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Sentenza — n. 34559/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution procedure, upholding judge's refusal to recognize crime continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34559/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to recognize the continuity between two crimes during the execution phase. The appellant argued that the judge erred by rejecting a request for continuity despite the crimes' homogeneity and short time gap, claiming the execution judge lacked authority to rule on the merits. The court ruled that the execution procedure is not an appeal and that the judge correctly assessed the lack of a unified criminal plan due to the long interval and different execution methods.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution procedure is not an appeal, precluding the withdrawal of the request for continuity, and continuity requires a unified criminal plan proven by close temporal proximity and identical execution methods, not merely abstract homogeneity.

Parole chiave

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execution procedure crime continuity withdrawal of request unified criminal plan temporal proximity judicial review inadmissible appeal tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Pertanto, correttamente il giudice dell'esecuzione ha disatteso la rinuncia dell'Abramovic ed ha reso una decisione sul merito dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 1.2.
Art. 81 cod. pen.
Con ulteriore motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione, con riferimento all'art. 81 cod. pen. e all'art.
Art. 589 cod. proc. pen.
Il principio giuridico emerso è che la facoltà di rinuncia all'impugnazione, riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod.
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
art. 671 cod. proc. pen
Il giudice dell'esecuzione - preliminarmente disattendendo la rinuncia all'istanza da parte dell'Abramovic, per la natura non impugnatoria del procedi- mento ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Con ulteriore motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione, con riferimento all'art. 81 cod. pen.
art. 589 cod. proc. pen
Il principio giuridico emerso è che la facoltà di rinuncia all'impugnazione, riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32475 del 19/6/2013, Taraore
Sez. 6, n. 49868 del 6/12/2013, Giordano
Sez. 6, n. 49868 del 6/12/2013, Giordano, Rv.
Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko
258365; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRAMOVIC MILOS, nato in Ex-JUGOSLAVIA il 24/10/1972 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, PAOLA FILIPPI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/10/2020 la Corte di appello di Bologna - in fun- zione di giudice dell'esecuzione - rigettava l'istanza di Milos Abramovic, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in due sentenze di con- danna, rispettivamente per tentato furto commesso a Cesenatico il 7/4/2002 e per furto aggravato commesso a Pesaro il 25/2/2003. Il giudice dell'esecuzione - preliminarmente disattendendo la rinuncia all'istanza da parte dell'Abramovic, per la natura non impugnatoria del procedi- mento ex art. 671 cod. proc. pen. - ha argomentato il rigetto ritenendo insussistenti gli indici della continuazione, per le differenti modalità esecutive dei reati, commessi anche in regioni diverse, e per il lasso cronologico intercorrente tra i medesimi.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Matteo De Meo, articolando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il ricorrente rivendica la possibilità di rinunciare all'istanza di conti- nuazione in executivis, anche se non espressamente prevista, non ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia la facoltà di procedere d'ufficio in tale materia. 2.2. Con ulteriore motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione, con riferimento all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente - rivendicando l'omogeneità dei reati e la brevità del lasso di tempo intercorrente tra i medesimi - rileva l'illogicità delle ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione per il rigetto dell'istanza, non essendovi prova che nel furto consumato l'Abramovic avesse agito da solo, diversamente dal tentato furto in cui fu colto in flagrante con il fratello, ed ha negato che l'arresto in flagranza, durato un solo giorno, abbia potuto recidere il programma criminoso unitario tra i due reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al primo motivo, e per il resto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, attesa la natura meramente rivalutativa delle argomentazioni addotte, prive di confronto con la motivazione dell'impugnata ordinanza. 1.1. Il tema della rinunciabilità al procedimento di esecuzione, una volta instaurato su iniziativa di parte, è già stato affrontato con esiti conformi e condivisibili dalla giurisprudenza di questa Corte. Il principio giuridico emerso è che la facoltà di rinuncia all'impugnazione, riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen., non può trovare ingresso nel procedimento di esecuzione, perché l'atto introduttivo di esso non ha natura di impugnazione: ne consegue che è legittima la decisione del giudice dell'esecuzione sull'incidente sollevato dal condannato pur a seguito di rinuncia ad esso (Sez. 1, n. 37046 del 23/03/2018, Cavicchioli, Rv. 273666;

Sez. 1, n. 10416 del 19/02/2009, Guarracino, Rv. 242898; Sez. 6, n. 12512 del 06/02/2001, Palladino, Rv. 218485). Invero, i casi di inammissibilità previsti dalla legge (art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) sono espressamente limitati alla manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e alla mera riproposizione di istanza già rigettata e basata sui medesimi elementi, non essendovi spazio per la rinuncia all'instaurato procedimento. Le ragioni di tale approdo sono state indicate nella natura stessa del procedimento esecutivo che, pur se innescato ad iniziativa di parte, è connotato non soltanto dall'interesse dell'istante, ma da un superiore interesse pubblico alla definitiva certezza di un determinato titolo esecutivo, da verificarsi nel contraddittorio delle parti e nel rispetto e nella tutela dei vari interessi eventualmente contrapposti e sottoposti al vaglio del giudice.

Pertanto, correttamente il giudice dell'esecuzione ha disatteso la rinuncia dell'Abramovic ed ha reso una decisione sul merito dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 1.2. Le ragioni di tale decisione, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono state adottate nel rispetto dei principi elaborati dall'esegesi di legittimità in materia di continuazione in executivis, disattendendo l'istanza di unificazione, nonostante l'astratta omogeneità delle violazioni, per le differenti modalità esecutive e per il consistente lasso cronologico - quasi un anno - intercorso tra i reati (a prescindere dalle considerazioni congetturali del ricorrente, che non possono apprezzarsi in questa sede di legittimità).

Va rimarcato che nell'analisi degli indici della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Si deve puntualizzare che la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò, semmai, è sintomo di propensione a delinquere.

Deve invece comprovarsi l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche, le quali denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa, tanto più laddove ricorrano eventi esterni non programmabili, come una intermedia restrizione della libertà personale, che può concretamente fungere da fattore interruttivo dell'unitario disegno criminoso, come nella specie ha ritenuto il giudice dell'esecuzione, con motivazione esente da vizi argomentativi (Sez. 1, n. 32475 del 19/6/2013, Taraore, Rv. 256119;

Sez. 6, n. 49868 del 6/12/2013, Giordano, Rv. 258365; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis