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Sentenza — n. 34555/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 gennaio 2018 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Trapani in data 8 giugno 2015 che aveva assolto i coniugi Andrea Cavarretta ed Anna Bologna ed il figlio Francesco Cavarretta dall'addebito di rissa ed aveva invece condannato gli appartenenti all'opposta fazione (vale a dire i coniugi Giuseppe Scaglione ed Elena Romano con il figlio Antonino Scaglione) per rissa e violenza privata nonché, il solo Giuseppe Scaglione, per minaccia e lesioni personali in danno di Francesco Cava rretta. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 572 cod. proc. pen, art. 582 cod. pen, art 574 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la citata sentenza i tre imputati, mediante il difensore di fiducia avv. Pietro Riggi, propongono ricorso per cassazione mediante due distinti atti. 7.1. Antonino Scaglione ed Elena Romano affidano il loro ricorso a quattro motivi. Con il primo lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

Parole chiave

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responsabilità personale responsabilità del conduttore risarcimento del danno civile responsabilità civile del comune assicurazione responsabilità civile privata responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 572 cod. proc. pen
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo proponeva ricorso( aderendo agli argomenti svolti nella richiesta delle parti civili Cavarretta- Bologna, richiesta formulata ai sensi dell'art. 572 cod.
art. 582 cod. pen
art 574 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCAGLIONE ANTONINO nato ad Alcamo il 29/09/1953; SCAGLIONE GIUSEPPE nato ad Alcamo il 20/09/1992; ROMANO ELENA nata ad Alcamo il 04/03/1966; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 02/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, ha concluso per il rigetto dei ricorsi ; sentito l' avv. GIUSEPPE LA BARBERA, quale sostituto processuale del difensore di fiducia dei ricorrenti, avv. PIETRO RIGGI, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2018 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Trapani in data 8 giugno 2015 che aveva assolto i coniugi Andrea Cavarretta ed Anna Bologna ed il figlio Francesco Cavarretta dall'addebito di rissa ed aveva invece condannato gli appartenenti all'opposta fazione (vale a dire i coniugi Giuseppe Scaglione ed Elena Romano con il figlio Antonino Scaglione) per rissa e violenza privata nonché, il solo Giuseppe Scaglione, per minaccia e lesioni personali in danno di Francesco Cava rretta. 1.1.

La Corte di appello aveva assolto i due Scaglione e la Romano dagli addebiti di rissa e violenza privata perché il fatto non sussiste ed aveva assolto altresì i due Cavarretta e la Bologna dai rimanenti addebiti, in ordine ai quali il giudice di primo grado non si era pronunciato esplicitamente. Residuava quindi la condanna di Giuseppe Scaglione per lesioni e minaccia in danno di Francesco Cavarretta. La vicenda era relativa ad un contrasto fra nuclei familiari; i giudici di merito avevano privilegiato la versione dei fatti prospettata dalla famiglia Cavarretta- Bologna, secondo cui erano stati aggrediti dai componenti del nucleo familiare contrapposto a motivo del parcheggio di una autovettura, valutandone una maggiore attendibilità intrinseca e ritenendola riscontrata dalla deposizione di Antonella Cavarretta , rispettivamente figlia e sorella delle persone coinvolte nell'alterco, la quale aveva assistito alla lite dal balcone ed aveva chiamato le Forze dell'ordine.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo proponeva ricorso( aderendo agli argomenti svolti nella richiesta delle parti civili Cavarretta- Bologna, richiesta formulata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., e chiedeva l'annullamento dell'assoluzione degli Scaglione-Romano dall'addebito di rissa, ritenendo comunque sussistenti i presupposti per l'irrogazione di una condanna per il reato di lesioni in danno delle parti civili ricorrenti.

3. Le parti civili Cavarretta-Bologna proponevano anche esse ricorso per cassazione evidenziando che avevano proposto querela contro i componenti dell'avversa fazione per il reato di lesioni in loro danno sicché, pur escludendo il reato di rissa, costoro avrebbero dovuto essere condannati per lesioni.4. L'imputato Giuseppe Scaglione, nei cui confronti era stata confermata la condanna per lesioni e minacce in danno di Francesco Cavarretta, proponeva ricorso per cassazioneradducendo violazione di legge e vizi motivazionali.

