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Sentenza — n. 34045/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34045/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34045/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in executivis, avanzata nell'interesse di Vincenzo Fossari. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, denunciando violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata l'ordinanza pronunziata da giudice funzionalmente incompetente. Secondo il ricorrente, la competenza a decidere l'incidente di esecuzione spettava, ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen. alla Corte di appello di Reggio Calabria, la cui sentenza è stata emessa nei confronti di Fossari e Vincenzo Salvatore Lemma, con riforma nei confronti di quest'ultimo. E ciò in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, denunciando violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata l'ordinanza pronunziata da giudice funzionalmente incompetente. Secondo il ricorrente, la competenza a decidere l'incidente di esecuzione spettava, ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen. alla Corte di appello di Reggio Calabria, la cui sentenza è stata emessa nei confronti di Fossari e Vincenzo Salvatore Lemma, con riforma nei confronti di quest'ultimo. E ciò in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione.

Parole chiave

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domanda di continuazione dell'esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza esecuzione della sentenza competenza dell'esecutivo impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: FOSSARI VINCENZO nato a MELICUCCO il 12/09/1955 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettei‘terrtte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. M. Francesca Loy, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Palmi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in executivis, avanzata nell'interesse di Vincenzo Fossari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, denunciando violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata l'ordinanza pronunziata da giudice funzionalmente incompetente. Secondo il ricorrente, la competenza a decidere l'incidente di esecuzione spettava, ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen. alla Corte di appello di Reggio Calabria, la cui sentenza è stata emessa nei confronti di Fossari e Vincenzo Salvatore Lemma, con riforma nei confronti di quest'ultimo. E ciò in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione.

3. La difesa di Vincenzo Fossari ha fatto pervenire memorie difensive (rispettivamente in data 22.10.21 e 10.1.22), nelle quali insiste per l'inammissibilità o quantomeno per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Invero, il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il P.M. che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (vedi, tra le altre, Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, PG in proc. De Giglio, Rv. 254224).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2