Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding penalty continuation and fact exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Stanila Marian inadmissible for manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the appellate court's penalty increase for continuation was unjustified compared to internal continuation and that a Mantua court decision regarding a 2007 theft should have been included. The court found the appellate court's reasoning logical, citing specific factors like crime intensity and conduct differences under Article 133 of the Penal Code, thereby rejecting the appellant's omissions and comparisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning on penalty continuation and fact exclusion is logically sound and supported by statutory parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente sul ricorso proposto da: STANILA MARIAN nato il 03/01/1974 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/se444.te le conclusioni del PG L.. C coA,A_c_01/49 (‘-g ete ( 2-17 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 marzo 2021 la Corte di Appello di Torino - quale giudice della esecuzione - ha parzialmente accolto la domanda di riconoscimento della continuazione - tra i fatti oggetto di più decisioni irrevocabili - introdotta da Stanila Marian. 1.1 In particolare, sono state riunite in continuazione le condotte di furto aggravato giudicate con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 18 febbraio del 2014 (fatti commessi nel luglio del 2007) e dal Tribunale di Verbania il 24 ottobre del 2012 (fatti commessi nel mese di giugno e di luglio del 2007), con rideterminazione della pena in quella complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.650,00 di multa . L'istanza è stata respinta nel resto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Stanila Marian. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione sia sul punto della rideterminazione della pena che su quello del parziale diniego. 2.1 Quanto alla rideterminazione della pena, si evidenzia che l'aumento per continuazione (relativo ai fatti giudicati con la sentenza di Verbania) risulta in modo ingiustificato più elevato rispetto a quello commisurato per la continuazione interna già riconosciuta nella prima decisione, trattandosi di episodi analoghi. 2.2 Quanto alla parte reiettiva, si rileva che la decisione emessa - in particolare - dal Tribunale di Mantova in data 9 giugno 2007 aveva ad oggetto un ulteriore episodio di furto commesso nel medesimo periodo storico (giugno del 2007) dei fatti riuniti in continuazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e in fatto. 3.1 Ed invero, su entrambi i punti oggetto di doglianza la Corte di Appello di Torino ha espresso logica motivazione, al contrario di quanto denunziato dal ricorrente.Quanto alla commisurazione dell'aumento per la riconosciuta continuazione, la diversa entità degli aumenti di pena è stata giustificata in rapporto alle modalità del fatto ed alla intensità del dolo, parametri di cui all'art. 133 cod.pen. . Vi è dunque un supporto giustificativo tale da far ritenere congrua la complessiva commisurazione.
Quanto alla avvenuta esclusione del fatto oggetto della decisione emessa dal Tribunale di Mantova, il supporto giustificativo consiste nella diversità della condotta, posto che si tratta di un furto di gasolio, eccentrico rispetto al programma criminoso (furti operati con modalità particolari all'interno di centri commerciali) oggetto di apprezzamento e relativo agli altri episodi riuniti in continuazione. Anche in tal caso, pertanto, la decisione impugnata ha espresso argomenti che non appaiono illogici, con cui il ricorrente finisce con l'omettere il necessario confronto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 aprile 2022 Il Consigliere esten