5. Questa Corte di legittimità, con sentenza n.33204/2019 del 24 aprile 2019, accoglieva il ricorso del Procuratore generale e delle parti civili disponendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una nuova valutazione del materiale probatorio per verificare la sussistenza dei presupposti per condannare gli imputati Giuseppe Scaglione, Antonino Scaglione ed Elena Romano per il reato di cui all' art. 582 cod. pen. in danno di Francesco Cavarretta, Andrea Cavarretta ed Anna Bologna, i quali, secondo il capo A) dell'imputazione, risultavano avere subito lesioni della durata rispettivamente di otto, quattro e sette giorni. 5.1.

Con la citata sentenza veniva anche accolto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Scaglione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Pertanto, la sentenza impugnata veniva annullata nei confronti di Antonio Scaglione Antonino, Giuseppe Scaglione ed Elena Romano limitatamente al punto della riqualificazione giuridica del reato di rissa (capo A); la stessa sentenza veniva annullata nei confronti di Giuseppe Scaglione relativamente al trattamento sanzionatorio dei reati sub C) e D) con rinvio per nuovo esame su detti punti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.

6. La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il reato di cui al capo A) della rubrica in lesioni personali semplici ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonino Scaglione, Giuseppe Scaglione ed Elena Romano in ordine al reato così riqualificato perché estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena inflitta a Giuseppe Scaglione in ordine ai reati sub C) e D) in mesi quattro di reclusione ed ha condannato gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili. 6.1.

In particolare la Corte distrettuale ha ritenuto dimostrato, sulla base della istruzione dibattimentale svolta, che era stato proprio Antonino Scaglione ad iniziare l'aggressione ai danni di Francesco Cavarretta mediante pesanti spintoni che avevano poi dato il via all'alterco tra le due famiglie; inoltre Giuseppe Scaglione aveva concorso moralmente anche quale istigatore della fase successiva poiché — a seguito del pugno sferrato in faccia a Francesco Cavarretta - gli altri due imputati (genitori di Giuseppe Scaglione) erano stati rafforzati nel loro intento lesivo ai danni della famiglia Cavarretta, afferrando per un braccio e gettando in terra Anna Bologna e sferrando un pugno ad Andrea Cavarretta.

La Corte del rinvio ha inoltre evidenziato che ad Andrea Cavarretta era stata diagnosticata una marginale escoriazione al ginocchio ed una lesione con trauma contusivo all'arcata sopraccigliare sinistra giudicata guaribile in quattro giorni, ad Anna Bologna un trauma contusivo alla caviglia destra ed una escoriazione al ginocchio omolaterale, giudicata guaribile in sette giorni, mentre a Francesco Cavarretta era stata riscontrata una lesione traumatica all'arcata sinistra, giudicata guaribile in otto giorni. 6.2. A seguito della riqualificazione dei reati di cui al capo A) nel delitto ex art.582 cod. pen. e della loro sopravvenuta estinzione per prescrizione, la Corte di appello ha anche ridotto la pena inflitta a Giuseppe Scaglione per i restanti reati (lettere Ce D della rubrica) in complessivi mesi quattro di reclusione così calcolata: pena base per il reato più grave (sub D) mesi tre di reclusione aumentata, ai sensi dell'art.81 cod. pen., di un mese per il reato sub C).

7. Avverso la citata sentenza i tre imputati, mediante il difensore di fiducia avv. Pietro Riggi, propongono ricorso per cassazione mediante due distinti atti. 7.1. Antonino Scaglione ed Elena Romano affidano il loro ricorso a quattro motivi. Con il primo lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.627 cod. proc. pen, 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. La Corte del rinvio, secondo i ricorrenti, ha omesso di verificare la ricorrenza delle circostanze oggettive e soggettive del reato di lesioni, ritenendo già accertata la responsabilità degli imputati nel corso del giudizio di primo grado ed ha erroneamente ritenuto che il compito demandatole con la sentenza di annullamento fosse unicamente la riqualificazione del reato rispetto a fatti già accertati incorrendo, in tal modo, nella violazione dell'art.627 cod. proc. pen.

