA GIUSEPPE nato a Napoli il 12/07/1962; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data 11/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letti le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO d'AQUINO, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell' 11 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila, decidendo in sede di reclamo ex art. 18-ter ord. pen. proposto da Giuseppe Ammendola (ristretto presso la casa circondariale di L'Aquila in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) ha rigettato tale reclamo con il quale il detenuto aveva impugnato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva disposto il trattenimento di una fotografia a lui indirizzata (speditagli dalla moglie Rita Laìno) in quanto tale immagine, raffigurante anche terze persone, per il contesto fotografato poteva essere una modalità di comunicazione di messaggi in codice. 1.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34884/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene a fronte di tale motivazione nel ricorso nulla viene dedotto in modo specifico circa, ad esempio, il fatto che le persone ritratte in secondo piano siano parenti dell'Annmendola indicandone le generalità proprio al fine di giustificarne la rappresentazione nello scatto: UPuZt.o p-i CM. nifkkúúq OuvuT3 rAfirlA i v od' 1,-) -ìi;ot P) recVo._ 3. Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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membro della famiglia inchiesta mascherata testimone anonimo motivi familiari importanti segreto d'adozione segreto d'ufficio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AMMENDOLA GIUSEPPE nato a Napoli il 12/07/1962; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data 11/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letti le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO d'AQUINO, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell' 11 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila, decidendo in sede di reclamo ex art. 18-ter ord. pen. proposto da Giuseppe Ammendola (ristretto presso la casa circondariale di L'Aquila in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) ha rigettato tale reclamo con il quale il detenuto aveva impugnato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva disposto il trattenimento di una fotografia a lui indirizzata (speditagli dalla moglie Rita Laìno) in quanto tale immagine, raffigurante anche terze persone, per il contesto fotografato poteva essere una modalità di comunicazione di messaggi in codice. 1.1.

In particolare il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di dovere confermare il provvedimento impugnato evidenziando che nella citata fotografia sono ritratti, in secondo piano, soggetti sconosciuti in posizione ambigua e con iI volto rivolto verso l'obiettivo, la cui presenza ed il cui atteggiamento potrebbero essere interpretati come un tentativo di comunicare notizie riferibili al sodalizio criminale cui appartiene l' Ammendola.

2. Avverso la citata ordinanza Giuseppe Ammendola, a mezzo del difensore di fiducia avv. Barbara Amícarella, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. tr) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.18-ter Ord. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; osserva che la fotografia oggetto del trattenimento gli è stata spedita dalla moglie all'unico fine di mostrargli la figlia Rosa (raffigurata in primo piano) nel giorno della celebrazione del matrimonio del fratello Antonio, di talché è pienamente giustificabile la presenza di terze persone sullo sfondo stante il contesto nel quale è avvenuto lo scatto fotografico in questione.

Pertanto, secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento sarebbe illogica non sussistendo alcun elemento concreto dal quale possa desumersi che attraverso la copia fotostatica della citata fotografia possano essere inviati messaggi cifrati ad opera del clan di appartenenza.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte rileva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la decisione di consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo ovvero dalla visione della fotografia (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888- 01;

Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472-01). La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, Di Trapani, Rv. 257013-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01). 2.1. L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi poiché il Tribunale di sorveglianza ha motivato, in modo adeguato e non illogico confermando quanto esposto dal Magistrato di sorveglianza, che il trattenimento della fotografia in questione è giustificato dalla circostanza che in essa sono ritratti in secondo piano soggetti sconosciuti in posizione ambigua e con il volto rivolto verso l'obiettivo, la cui presenza ed il cui atteggiamento potrebbero essere interpretati come un tentativo di comunicare notizie riferibili al sodalizio criminale cui appartiene l' Ammendola. 2.2.

Orbene a fronte di tale motivazione nel ricorso nulla viene dedotto in modo specifico circa, ad esempio, il fatto che le persone ritratte in secondo piano siano parenti dell'Annmendola indicandone le generalità proprio al fine di giustificarne la rappresentazione nello scatto: UPuZt.o p-i CM. nifkkúúq OuvuT3 rAfirlA i v od' 1,-) -ìi;ot P) recVo._ 3. Il ricorso va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p