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Sentenza — n. 34547/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34547/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34547/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 32844 del 3 aprile 2019 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza pronunciata il 12 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di Giovanni Russo, limitatamente alla condanna per le condotte di falso ex artt. 453 e 459 cod. pen. successive al 3 gennaio 2008, di cui escludeva la sussistenza; dichiarava inammissibile il ricorso, rispetto alla condanna per le condotte di falso anteriori; rinviava, infine, alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a queste ultime pertinente. Con la sentenza in epigrafe il giudice del rinvio operava la nuova quantificazione della pena ad esso demandata, applicando la disciplina del reato continuato rispetto a fatti analoghi irrevocabilmente accertati in separato giudizio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34547/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla mancata rilevazione, da parte del giudice di rinvio, della prescrizione delle condotte di reato superstiti, medio tempore maturata. Con il secondo e il terzo motivo, passibili d'illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta penale responsabilità per le condotte di reato in esame, anche sotto il profilo del disconoscimento del mero tentativo e dell'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen, nonché in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale principio del ne bis in idem reiterazione di reati penali criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russo Giovanni, nato a Napoli il 12/06/1955 avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 32844 del 3 aprile 2019 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza pronunciata il 12 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di Giovanni Russo, limitatamente alla condanna per le condotte di falso ex artt. 453 e 459 cod. pen. successive al 3 gennaio 2008, di cui escludeva la sussistenza; dichiarava inammissibile il ricorso, rispetto alla condanna per le condotte di falso anteriori; rinviava, infine, alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a queste ultime pertinente. Con la sentenza in epigrafe il giudice del rinvio operava la nuova quantificazione della pena ad esso demandata, applicando la disciplina del reato continuato rispetto a fatti analoghi irrevocabilmente accertati in separato giudizio.

2. L'imputato ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla mancata rilevazione, da parte del giudice di rinvio, della prescrizione delle condotte di reato superstiti, medio tempore maturata. Con il secondo e il terzo motivo, passibili d'illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta penale responsabilità per le condotte di reato in esame, anche sotto il profilo del disconoscimento del mero tentativo e dell'inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen, nonché in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'annullamento con rinvio, disposto in sede di legittimità ai soli fini della rideterminazione della pena, comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, nel giudizio al rinvio conseguente, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792-01;

Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo, Rv. 246616-01; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494-01); e, a fortiori, impedisce di ridiscutere il fondamento dell'anzidetta declaratoria di penale responsabilità. Quanto alla misura della pena, la sentenza impugnata si è attestata pressoché sul minimo edittale (due anni di reclusione e 350 euro di multa), apportando un aumento minimo a titolo di continuazione (tre mesi e 100 euro). Le censure del ricorrente obliterano tale circostanza e appaiono generiche e di stile.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass