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Sentenza — n. 34581/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's sentence for failure to separately motivate satellite crime penalties under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the recalculation of the sentence for continued crimes. The applicant argued that the judge failed to adequately motivate the specific increases applied to satellite offenses, particularly those tried under the summary procedure. The court ruled that the execution judge must explicitly determine the base penalty for the most serious crime and separately justify each increase for satellite crimes to ensure proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: In cases of continued crimes, the execution judge must separately identify the base penalty for the most serious offense and distinctly motivate the specific increase for each satellite crime to ensure proportionality.

Parole chiave

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continued crimes execution judge penal increase summary procedure proportionality principle motivation requirement recidivism aggravation formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Quanto poi al modo di applicare l'aumento per reato giudicato con il rito abbreviato, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 442 cod. proc. pen.
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum".
artt. 81 cod. pen
pen., per violazione di legge ed omessa ed insufficiente motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod.
art. 81 cod. pen
Quanto poi al modo di applicare l'aumento per reato giudicato con il rito abbreviato, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art.
art. 442 cod. proc. pen
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum".

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21424 del 19/3/2019
Cass. Sez. U, n. 7930/95
Cass. Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/6/2021
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26269 dell'8/4/2021
Corte cost. n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BARBATO MARIANO nato a Napoli il 17/12/1989, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 03/08/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 3 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da Mariano Barbato - ai sensi dell' art.671 cod. proc. pen. - ed ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli è stato condannato con i seguenti provvedimenti:

a) sentenza del Tribunale di Napoli Nord in data 15 marzo 2016 (divenuta irrevocabile il giorno 27 novembre 2018), con condanna alla pena di anni nove di reclusione per estorsione;

b) sentenza del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2015 (divenuta irrevocabile il giorno 28 marzo 2019), con condanna alla pena di anni venti di reclusione per associazione di stampo camorristico, tentata estorsione ed altri reati con l'aggravante di cui all'art.7 legge n.203/91. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha determinato la pena nei confronti del Barbato in complessivi anni venticinque di reclusione, prendendo come pena base quella di venti anni inflitta con la sentenza sub B) aumentata di anni 5 per il reato di cui alla sentenza sub A).

2. Avverso la citata ordinanza Mariano Barbato, per mezzo del difensore di fiducia avv. Guglielmo Ventrone, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento alla determinazione dell'aumento della pena per l' avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva relativamente all'art.125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente osserva che il giudice dell'esecuzione - pur avendo correttamente riconosciuto la continuazione tra i reati ac:certati con le due sentenze sopra indicate - non ha adeguatamente motivato circa l'entità della pena ed in ordine ai singoli aumenti operati. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge ed omessa ed insufficiente motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 132 cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. rispetto al criterio di determinazione della pena applicata, con particolare riguardo alla mancata specificazione degli aumenti operati sia in relazione alle aggravanti contestate ed alla recidiva per la sentenza sub A).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte rileva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Come è noto il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 21424 del 19/3/2019, Rv. 275845). 2.1.Deve poi ricordarsi che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/6/2021 Rv. 282269). 2.2. Quanto poi al modo di applicare l'aumento per reato giudicato con il rito abbreviato, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 26269 dell' 8/4/2021, Rv. 281617 — 01, relativa a fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).

3. Orbene, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è adeguato ai principi sopra elencati poiché ha omesso di enucleare in modo preciso la pena per il reato più grave, previo scorporo, e non ha nemmeno motivato sugli aumenti per la riconosciuta continuazione tenuto anche conto che il giudizio di cui alla sentenza sub A) è stato definito con il rito abbreviato.

4. Pertanto, ferma restando la riconosciuta continuazione, deve disporsi l' annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - quale giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (vedi Corte cost. n. 183 del 2013) - relativamente alla sola determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i