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Sentenza — n. 34852/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34852/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34852/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di El Hanchi El Amrani Nabil di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 13.09.2016, per essere invalida notificazione dell'estratto contumaciale. A ragione della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore fosse stata correttamente effettuata, attesa la constatazione dell'esistenza di un domicilio eletto (ove era stato fatto, tanto in primo che in secondo grado, il tentativo per la notifica dell'estratto contumaciale stesso), con susseguente notifica, data l'impossibilità di perfezionare quella formalità, presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 170 cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34852/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le argomentazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan notificazione valida assenza ingiustificata procedimento in contumacia annullamento della naturalizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 170 cod. proc. pen
pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per le argomentazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HANCHI EL AMRANI NABIL nato il 16/10/1968 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha prospettato il rigetto del ricorso; (

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di El Hanchi El Amrani Nabil di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 13.09.2016, per essere invalida notificazione dell'estratto contumaciale. A ragione della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore fosse stata correttamente effettuata, attesa la constatazione dell'esistenza di un domicilio eletto (ove era stato fatto, tanto in primo che in secondo grado, il tentativo per la notifica dell'estratto contumaciale stesso), con susseguente notifica, data l'impossibilità di perfezionare quella formalità, presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

2. Ricorre El Hanchi, per il tramite del difensore di fiducia, e articola un unico motivo, con il quale - per vero mutando il tema dell'originaria censura - deduce la violazione degli artt. 157 e 161, comma 4, cod. proc. pen. per la modalità con la quale erano state svolte le ricerche, lamentando che le stesse fossero avvenute «in un giorno scelto a caso», senza alcuna indicazione della specifica attività compiuta dall'agente notificatore, infine senza affissione dell'atto o dell'avviso sulla porta dell'abitazione o invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso.

4. La difesa, con memoria di replica depositata il 6 aprile 2022, è tornata sul motivo del ricorso, ribadendo la mancata prova che il ricorrente si fosse definitivamente allontanato dal domicilio e, conseguentemente, la mancata conoscenza da parte sua della notifica della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente deduce censure infondate, sicché il ricorso dev'essere rigettato.

2. Il Tribunale ha adeguatamente evidenziato che, per la notifica dell'estratto contumaciale in appello, già si verteva in tema di trasferimento del ricorrente dal domicilio eletto senza che egli avesse fornito alcuna comunicazione sul mutamento dello stesso; ciò nonostante l'ufficiale giudiziario aveva prima eseguito le ricerche, per poi passare alla notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò in perfetta adesione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, recentemente ribaditi da Sez. U n. 20 del 25/11/2021 secondo cui «nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art.161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.». Il Tribunale ha, quindi, richiamato espressamente l'ulteriore principio di diritto secondo cui «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez.

U n. 58120 del 22/06/2017 Ud. Rv. 271772). Quanto, poi, allo specifico tema delle ricerche correlate alla natura definitiva dell'assenza del destinatario, a proposito dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, ha pertinentemente richiamato il principio espresso da Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383 secondo cui «l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio».

Ne è derivata l'ineccepibile conclusione che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, avvenuta mediante consegna di copia al difensore, era assolutamente valida ed efficace.

3. Per le argomentazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri