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Sentenza — n. 34839/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34839/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 1° giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva ammesso Nunzio Galasso alla semilibertà, avendo la prospettiva di attività di volontariato presso la Curia Arcivescovile. Con ordinanza depositata il 30 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, rilevato che era sopravvenuta, dalla direzione della casa circondariale di Catanzaro dove Galasso era ristretto, comunicazione di cinque rapporti disciplinari nell'anno corrente e che dunque doveva essere mutato il giudizio sulla partecipazione al trattamento, disponeva la revoca della semilibertà.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34839/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Nunzio Galasso ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato aveva modificato la decisione, e non corretto errori materiali.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento sanzione disciplinare del notaio revoca dell'attribuzione del numero procedura disciplinare degli avvocati procedura di ricusazione censure di diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALASSO NUNZIO nato a NAPOLI il 15/09/1989 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Giuseppe Riccardi che ha chiesto il rigetto del ricorso. }A•Af

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 1° giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva ammesso Nunzio Galasso alla semilibertà, avendo la prospettiva di attività di volontariato presso la Curia Arcivescovile. Con ordinanza depositata il 30 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, rilevato che era sopravvenuta, dalla direzione della casa circondariale di Catanzaro dove Galasso era ristretto, comunicazione di cinque rapporti disciplinari nell'anno corrente e che dunque doveva essere mutato il giudizio sulla partecipazione al trattamento, disponeva la revoca della semilibertà.

2. Il difensore di Nunzio Galasso ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato aveva modificato la decisione, e non corretto errori materiali.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. La giurisprudenza ha chiarito che la revoca delle mime alternative alla detenzione può essere determinata, non solo, in ragione di condotte del condannato successive all'inizio dell'esecuzione della misura, tali da giustificare un giudizio di inidoneità rieducativa della misura, ma anche in ragione di condotte antecedenti, non conosciute dal Tribunale al momento della concessione della misura (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203979; Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, TINNIRELLO, Rv. 276394).

Legittimamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha proceduto alla revoca della misura, essendo emerse condotte del detenuto, non conosciute al momento della deliberazione favorevole, tali da giustificare il giudizio di non idoneità rieducativa della semilibertà. Il ricorrente ha censurato la scelta processuale di attivare il rimedio della correzione di errore materiale, in realtà insussistente, ma la censura è infondata, in quanto la decisione di revoca adottata dal Tribunale è stata assunta all'esito del contraddittorio tra le parti, con assicurazione delle garanzie per l'esercizio del diritto di difesa.

Le sanzioni processuali riguardano l'osservanza delle norme poste a presidio dei diritti delle parti, che non risultano violati dalla menzione del riferimento all'art. 130 cod. proc. pen. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così