Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34843/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against preventive measures confiscation based on disproportionate asset expenditures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by the Di Mario family against a second-instance decision confirming preventive measures and asset confiscation. The lower courts found that the family's declared income was insufficient to justify the purchase of real estate and mortgage payments, citing a direct causal link between illicit profits and asset acquisition. Consequently, the court upheld the original ruling, deeming the appeals substantively repetitive and lacking new grounds for relief.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; The mere indication of sufficient illicit funds is insufficient to conclude a purchase; the judge must identify factual elements proving the funds were not derived from illicit activity or demonstrate that expenditures were disproportionate to legitimate income capacity.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures asset confiscation illicit profits proportionality test chronological link financial capacity Cassation review sostanza non dichiarata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
1, lettera b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fondato sulla commissione di plurimi reati, dal 1996 al 2007, concernenti la violazione di leggi doganali, delle norme sulla disciplina dell'IVA e la materia del contrabbando.
Sez. 6, n. 21347 del 10/4/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 21347 del 10/4/2018, Salanitro e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI MARIO BERNARDO nato a BARI( ITALIA) il 24/10/1967 DI MARIO FRANCESCO nato a BARI( ITALIA) il 30/10/1990 AMORUSO LUCIA nato a BARI( ITALIA) il 23/01/1972 avverso il decreto del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto reso in data 1° aprile 2021, la Corte di appello di Bari - Sezione Misure di Prevenzione, deliberando sull'impugnazione proposta nell'interesse di Bernardo DI MARIO, Lucia AMORUSO e Francesco DI MARIO avverso il decreto emesso il 30 settembre 2020 dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale della Prevenzione, in parziale riforma dello stesso, revocava la confisca del libretto di deposito a risparmio n. 000030057148, acceso presso Poste Italiane s.p.a., intestato a Lucia AMORUSO e ad Angela LAGATTOLLA, limitatamente agli importi erogati a titolo di ratei di pensione in favore della seconda, confermando nel resto il provvedimento appellato, avente ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Per quel che qui rileva, la Corte di merito confermava il giudizio di pericolosità sociale del proposto Bernardo DI MARIO, ai sensi dell'art. 1, lettera b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fondato sulla commissione di plurimi reati, dal 1996 al 2007, concernenti la violazione di leggi doganali, delle norme sulla disciplina dell'IVA e la materia del contrabbando. Tali condotte illecite, generatrici di profitti ingenti (tenuto conto degli assai rilevanti quantitativi di TLE sottratti alla vigilanza doganale), si saldavano, senza soluzione di continuità, con i reati fiscali, posti in essere fino a giugno 2007 nell'esercizio di un'impresa individuale all'epoca avviata, parimenti lucrativi in considerazione dei notevoli importi sottratti al fisco.

Osservava, poi, la Corte territoriale, in sintonia con i primi giudici, che gli accertamenti patrimoniali avevano evidenziato esborsi assolutamente sproporzionati rispetto all'entità dei 'redditi dichiarati dal nucleo familiare DI MARIO - AMORUSO. Sebbene gli acquisti immobiliari effettuati dalla moglie e dal figlio del proposto fossero stati posti in essere in epoca successiva a quella di commissione dei delitti da parte del DI MARIO, non si poteva da ciò trarre automaticamente la conclusione nel senso di ritenere esaurito il "raccordo cronologico" tra la fase di insorgenza dell'illecita accumulazione di denaro e il relativo reimpiego.

I giudici del gravame, al riguardo, elencavano (pag. 7 del decreto impugnato) plurimi indici fattuali che reputavano dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa. Tanto valeva, in particolare, anche per l'appartamento acquistato dalla AMORUSO in data 19 giugno 2009 (via Dante Alighieri n. 320, in Bari), per l'impresa "Caffetteria del Marchese", avviata dalla AMORUSO nel 2000, e per l'appartamento e l'autorimessa acquistati da Francesco DI MARIO il 30 novembre 2009.

Rilevava, inoltre, la Corte di appello che lo stesso consulente di parte, dott. Beniamino DI CAGNO, si era limitato a giustificare gli investimenti effettuati nella citata azienda, pari a complessivi 73.554,66 euro, alla luce dell'importo di mutuo erogato, elaborando un prospetto riepilogativo assolutamente inattendibile, in quanto privo di qualsivoglia giustificazione in merito ai redditi impiegati per pagare le rate.2. Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore e procuratore speciale, Bernardo DI MARIO, Lucia AMORUSO e Francesco DI MARIO, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per motivazione apparente con riferimento: alla correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale del proposto; alla sproporzione tra redditi e acquisti dei beni confiscati; alla legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti dei beni confiscati.

Si censura la motivazione sulla pericolosità sociale del proposto perché si sarebbe limitata a richiamare una pluralità di vicende giudiziarie, essendo, tuttavia, carente in punto di necessaria contestualità o contiguità tra le condotte criminose e l'acquisizione al patrimonio del proposto di beni ritenuti di provenienza illecita; alla luce dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, al momento dell'acquisto dei beni soggetti a confisca (2009) non avrebbe potuto formularsi un giudizio di pericolosità sociale a carico di Bernardo DI MARIO.

Quanto alla ravvisata sproporzione tra acquisti effettuati e redditi dichiarati dal nucleo familiare DI MARIO-AMORUSO, la Corte di appello aveva superato le doglianze difensive con motivazione apparente, soprattutto in merito al contenuto della consulenza tecnica redatta dal dott. DI CAGNO. L'elaborato del consulente di parte, infatti, aveva indicato in modo preciso la provenienza dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione dei beni oggetto di confisca sulla base di pertinente documentazione. Riguardo, in particolare, all'appartamento di via Dante Alighieri n. 312, il pagamento dell'immobile (acquistato al prezzo di 125.000,00 euro) venne effettuato, quanto all'importo di 75.000,00 euro, a mezzo di quattro assegni bancari emessi a favore del venditore, rispettivamente, per le somme di 2.000,00 euro il primo, 13.000,00 euro il secondo e 30.000,00 euro il terzo e il quarto.

La residua cifra di 50.000,00 euro venne pagata al venditore nel momento dell'accredito del mutuo richiesto da Lucia AMORUSO ai genitori Vito AMORUSO e Angela LAGATTOLLA alla Banca Popolare di Bari per complessivi 53.000,00 euro. Il pagamento dei suindicati quattro assegni venne effettuato dalla AMORUSO grazie al contributo dei genitori, che le regalarono la somma di 72.000,00 euro, come dimostrato dal bonifico sul conto della figlia dell'importo di 12.000,00 euro e dalla emissione di due assegni circolari dell'importo di 30.000,00 euro ciascuno consegnati direttamente ai venditori.

Quanto al pagamento delle rate di mutuo, vi era certezza, in base alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, che i redditi conseguiti dalla AMORUSO le avessero consentito di farvi fronte.

3. Ha proposto "motivi nuovi e aggiunti di ricorso" il terzo interessato Francesco DI MARIO, per il tramite del difensore e procuratore speciale, deducendo:

1) violazione di legge per motivazione apparente ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla disponibilità dei beni in capo al proposto e alla sproporzione tra redditi e acquisto dei beni confiscati, nonché alla legittima provenienza delle risorse utilizzate per detto acquisto;

2) violazione di legge per omessa motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla limitazione della confisca alla quota ideale del bene. L'impugnazione attiene all'appartamento e all'autorimessa ubicati in Bari, via Vincenzo Corrado n. 12/14, e alle disponibilità finanziarie attive presso Banca CARIGE s.p.a., Ubi Banca, Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Banca Popolare di Bari s.p.a. Quanto al tema della disponibilità dei beni confiscati, intestati a Francesco DI MARIO, figlio del proposto, la difesa aveva eccepito, nell'atto di appello, che il mero rapporto di parentela non poteva giustificare la presunzione legale dell'intestazione fittizia in un caso, come quello di specie, in cui le intestazioni non erano avvenute nel biennio antecedente alla proposta e non vi fosse prova della effettiva titolarità del bene in capo al proposto.

La Corte di appello aveva liquidato la questione frettolosamente con formule di stile. Quanto al tema della sproporzione tra beni acquistati e redditi dichiarati, la Corte di merito non aveva tenuto conto delle giustificazioni fornite dal consulente DI CAGNO, non solo circa la proporzione tra i redditi conseguiti dal DI MARIO figlio negli anni 2009-2017 e le rate di mutuo (importo mensile di 692,36 euro), ma anche dell'esistenza di un reddito lecito, percepito dal predetto svolgendo attività lavorativa presso diverse società. A ciò andavano aggiunte le dichiarazioni raccolte dalla difesa a proposito della dazione di somme di denaro a Francesco DI MARIO (15.000,00 + 25.000,00 euro) da parte dello zio Vito Alessandro DI MARIO e della nonna Elena MARZULLI, disattese dalla Corte territoriale in modo assertivo.

Poiché era stata provata con la consulenza del dott. DI CAGNO la capacità del terzo interessato di provvedere al pagamento delle rate di mutuo, e dovendosi limitare la mancanza di prova di lecita provenienza solo alla somma in contanti versata, la difesa aveva chiesto che la confisca fosse circoscritta alla quota ideale del bene, e cioè del 20,43% del valore complessivo, determinato dal rapporto fra la somma di 30.110,00 euro (ritenuta non giustificata) e la somma di 147.347,00 euro (valore complessivo dell'acquisto). Su tale richiesta i giudici del gravame non avevano fornito alcuna risposta.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi.

5. L'avv. Nicola QUARANTA, nell'interesse dei tre ricorrenti, ha, in seguito, depositato memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno rigettati, poiché, nel complesso, infondati.

2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o , meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).

3. In relazione ai temi d'interesse, va, in primo luogo, rammentato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura di prevenzione fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (tra le più recenti, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 5/1/2021, Zangrillo, Rv. 280145; v. anche Sez. 1, n. 27366 del 28/1/2021, He Dong, Rv. 281620).

4. È stato, inoltre, chiarito dal Supremo Consesso di questa Corte che "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche 'misura temporale' del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica (che sola rileva in questa sede, n.d.e.), sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale" (Sez. U, n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2015, Spinelli e altra, Rv. 262605). L'autorevole pronuncia ha precisato che spetta al giudice di merito il compito di dettare, nel caso concreto, le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali; da tanto discende che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di fatto, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove, come già detto, non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, in motivazione).

È stato, in argomento, ancora, evidenziato che è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità (Sez.6, n. 36421 del 6/9/2021, Palmeri, Rv. 281990).

5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che nessuno dei profili evocati dalle censure difensive rappresenti un "elemento potenzialmente decisivo" tale da poter disarticolare il giudizio di attualità della pericolosità sociale del ricorrente correttamente ritenuto nei due gradi di merito, né mette in luce l'assenza e/o l'apparenza di giustificazione argomentativa. 5.1. Va detto, per la verità, che il comune difensore del proposto e dei terzi interessati, non ha attaccato, in modo specifico, la valutazione di pericolosità sociale del Bernardo DI MARIO - d'altronde esaustivamente e coerentemente fondata dalla Corte di appello su una pluralità di reati commessi in un ampio arco di tempo e, per loro natura, generatori di profitti in capo al proposto (nonché costituenti l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo per un determinato periodo) - ma ha, piuttosto, focalizzato le sue censure sulla 'perimetrazione temporale' della pericolosità in relazione al momento dell'acquisto dei beni confiscati, e, segnatamente, degli immobili.

La difesa, individuata la fine della pericolosità sociale del DI MARIO nell'anno 2007, ha sostenuto che non potesse ravvisarsi alcun raccordo temporale con gli acquisti degli immobili, intestati a Lucia AMORUSO e a Francesco DI MARIO, in quanto collocati nel 2009, due anni più tardi. La tesi difensiva, tuttavia, è stata enunciata in modo generico ed assertivo, e non si è misurata, da un lato, con il dato di esperienza implicante un intervallo di tempo 'fisiologico' tra il momento di accumulazione delle provviste illecite e quello del reimpiego, e, dall'altro, con la valorizzazione, operata in modo del tutto logico dalla Corte di merito, di un fascio di elementi ragionevolmente indicativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita:

a) la natura altamente remunerativa dei reati posti in essere dal proposto con la conseguente (fisiologica) necessità di reimpiegare i profitti illeciti;

b) la oggettiva sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare, gli acquisti immobiliari effettuati e le ulteriori disponibilità finanziarie veicolate su conti correnti e rapporti finanziari;

c) l'assenza di capacità di risparmio negli anni immediatamente precedenti agli acquisti (tutti a saldo negativo il 2006, 2007 e 2008), un reddito spendibile negativo negli anni 2009 (in cui si concentrano gli acquisti immobiliari) e 2010, redditi negli anni successivi (dal 2011 al 2017) minimi (l'importo più elevato è di C 37.699 nel 2013) e assolutamente insufficienti rispetto agli investimenti effettuati dal nucleo familiare;

d) i versamenti in contanti sui c/c effettuati dal nucleo DI MARIO-AMORUSO che vanno da C 11.544 del 2007 ad C 74.200 nel 2008 e ad C 73.650 nel 2009, con la creazione di una provvista di cui non si ravvisa la natura lecita;

e) la relazione qualificata tra il proposto e i terzi interessati, che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economi . pag. 7 del decreto impugnato).5.2. Anche sulla sproporzione tra entità degli acquisti e reddito familiare il ricorso non ha messo in luce aspetti palesemente critici della motivazione qualificabili in termini di violazione di legge, in particolare in relazione all'acquisto dell'appartamento barese di via Dante Alighieri, intestato all'AMORUSO (nessuna censura viene, invece, mossa sull'acquisto, da parte della donna, della "Caffetteria del Marchese", risalente al 2000).

Sul punto, ancora una volta, va sottolineato come i rilievi difensivi abbiano trascurato del tutto di confrontarsi con il ragionamento svolto dalla Corte di merito a proposito della mancata dimostrazione, da parte della terza interessata, dell'origine lecita della provvista fornitale dai genitori. A pag. 9 del provvedimento in esame, infatti, prendendo spunto dalle stesse osservazioni formulate dal consulente di parte DI CAGNO, i giudici di secondo grado evidenziano come la donazione effettuata dai genitori fosse una circostanza semplicemente riferita dalla AMORUSO senza riscontri documentali e che il predetto consulente aveva aggiunto di non aver esaminato l'andamento dei conti da cui sarebbero provenuti gli assegni e, a domanda del P.M., aveva risposto escludendo l'esistenza di alcun atto pubblico concernente la citata donazione. 5.3.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai beni intestati a Francesco DI MARIO (in particolare, l'appartamento e l'autorimessa), ai quali la difesa ha dedicato "motivi nuovi e aggiunti" e una ulteriore memoria, redatta in replica alla requisitoria del Procuratore generale. Anche in tal caso, i giudici pugliesi si sono conformati all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/4/2018, Salanitro e altri, Rv. 273388).

Nella richiamata decisione, si è, tra l'altro, precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili. In coerenza con tali principi, già il Tribunale di Bari (pagg. 54-55 del decreto) si era fatto carico di adeguatamente confutare le deduzioni del consulente di parte DI CAGNO in relazione alle risorse utilizzate dal terzo interessato per l'acquisto, compiuto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, dell'appartamento e dell'autorimessa siti in Bari, via Vincenzo Corrado n. 12/14.

In ordine al versamento dell'acconto di € 40.000,00, il giudice di primo grado osservò che lo stesso consulente della difesa aveva ammesso di non essere in grado di giustificare la provenienza delle somme impiegate, aggiungendo che tale provenienza non potesse ritenersi acquisita per effetto delle dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni difensive da Vito Alessandro DI MARIO ed Elena MARZULLI, in quanto nessuna prova orale era stata richiesta né espletata nel procedimento. Quanto al pagamento delle rate di mutuo (erogato, per l'importo di C 117.264 dalla Banca Popolare di Bari), il Tribunale barese affermò, in base agli esiti delle indagini patrimoniali svolte, come il DI MARIO non fosse in grado di sopportare l'esborso mensile di C 692,36, tenuto conto che i redditi dichiarati, a partire dal 2009, dal medesimo risultavano scarsamente compatibili, in alcune annualità (2010, 2011, 2014, 2015 e 2016), con un esborso annuo superiore ad C 8.300,00 e lo diventavano sicuramente anche nelle altre (2012 e 2013) se si considerava il bilancio complessivo del nucleo familiare, tenuto conto sia delle spese per consumi che delle spese per investimenti.

Ad ulteriore riprova, veniva ricordato, nel primo decreto, che il reddito medio spendibile del nucleo familiare de quo era negativo sia nel 2009 che nel 2010, mentre quello degli anni successivi (dal 2011 al 2017) pari ad C 16.100,00, 26.161,00, 37.699,00, 10.495,00, 5.082,00, 33.382,00 e 15.276,00, era risultato insufficiente (salvo che per un minimo avanzo nel 2016) a fronte degli investimenti effettuati. Tali argomentazioni, che di certo non possono reputarsi carenti o apparenti, sono state recepite dalla Corte di appello che ne ha confermato la concludenza in direzione della effettiva disponibilità dei beni immobili intestati formalmente a Francesco DI MARIO in capo al padre.

Dunque, le censure dedotte in ricorso, in quanto sostanzialmente reiterative di motivi di gravame correttamente confutati, non possono trovare accoglimento in questa sede.

6. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, dal che consegue ex lege la condanna dei