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Sentenza — n. 34586/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34586/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza, in data 7 aprile 2021, il Tribunale di Firenze, investito dal Procuratore della Repubblica della richiesta di revoca della sanzione sostitutiva della libertà controllata applicata ad Alessandro Bongiovanni, ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza, ritenendolo funzionalmente competente. I 2. Con provvedimento in data 8 luglio 20121, il Tribunale di sorveglianza di Firenze si è dichiarato incompetente ed ha sollevato conflitto dinnanzi a questa Corte. A giustificazione della decisione osserva che la competenza in capo al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 66 e 72 della legge n. 689 del 1991 riguardi solo l'ipotesi in cui la sanzione sostituiva sia in corso di esecuzione, trovando altrimenti applicazione le regole generali di cui all'art. 665 cod. proc. pen. che individua nel Giudice dell'esecuzione l'organo competente a decidere in ordine all'estinzione della pena.

Regesto Legislator

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art. 665 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen. Nel merito, il conflitto va risolto nel senso della competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revoca della sospensione condizionale vigilanza dell'autorità competente differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. proc. pen
689 del 1991 riguardi solo l'ipotesi in cui la sanzione sostituiva sia in corso di esecuzione, trovando altrimenti applicazione le regole generali di cui all'art. 665 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente - SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE nei confronti di: TRIBUNALE FIRENZEcon ordinanza del 08/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto dichiararsi competente il Tribunale di sorveglianza di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, in data 7 aprile 2021, il Tribunale di Firenze, investito dal Procuratore della Repubblica della richiesta di revoca della sanzione sostitutiva della libertà controllata applicata ad Alessandro Bongiovanni, ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza, ritenendolo funzionalmente competente. I 2. Con provvedimento in data 8 luglio 20121, il Tribunale di sorveglianza di Firenze si è dichiarato incompetente ed ha sollevato conflitto dinnanzi a questa Corte. A giustificazione della decisione osserva che la competenza in capo al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 66 e 72 della legge n. 689 del 1991 riguardi solo l'ipotesi in cui la sanzione sostituiva sia in corso di esecuzione, trovando altrimenti applicazione le regole generali di cui all'art. 665 cod. proc. pen. che individua nel Giudice dell'esecuzione l'organo competente a decidere in ordine all'estinzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen. Nel merito, il conflitto va risolto nel senso della competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze.

2. A mente della legge, 24 novembre 1981, n. 689 competente in materia di conversione (art.

66) e revoca (art.

72) della libertà controllata, come delle sanzioni sostitutive in genere, è la magistratura di sorveglianza (vedi C. cost. n. 212 del 2003, in materia di pene pecuniarie). Come già precisato da questa Corte, si tratta di competenza funzionale sempre applicabile, a prescindere dall'epoca in cui è stato emesso il provvedimento che ha applicato la sanzione sostitutiva di cui è chiesta la revoca (Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, 249616 - 01). Il radicamento di tale competenza in capo agli organi della magistratura di sorveglianza non postula nemmeno che il presupposto per la revoca, costituto a norma dell'art. 72 della legge n. 689 del 1981 dalla sopravvenienza di una delle sentenze di condanna indicate dai commi primo e secondo, lettera a) dell'art. 59 o comunque a pena detentiva per un fatto commesso st.ccessivamente alla sostituzione della pena, abbia luogo nel corso dell'esecuzione della sanzione sostitutiva.

In conclusione competente a decidere sulla richiesta di revoca della sanzione sostitutiva della libertà controllata è il Tribunale di sorveglianza di Firenze al quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Rom