Inoltre, la Corte territoriale ha erroneamente valutato il materiale probatorio con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti civili nel corso della udienza tenutasi il giorno 23 febbraio 2015 in primo grado. Con il secondo motivo evidenziano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. nonché la mancanza di motivazione. In particolare la Corte territoriale - agendo come se fosse giudice di primo grado - avrebbe dovuto dichiarare immediatamente la prescrizione del reato di lesioni senza accertare la loro responsabilità.

Con il terzo motivo lamentano, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.538 cod. proc. pen. per avere confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado nonostante non vi fosse alcuna motivazione sul punto.Infine con il quarto motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.597, comma 3, cod. proc. pen., per avere violato il divieto di reformatio in peius avendo mantenuto immutato il profilo risarcitorio malgrado le diverse assoluzioni da loro riportate. 7.2.

Giuseppe Scaglione, dal canto suo, affida il suo ricorso a due motivi; con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.538 cod. proc. pen., per avere confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grador nonostante non vi fosse alcuna motivazione. Con il secondo motivo egli censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.597, comma 3, cod. proc. pen., per avere violato il divieto di reformatio in peius avendo mantenuto immutato il profilo risarcitorio malgrado le diverse assoluzioni da lui riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte osserva che i ricorsi devono essere accolti nei limiti appresso indicati. 1.1. Anzitutto va ricordato che , in caso di annullamento con rinvio di una sentenza d'appello non determinato da vizi attinenti all'utilizzabilità degli atti o alla vocatio in ius, gli atti istruttori eventualmente compiuti nel giudizio di merito conservano efficacia e di essi deve tener conto il giudice del rinvio (Sez. 4 - , Sentenza n. 11464 del 23/2/2021, Rv. 280956, in fattispecie assimilabile alla presente).

2. Orbene, la Corte di appello non è incorsa nella lamentata violazione dell'art.627 cod. proc. pen. in quanto ha ritenuto, con motivazione adeguata e non contraddittoria, sussistente la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art.582 cod. pen. mediante una nuova ed autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Quanto poi alla lamentata erronea valutazione del materiale probatoridsi rileva che tale censura risulta inammissibile; infatti le critiche esposte dai ricorrenti riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.2.1.E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 dell' 8/3/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999 Rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003 Rv. 226074). 2.2. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/5/2008, Rv. 240763) In sostanza i ricorrenti pretendono di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa che sembra, più che altro, esplorativa e congetturale. 2.3. Quanto poi al secondo motivo del ricorso di Antonino Scaglione e di Elena Romano si osserva che nella fattispecie la prescrizione per il reato di lesioni è maturata (come indicato nella stessa impugnazione) nel mese di giugno 2019 e quindi successivamente alla sentenza di annullamento; pertanto, correttamente la Corte distrettuale — proprio in forza di quanto stabilito con la sentenza rescindente - ha prima accertato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la penale responsabilità degli imputati e poi ha dichiarato la estinzione del reato per prescrizione in assenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. diverse dalla prescrizione. 2.4.

Con riferimento agli ultimi due motivi del ricorso di Antonino Scaglione e di Elena Romano ed a quelli dell'impugnazione di Giuseppe Scaglione (da trattarsi congiuntamente per il loro identico contenuto) la Corte rileva che essi, al contrario, sono fondati. 2.5. Come noto, infatti, qualora la sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una o più circostanze attenuanti si pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato, giacché concorre a definirne la concreta configurazione, e, pertanto, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma liquidata a titolo risarcitorio in primo grado (Sez. 3, n. 36020 del 15/2/2017, R., Rv. 271180).

Inoltre, la sentenza di appello, che riformi in parte la sentenza di primo grado escludendo uno dei reati contestati all'imputato, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, pertanto il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art 574 cod. proc. pen., ha l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado, con riferimento alle imputazioni per le quali vi era stata condanna. (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280583). 2.6.

La Corte del rinvio , pur a fronte della riqualificazione del fatto, ha confermato la statuizione del primo giudice quanto al profilo risarcitorio ed è quindi incorsa nel lamentato vizio.

3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo della liquidazione del danno con rinvio al giudice civile competente per valore. I ricorsi vanno invece dichiarati inammissibili nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle