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Sentenza — n. 34872/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34872/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto già concesso a Domenico Trimboli, nella misura di sei mesi di reclusione, in relazione alla sentenza, definitiva, emessa il 19 aprile 1999 dalla Corte di appello di Reggio Calabria. Era infatti sopraggiunta a suo carico - ex art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 - sentenza dì condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, per delitti non colposi commessi nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge citata. Tale era la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 dicembre 2018, divenuta definitiva il 29 aprile 2019.

Regesto Legislator

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art. 721 cod. proc. pen, art. 663 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il punto vero è allora quest'ultimo e su di esso occorre spostare il piano d'indagine. Per l'ipotesi che la pena, già indultata, sia relativa a fatti di reato diversi da quelli per i quali l'estradizione era stata assentita, anteriori alla consegna - ipotesi corrispondente, in incidentale prospettazione, alla vicenda processuale odierna - occorre comunque chiedersi se, senza il rinnovato assenso dello Stato estero sul titolo pregresso (e in assenza delle condizioni vicarie, stabilite dall'art. 721 cod. proc. pen.), la revoca del beneficio resti possibile.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale traffico di influenze illecite cancellazione dall'albo avvocati inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento autorizzazione susseguente revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

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art. 721 cod. proc. pen
221538-01), che il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen.
art. 663 cod. proc. pen
pen., emettere l'ordine di carcerazione, o comunque includere la pena detentiva rinveniente dalla revoca nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Trimboli Domenico, nato in Argentina il 23/07/1954 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, ìn persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto già concesso a Domenico Trimboli, nella misura di sei mesi di reclusione, in relazione alla sentenza, definitiva, emessa il 19 aprile 1999 dalla Corte di appello di Reggio Calabria. Era infatti sopraggiunta a suo carico - ex art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 - sentenza dì condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, per delitti non colposi commessi nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge citata. Tale era la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 dicembre 2018, divenuta definitiva il 29 aprile 2019.

2. Avverso l'ordinanza di revoca dell'indulto l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente, in espiazione di pena nel territorio nazionale a seguito di estradizione concessa da Stato estero, sostiene che la condanna sopraggiunta, in astratto costituente titolo per la revoca dell'indulto, sarebbe improduttiva di un tale effetto, in quanto già dichiarata ineseguibile in Italia, in base al principio di specialità (art. 721 cod. proc. pen.), per mancata concessione dell'estradizione suppletiva (e mancata verificazione delle condizioni equipollenti, previste dal comma 5, lett. b] e c], del medesimo art. 721). Il ricorrente lascia intendere inoltre, incidentalmente, che la pena già interessata dall'indulto si riferisca a fatti di reato, diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa e anteriori alla relativa consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Non è invero condivisibile l'assunto, su cui poggia la censura principale oggetto della proposta impugnazione. Deve infatti escludersi, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 15417 del 03/03/2004, Picciotto; Sez. 1, n. 12514 del 23/01/2002, Di Giovine, Rv. 221538-01), che il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. inibisca di procedere, in forza di sentenza sopraggiunta, ancorché ineseguibile perché non coperta da estradizione suppletiva, alla revoca di un beneficio accordato da altro titolo. Detta revoca, come esattamente osservato, costituisce un effetto penale della sentenza sopraggiunta disposto direttamente dalla legge e oggetto di mera ricognizione e dichiarazione da parte dell'Autorità giudiziaria; né la revoca determina l'esecuzione, neppure parziale, della condanna non assentita dallo Stato estero (esecuzione che non sarebbe possibile), incidendo essa unicamente sull'esecuzione della pena già oggetto del beneficio conseguentemente caducato.

Decretata la revoca, l'interessato sarà -eventualmente- sottoposto ad espiazione in forza di titolo diverso da quello ineseguibile ex art. 721 cod. proc. pen., pur essendo quest'ultimo ad averla originata quale effetto ex lege automaticamente determinatosi. Come ricordato da altri arresti (Sez. 5, n. 10478 del 23/06/2000, Casagli, Rv. 217040-01; Sez. 1, n. 1975 del 11/03/1999, Cinquegranella, Rv. 213294-01; Sez. 5, n. 8347 del 03/07/1997, Bellanova, Rv. 208604-01; Sez. 1, n. 1507 del 07/04/1993, Russo, Rv. 194406-01), il principio di specialità non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato nei confronti della persona estradata, ma pone solo limitazioni collegate all'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dall'avvenuta consegna, e quindi dalla presenza fisica della persona stessa nel territorio nazionale, per sottoporla a provvedimenti restrittivi della libertà personale per fatti diversi e anteriori rispetto a quelli per i quali l'estradizione era stata concessa.

3. Il punto vero è allora quest'ultimo e su di esso occorre spostare il piano d'indagine. Per l'ipotesi che la pena, già indultata, sia relativa a fatti di reato diversi da quelli per i quali l'estradizione era stata assentita, anteriori alla consegna - ipotesi corrispondente, in incidentale prospettazione, alla vicenda processuale odierna - occorre comunque chiedersi se, senza il rinnovato assenso dello Stato estero sul titolo pregresso (e in assenza delle condizioni vicarie, stabilite dall'art. 721 cod. proc. pen.), la revoca del beneficio resti possibile.

4. La tesi negativa, avallata da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 16129 del 30/01/2002, Bernardi, Rv. 221907-01, citata dal ricorrente), non convince proprio perché essa finisce per attribuire al principio di specialità una latitudine che è ad esso estranea. Detto principio, per canone generale, non osta a che l'Autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona estradata per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata, commessi anteriormente al suo trasferimento nel territorio nazionale. In assenza di estradizione suppletiva, e a meno che non si verifichino le diverse condizioni stabilite dall'art. 721, comma 5, lett.

b) e c), cod. proc. pen., deve ritenersi soltanto preclusa la possibilità di eseguire, nei confronti della persona estradata, misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 2, n. 7747 del 26/03/1982, Andreucci, Rv. 154924-01). Tale è anche la disciplina vigente a proposito del mandato di arresto europeo (Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, Wahid, Rv. 269189- 01). Limiti inerenti la procedibilità stessa dell'azione penale possono essere stabiliti da specifici Trattati di estradizione, o possono essere introdotti nella vicenda singolare (art. 721, comma 2, cod. proc. pen.); fuori di tali casi è sempre consentito il giudizio, mentre non sono permessi unicamente l'assoggettamento del reo alla pena detentiva o l'adozione, durante il processo, di misure restrittive di ordine cautelare (Sez. 2, n. n. 7421 del 27/02/1985, Trevisan, Rv. 170198-01).

Anche lì dove, tuttavia, l'estradizione sia regolata su base convenzionale, e sia prevista, in relazione, un'apposita disciplina limitativa della procedibilità (come, ad esempio, quella recata dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300), ovvero lì dove la disciplina limitativa sia pattuita quale condizione del caso singolo, quel che è inibito, se non vi è estensione dell'estradizione, o perenzione dei suoi effetti, è l'inizio o l'ulteriore esercizio dell'azione penale, mentre è permesso il compimento degli atti di investigazione preliminare (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767-01), così come non è precluso l'esercizio della giurisdizione in genere (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259034- 01), anche in fase esecutiva, ferma l'impossibilità di dare corso all'espiazione di pene detentive, o altrimenti restrittive della libertà personale.

5. Quel che è vietato, in violazione del principio di specialità, è dunque eseguire le pene, ed eventualmente celebrare il processo (nei caso evocati dall'art. 721, comma 2, cod. proc. pen.); mentre non sono inibiti provvedimenti in executivis che, dopo il giudicato, incidano sulla sola quantificazione delle pene da espiare. Il principio di specialità non preclude dunque al giudice dell'esecuzione di disporre, secondo il diritto interno, la revoca di benefici, siano essi l'indulto o la sospensione condizionale della pena, anche in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per ì quali la consegna è stata concessa; mentre non è legittimo, in assenza dì estradizione suppletiva concernente il titolo cui la revoca si riferisce, e salvo che sussistano i presupposti ulteriori ex art. 721, comma 5, cod. proc. pen., emettere l'ordine di carcerazione, o comunque includere la pena detentiva rinveniente dalla revoca nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen. e disporre l'esecuzione contestuale delle pene cumulate (Sez. 1, n. 20767 del 23/02/2018, Mariani, Rv. 272834-01;

Sez. 1, n. 4457 del 2017, Wahid, cit.).

6. L'ordinanza impugnata è censurabile alla luce dei principi esposti, perché, se la declaratoria di revoca di indulto in essa contenuta costituisce pronuncia ricognitiva in sé legittima in seno a vicenda estradizionale, l'eseguibilità della pena conseguente alla revoca, nei confronti della persona già estradata, soggiace all'applicazione del principio di specialità. Il giudice dell'esecuzione, che pronunci la revoca, deve contestualmente provvedere anche a tale riguardo. Nel caso di specie, quel giudice ha dunque omesso di verificare se il titolo esecutivo, interessato dalla revoca di indulto, riguardasse fatti di reato diversi da quelli per cui l'estradizione era stata concessa, e anteriori alla relativa consegna; di verificare, in caso affermativo, il rispetto delle condizioni, tra loro alternative - estensione dell'estradizione da parte dello Stato estero, consenso dell'estradato, mancato suo allontanamento nei 45 giorni dal territorio nazionale o suo volontario rientro - tali da rendere immediatamente eseguibile la pena rinveniente dalla revoca; di statuire espressamente, in senso positivo o negativo, su detta eseguibilità.

Segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, nei termini corrispondenti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla eseguibilità della pena di mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 19/04/1999, ferma la revoca del