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Sentenza — n. 34854/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding detention correspondence retention under Art. 41-bis regime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Palermo Tribunal's decision to retain a letter sent by a detainee under the Art. 41-bis regime. The appellant argued the court's reasoning was generic and failed to address why the letter was suitable for forwarding, citing precedents where similar letters were released. The court rejected this, ruling that the retention was justified by the ambiguous and potentially dangerous content of the specific message, which violated the strict communication rules for detainees under this regime.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 18-ter ord. pen.: The retention of correspondence from detainees under the Art. 41-bis regime is permissible based on the specific content of the message if it is ambiguous or conveys dangerous ideas, rather than solely on the sender's general profile or frequency of communication.

Parole chiave

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Art. 41-bis regime correspondence retention detainee communication ambiguous content Cassation inadmissibility ritiro della domanda allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis ord. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Sandro Lo Piccolo, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I.
Art. 18-ter ord. pen.
3676/6126 del 2.10.2017 che all'art. 18.1 sancisce la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.
Art. 15 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 8 Cedu
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO SANDRO nato a PALERMO il 16/02/1975 avverso il decreto del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettekserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Andrea Venegoni, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Sandro Lo Piccolo, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale con cui veniva disposto il trattenimento della corrispondenza costituita da una raccomandata avente come mittente Giuseppe Guarino e come destinatario il suddetto Lo Piccolo.

2. Avverso tale ordinanza Lo Piccolo ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., 15 e 117 Cost. e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha finito per rendere una motivazione assolutamente generica, fondata su mere petizioni di principio, anche perché la stessa missiva era stata considerata idonea all'inoltro da altri due uffici di censura (Milano Opera e L'Aquila, che l'aveva trattenuta semplicemente per osservare la circolare DAP, che vieta la corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, il provvedimento impugnato ha correttamente esposto le ragioni della decisione di trattenimento della corrispondenza in questione, sulla base sia della circolare del DAP sulla corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. per). sia del contenuto stesso della corrispondenza, che è stata ritenuta avere significato diverso da quello proprio delle parole che essa riportava. Quanto al primo profilo il provvedimento impugnato richiama la circolare n. 3676/6126 del 2.10.2017 che all'art. 18.1 sancisce la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. a), ord. pen., in caso di corrispondenza tra detenuti/internati sottoposti al regime differenziato, fatti salvi i rapporti epistolari tra i congiunti.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale di Palermo ritiene condivisibile l'affermazione di equivocità che ha indotto il G.i.p. a disporre il trattenimento della raccomandata.Al riguardo ha osservato che nella parte conclusiva del messaggio inviato il significato delle parole usate non può essere reputato quello evincibile dal tenore testuale, in particolare laddove l'autore fa riferimento alla famiglia, congiuntamente all'argomento del lavoro, «avuto riguardo alla genericità delle espressioni utilizzate e considerando che il tema dei congiunti era stato già affrontato nella parte iniziale».

Ha, quindi, concluso rilevando che «il contenuto del messaggio, ancorché stringato, appare ambiguo, allusivo ed idoneo a veicolare messaggi pericolosi per l'ordine e la sicurezza». Il provvedimento si è, quindi, attenuto al principio secondo cui non può essere disposto il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, come appunto il mero rilievo della pericolosità del mittente nonché il numero elevato e la frequenza delle missive, dovendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762).

Il ricorso, di contro, lamentando genericità e insistendo sull'idoneità all'inoltro della missiva incorre nella manifesta infondatezza, oltre che nell'aspecificità, dimostrando di non confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici.

2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos