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Sentenza — n. 34825/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against military court sentence rejecting non-punibility due to continued crimes and high intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Marco Volpe's appeal against a military appellate court decision that revoked an acquittal and imposed a four-month sentence. Volpe argued his isolated misconduct warranted non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code, while the prosecution contended the repeated violations significantly compromised base security. The court upheld the lower court's finding that the continuous nature of the crimes and the intense intent precluded the defense of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; In cases of continued crimes, the judge must assess the overall offensiveness and lack of particular triviality, rejecting non-punibility when the conduct involves prolonged abandonment of duty and high intent.

Parole chiave

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non-punibility particular triviality continued crimes military Article 131-bis Penal Code military court appeal abandonment of guard post procedura disciplinare militare reati contro i doveri di servizio attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La decisione del primo giudice era, infatti, perfettamente aderente alla fattispecie delineata dall'art. 131-bis cod. pen., ricostruita secondo giuste linee esegetiche, tenuto conto della natura giuridica dei reati e della loro concreta estrinsecazione, che il ricorrente ripercorre.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Su gravame del Procuratore generale militare, la Corte militare d'appello, con la sentenza in epigrafe, riformava la pronuncia assolutoria, escludendo la particolare tenuità dei fatti e riconoscendo la sola attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 133, primo comma cod. pen.
275940-01), ma potendo legittimamente fare riferimento ai criteri dli cui all'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
La decisione del primo giudice era, infatti, perfettamente aderente alla fattispecie delineata dall'art. 131-bis cod. pen., ricostruita secondo giuste linee esegetiche, tenuto conto della natura giuridica dei reati e della loro concreta estrinsecazione, che il ricorrente ripercorre.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
pen., indicando, tra gli elementi di valutazione ivi previsti, quelli ritenuti prevalenti e rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022
In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, il riconoscimento della causa di non punibilità, in astratto non precluso (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Volpe Marco, nato a Terlizzi il 22/08/1975 avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Francesco Ufilugelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato Cristina Mancini, sostituto processuale, che ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi la sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 29 ottobre 2020 il G.u.p. del Tribunale militare di Napoli - nel procedimento penale a carico di Marco Volpe, caporal-maggiore dell'Esercito, in servizio al tempo dei fatti presso il Reggimento logistico Pinerolo di Bari, relativo ai reati di violata consegna continuata pluriaggravata (per essersi, in più occasioni, indebitamente allontanato dal Corpo di guardia, abbandonando l'arma e le munizioni di servizio) e di furto militare pluriaggravato (per essersi impossessato di 80 litri di gasolio, appartenenti all'Amministrazione militare: - dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Su gravame del Procuratore generale militare, la Corte militare d'appello, con la sentenza in epigrafe, riformava la pronuncia assolutoria, escludendo la particolare tenuità dei fatti e riconoscendo la sola attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. La Corte, ritenuta la continuazione tra i reati, infliggeva all'imputato la pena principale complessiva di quattro mesi di reclusione militare. Secondo il giudice di secondo grado, la reiterata condotta di violata consegna, funzionale alla commissione del furto, aveva compromesso in modo significativo il buon funzionamento dei servizi della caserma e la sicurezza dei luoghi e dei beni ivi presenti.

Il dolo, sottostante ai reati, era anche intenso.

2. Avverso la sentenza di appello Marco Volpe ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La causa di esclusione della punibilità ricorreva, perché i comportamenti trasgressivi si presenterebbero isolati nella lunga carriera del militare, soggetto incensurato e mai attinto da provvedimenti disciplinari. A tale conclusione era giunto il primo giudice, con rilievi - concernenti le modalità dell'azione, il pericolo causato, il danno arrecato, l'elemento psicologico, aspetti tutti scarsamente pregnanti nella specie - rimasti tuttora insuperati.

La decisione del primo giudice era, infatti, perfettamente aderente alla fattispecie delineata dall'art. 131-bis cod. pen., ricostruita secondo giuste linee esegetiche, tenuto conto della natura giuridica dei reati e della loro concreta estrinsecazione, che il ricorrente ripercorre. La decisione di appello sarebbe priva di argomentazioni rafforzate a sostegno del diverso esito attinto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. E' noto che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice sia tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, senza poter impiegare mere formule di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01), ma potendo legittimamente fare riferimento ai criteri dli cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., indicando, tra gli elementi di valutazione ivi previsti, quelli ritenuti prevalenti e rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, il riconoscimento della causa di non punibilità, in astratto non precluso (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), deve tener conto del maggior grado di offensività della condotta complessiva, in un contesto che ne riveli comunque l'episodicità.

3. La motivazione della sentenza impugnata appare conforme a questi insegnamenti e non presta il fianco a censure. Il giudice di appello, che l'ha pronunciata - istituzionalmente preposto alla rivisitazione del giudizio di merito, con cognizione la cui latitudine incontra, in linea di principio, i soli limiti connessi alla natura devolutiva del gravarne - ha, nella specie, doverosamente riesaminato la questione concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e, pronunciando sul tema, ha ravvisato l'assenza delle condizioni da cui desumere la particolare tenuità del fatto complessivo, alla luce delle sue caratteristiche, oggettive e soggettive.

In tale contesto spicca per rilevanza e assorbente pregnanza, nella valutazione operata, l'abbandono prolungato del posto di guardia, che ha messo a rischio la sicurezza della caserma, e la sua connessione funzionale con l'ulteriore condotta delittuosa, adeguatamente organizzata, accomunata alla precedente da dolo di particolare intensità. Trattasi di valutazione discrezionale, priva di aporie del ragionamento logico, doviziosamente argomentata, e come tale non ulteriormente rivisitabile in questa sede di pura legittimità.

4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p