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Sentenza — n. 34049/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34049/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale militare di Verona, con il provvedimento indicato in epigrafe emesso in sede di udienza preliminare, ha sollevato conflitto di giurisdizione in relazione all'imputazione del reato di truffa militare (art. 234 c.p.p.), commesso il 12 maggio 2020, mossa a Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano e Angelo Esposito, rilevando che il medesimo fatto oggetto di tale imputazione era stato contestato ai medesimi imputati, sempre quale truffa militare, al capo n. 42 del decreto di giudizio immediato emesso dal ^-{ Giudice per le indagini\del Tr-ibunale di Piacenza in data 20 ottobre 2020 nel procedimento penale RGNR n. 3213/2020, in assenza delle condizioni di connessione con gli altri reati non militari contestati nello stesso procedimento, che potevano consentire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., l'estensione della giurisdizione del giudice ordinario anche alla cognizione del suddetto reato militare.

Regesto Legislator

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art. 234 c.p, art. 103 Cost, art. 16 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente va osservato che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi, il giudice speciale (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona) e quello ordinario (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova) hanno preso cognizione de! medesimo fatto contestato con l'esercizio dell'azione penale in distinti procedimenti penali, in modo da avverarsi le condizioni previste dall'art. 28, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'instaurazione del conflitto davanti alla Corte di cassazione trattandosi di una questione di giurisdizione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (in tal senso, Sez. U., n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847).

Parole chiave

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procedura penale militare tradimento militare difesa e questioni militari conflitto di competenza civile responsabilità dell'assicurazione militare reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 234 c.p
art. 103 Cost
art. 16 cod. proc. pen
pen., secondo cui ,nel caso della connessione di un reato militare con uno ordinario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per entrambi, quando il reato comune risulti più grave secondo i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen.5.
art. 12 cod. proc. pen
Da tale ricostruzione, considerando il contesto di tempo, di luogo e finalistico delle condotte in considerazione, non risulta alcuna ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE MILITARE VERONA nei confronti di: GUP TRIBUNALE PIACENZAcon l'ordinanza del 28/01/2022 del GUP TRIBUNALE MILITARE VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale militare di Verona, con il provvedimento indicato in epigrafe emesso in sede di udienza preliminare, ha sollevato conflitto di giurisdizione in relazione all'imputazione del reato di truffa militare (art. 234 c.p.p.), commesso il 12 maggio 2020, mossa a Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano e Angelo Esposito, rilevando che il medesimo fatto oggetto di tale imputazione era stato contestato ai medesimi imputati, sempre quale truffa militare, al capo n. 42 del decreto di giudizio immediato emesso dal ^-{ Giudice per le indagini\del Tr-ibunale di Piacenza in data 20 ottobre 2020 nel procedimento penale RGNR n. 3213/2020, in assenza delle condizioni di connessione con gli altri reati non militari contestati nello stesso procedimento, che potevano consentire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., l'estensione della giurisdizione del giudice ordinario anche alla cognizione del suddetto reato militare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va osservato che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi, il giudice speciale (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona) e quello ordinario (ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova) hanno preso cognizione de! medesimo fatto contestato con l'esercizio dell'azione penale in distinti procedimenti penali, in modo da avverarsi le condizioni previste dall'art. 28, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'instaurazione del conflitto davanti alla Corte di cassazione trattandosi di una questione di giurisdizione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (in tal senso, Sez. U., n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847).

2. Deve, tuttavia, rilevarsi che questa stessa Sez. 1 della Corte di cassazione con riguardo alla medesima imputazione di cui al capo n. 42 e alla sola posizione di Angelo Esposito, investita dello stesso conflitto da parte del Giudice militare di Verona, con sentenza n. 24988 del 2022, ne ha dichiarato la giurisdizione. Pertanto, relativamente all'imputazione del reato di cui trattasi come mossa nei confronti di Angelo Esposito, a fronte della nuova proposizione del medesimo conflitto già risolto, in questa sede va dichiarato non luogo a provvedere.

3. Per i restanti imputati il conflitto avuto riguardo alla medesima imputazione di cui al capo n. 42 va anche in questa sede risolto con l'affermazione della giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona.

4. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 103 Cost., comma 3, la giurisdizione in ordine alla violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell'amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, è attribuita in via esclusiva all'autorità giudiziaria militare. Tuttavia, tale principio va coordinato con la deroga di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui ,nel caso della connessione di un reato militare con uno ordinario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per entrambi, quando il reato comune risulti più grave secondo i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen.5. In sede di risoluzione del conflitto positivo di giurisdizione, la Corte di cassazione, alla stregua dei poteri conferitigli in materia, è chiamata a valutare in autonomia il fatto storico ai fini dell'individuazione dei presupposti della giurisdizione (Sez. U., n. 18621 del 23/06/2016, dep 2017, Zimarmani, Rv. 269585) e dunque anche di quelli di cui al citato art. 13, comma 2, cod. proc. pen.

6. Nella specie le condotte contestate a Giuseppe Montella e Salvatore Cappellano risultano, già alla stregua della chiara descrizione nelle imputazioni, ricostruibili allo stesso modo nella dimensione storico-naturalistica in termini di identità del fatto ascritto davanti al giudice militare e davanti a quello ordinario, così come qualificato correttamente nelle due sedi ai sensi dell'art. 234 c.p.m.p. Da tale ricostruzione, considerando il contesto di tempo, di luogo e finalistico delle condotte in considerazione, non risulta alcuna ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. fra il suddetto reato militare e uno di quelli comuni, pur più gravi, contestati davanti al giudice ordinario, sicché deve operare la regola generale della giurisdizione del giudice militare in ordine a detto reato militare.

7. Ne discende la dichiarazione della giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione al reato di cui al capo di imputazione n. 42, contestato a Montella Giuseppe e Cappellano Salvatore, di cui al decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale Piacenza del 20 ottobre 2000, RG. n. 3213/2020; mentre va dichiarato non luogo a provvedere in ordine al conflitto in relazione alla medesima imputazione mossa ad Esposito Angelo.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione al reato di cui al capo di imputazione n. 42, contestato a Montella Giuseppe e Cappellano Salvatore, di cui al decreto di giudizio immediato del GIP cl,e1 Tribunale Piacenza del 20/10/2020, RG. n. 3213/2020; dichiara, inoltre, non luogo a provvedere in relazione alla medesima imputazione nei confr